Il TAR Veneto rileva che il Regolamento comunale di Polizia Urbana non risulta superato dal Regolamento COSAP, il quale ha ad oggetto solamente l’occupazione di spazi e aree pubblici, e che potrebbe benissimo essere integrato da normative settoriali che identificano le modalità con cui occupare lo spazio pubblico (in particolare se tali normative assumono una rilevanza lato sensu paesaggistica).
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Il TAR Veneto ricorda che, nell’ipotesi di provvedimenti plurimotivati, la legittimità anche di uno solo dei motivi alla base è sufficiente a sorreggerlo, mentre l’illegittimità di uno solo o più non è sufficiente ad invalidarlo.
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Il Consiglio di Stato afferma che anche le stazioni radio base devono rispettare le distanze imposte dal Codice della strada, dato che la ratio della normativa è quella di garantire la sicurezza stradale e, perciò, si applica anche alle opere di urbanizzazione in esame.
Si evidenzia, tuttavia, che sul punto sembra permanere anche un filone giurisprudenziale (minoritario) che esclude l’applicazione della prefata normativa stradale alle antenne radio.
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Il T.A.R. Veneto afferma che nella conferenza di servizi, sia asincrona sia sincrona, il parere negativo espresso da una delle Amministrazioni coinvolte non deve essere necessariamente reiterato e, quindi, riconfermato in maniera esplicita nel corso delle varie sedute. Al contrario, esso si intende implicitamente riconfermato, salvo parere di segno contrario (positivo) reso in seno ad una riunione successiva.
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Il TAR Veneto ribadisce che, nell’ipotesi di mancata comunicazione di avvio del procedimento, l’atto amministrativo non è annullabile se il contenuto non sarebbe potuto essere diverso da quello concretamente adottato.
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Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che, al di fuori dei casi di motivazione apparente – ovvero quando sussistono anomalie argomentative di gravità tale da porre la motivazione al di sotto del minimo costituzionale che si ricava dall’art. 111, co. 5 Cost. – la motivazione di una sentenza resa in forma semplificata può prescindere da un analitico esame di tutte le censure mosse dal ricorrente all’atto impugnato, potendo il G.A. limitarsi a esaminare uno o più motivi di censura, ritenuti decisivi per la decisione della causa, ovvero richiamare, se del caso, uno o più precedenti giurisprudenziali conformi.
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Il T.A.R. Veneto spiega perché il rapporto intercorrente tra intermediario e soggetto esecutore rientri nella nozione di sub-appalto. Nella fattispecie si trattava di attività di recupero e trasporto dei rifiuti
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Il decreto legislativo 15 marzo 2024 n. 29, recante “Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33”, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 65 del 18 marzo 2024, è entrato in vigore il 19 marzo 2024.
È stato adottato in attuazione delle deleghe legislative disciplinate dagli artt. 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023 n. 331, che ha determinato una riforma articolata, finalizzata ad attuare alcune norme della legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021, art. 1, c. 159-171) e, con specifico riferimento alla categoria degli anziani non autosufficienti, a realizzare uno degli obiettivi del PNRR, che fissa al primo trimestre 2023 il traguardo per l’adozione della legge delega, e al primo trimestre 2024 il traguardo per l’approvazione dei decreti legislativi delegati.
Assumono rilevanza le norme rivolte alla ricognizione e al riordino delle agevolazioni contributive e fiscali necessarie a sostenere la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente.
Il decreto mira, inoltre, a riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per gli anziani non autonomi.
Nel video si illustrano progetti pilota sperimentali nel Comune di Sona (Verona) per attuare il decreto legislativo.
Il TAR Veneto ha affermato che gli interventi edilizi effettuati su di un medesimo immobile devono essere valutati integralmente, non essendo possibile una visione atomistica delle opere eseguite, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva, non da ciascun intervento in sé considerato, ma dall’insieme dei lavori nel loro contestuale impatto edilizio.
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Il TAR Veneto ha affermato chel’interesse pubblico alla rimozione dell’opera abusiva è sempre prevalente e in re ipsa, per cui sul punto non occorre una specifica motivazione, né è necessaria la sua comparazione con l’interesse del privato alla conservazione della situazione di fatto illecita, non essendo al riguardo configurabili affidamenti tutelabili.
Ai fini della validità dell’ordine di demolizione, il decorso del tempo non può incidere sull’ineludibile doverosità degli atti volti a perseguire l’illecito attraverso l’adozione della relativa sanzione.
Il provvedimento di ripristino è sufficientemente motivato dalla deduzione dell’oggettivo riscontro dell’abusività delle opere e dell’assoggettabilità di queste al regime dei titoli edilizi.
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