La c.d. “fiscalizzazione degli abusi” ha valore eccezionale e derogatorio rispetto all’ordine di demolizione
Il T.A.R. Veneto, con la sentenza della sez. II, 22 ottobre 2025, n. 1862 si è occupato del rapporto tra l'ordine di demolizione degli abusi edilizi e dell'onere della prova circa la obiettiva impossibilità di ottemperare all'ordine stesso senza pregiudizio per la parte conforme, necessario per ottenere la fiscalizzazione del'abuso.
Si legge nella sentenza: «Il potere di disporre la fiscalizzazione degli abusi, disciplinato dall'art. 34, d.P.R. n. 380/2001, ha valore eccezionale e derogatorio e deve essere inteso nel senso che non compete all'Amministrazione procedente valutare, prima dell'emissione dell'ordine di demolizione dell'abuso, se la misura possa essere applicata, incombendo, piuttosto sul privato interessato, la dimostrazione, in modo rigoroso e nella fase esecutiva, della obiettiva impossibilità di ottemperare all'ordine stesso senza pregiudizio per la parte conforme (Tar Campania, Napoli, n. 6089/2023; Tar Sicilia, Palermo, n. 1025/2024; Cons. Stato, sez. VI, n. 9572/2023)»
E' stato respinto il motivo di ricorso con cui veniva denunciata la mancata applicazione della fiscalizzazione in alternativa alla demolizione.
Post di Pietro Bonso - avvocato

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