Un esempio di difetto di motivazione di un diniego di condono edilizio

03 Mar 2014
3 Marzo 2014

Segnaliamo sul punto la sentenza del TAR  Veneto n. 206 del 2014.

Scrive il TAR: "4.1. In particolare merita accoglimento la censura relativa al difetto di motivazione del provvedimento di diniego di condono edilizio. In proposito, deve osservarsi, innanzitutto, che la funzione della motivazione del provvedimento amministrativo, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza, è diretta a consentire al destinatario di ricostruire l'iter logico-giuridico in base al quale l'amministrazione è pervenuta all'adozione di tale atto nonché le ragioni ad esso sottese; e ciò allo scopo di verificare la correttezza del potere in concreto esercitato, nel rispetto di un obbligo da valutarsi, invero, caso per caso in relazione alla tipologia dell'atto considerato (Cons. Stato, sez. V, 4 aprile 2006, n. 1750; sez. IV, 22 febbraio 2001 n. 938, sez. V, 25 settembre 2000 n. 5069). Ciò che deve ritenersi necessario perché l'atto non risulti inficiato da censure nella sua parte motiva è che in esso siano sempre sternate le ragioni che giustificano la determinazione assunta, non potendo la motivazione espressa in essa esaurirsi in semplici, generiche locuzioni di stile. Ebbene, nella vicenda sottoposta all’esame del Collegio, il Comune di Venezia (Ufficio edilizia privata) ha comunicato alla ricorrente che, in esito alla sua domanda di sanatoria edilizia, presentata ai sensi della legge n. 47/1985, la stessa veniva respinta a seguito del parere della Commissione Edilizia Integrata, contraria al mantenimento in opera delle strutture abusive in questione in quanto “per qualità dei materiali e tipologia incompatibili con l’ambito residenziale oggetto di tutela”. Tale motivazione non appare, all’evidenza, idonea a sorreggere in modo puntuale il diniego della domanda di sanatoria. Infatti, in relazione a provvedimenti negativi in materia di nulla osta paesaggistico l'Amministrazione è certamente tenuta a motivare in modo esaustivo circa la concreta incompatibilità del progetto sottoposto all'esame con i valori paesaggistici tutelati, indicando le specifiche ragioni per le quali le opere edilizie considerate non si ritengono adeguate alle caratteristiche ambientali protette. Nel caso in esame le ragioni del diniego appaiono, invece, contenute nell’espressione “per qualità dei materiali e tipologia delle strutture incompatibili con l’ambito residenziale oggetto di tutela”, che per il solo riferimento generico alla tipologia delle strutture, e alla scelta dei materiali utilizzati nella edificazione, non appare di certo sufficiente a sorreggere il diniego di concessione in sanatoria laddove esso deve esplicare le ragioni di fatto poste alla base dell'atto di diniego, anche per rendere edotto il titolare dell'interesse legittimo di carattere pretensivo sulle circostanze rilevanti nel caso di specie. In definitiva, nel caso in esame il diniego espresso in ordine alla domanda di sanatoria contiene una valutazione apodittica che non appare soddisfare - come evidenziato dal ricorrente - i requisiti minimali della motivazione, non essendo di certo sufficiente la mera affermazione secondo cui i manufatti in questione mal si inserirebbero “nell’ambito residenziale” per i materiali utilizzati e la tipologia costruttiva, atteso che nulla viene specificato nel concreto per dimostrare il contrasto con l'interesse ambientale tutelato. Peraltro, nel caso in esame, una motivazione maggiormente articolata e specifica era richiesta anche dalla eterogeneità dei manufatti, differenti per tipologia, materiali costruttivi, localizzazione sull’edificio ed impatto visivo. Né, dal materiale fotografico prodotto agli atti è consentito al Collegio di intendere ed eventualmente approvare le ragioni del diniego stesso, e ciò, nonostante la sinteticità della motivazione, ove esse risultassero dal contesto evidenti, posto che le tettoie ed il magazzino al piano primo ancora da demolire risultano scarsamente o per nulla rappresentati, cosicchè nemmeno per tale via è dato al Collegio di comprendere quali siano le specifiche caratteristiche dei manufatti incompatibili con il contesto di riferimento. Infine, una motivazione maggiormente pregnante del diniego di sanatoria s’ imponeva nel caso in esame, essendo il vincolo paesaggistico sopraggiunto rispetto alla realizzazione delle opere in discussione (cfr. da ultimo, Cons. St., VI sez., 17 gennaio 2014 n. 231). E ciò tanto più nel caso di specie in cui il vincolo riguarda un quartiere residenziale cittadino e non risulta radicalmente e aprioristicamente incompatibile con la tipologia degli interventi accessori realizzati sull’edificio (ci si riferisce a quelli ancora da demolire), non del tutto inusuali, specie le tettoie, pur in un pregevole contesto residenziale".

avv. Dario Meneguzzo

sentenza TAR Veneto n. 206 del 2014

L’indicazione dei costi per la sicurezza vale anche per gli appalti di servizi esclusi dall’applicazione del Codice Appalti

03 Mar 2014
3 Marzo 2014

Il Consiglio di Stato, sez. III, nella sentenza del 21 gennaio 2014 n. 280, afferma che l’obbligo di indicare gli oneri c.d. da rischio specifico riguarda anche gli appalti di servizi esclusi dall’applicazione del Codice Appalti. In questo caso, se l’ente non ha imposto già in sede di gara la loro indicazione e la ditta partecipante non li ha forniti, l’operatore economico non deve essere automaticamente escluso, in quanto la stazione appaltante deve chiedere al medesimo di specificarli.

A tal fine si legge che: “Il Collegio ritiene, infatti, che nelle gare aventi ad oggetto servizi esclusi dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici (all. II B – servizi sanitari e sociali) la mancanza nel bando di una previsione specifica non esenta i concorrenti dal dovere di indicare gli oneri della sicurezza aziendali e dall'osservare le norme in materia di sicurezza sul lavoro, ma comporta soltanto che, ove la stazione appaltante non si sia autovincolata nella legge di gara ad osservare la disciplina di dettaglio dettata dagli artt. 86 commi 3-bis e 3-ter e 87 comma 4, del succitato Codice dei contratti pubblici, il concorrente, che non abbia indicato i suddetti oneri della sicurezza nella propria offerta, deve essere chiamato a specificarli successivamente, nell'ambito della fase di verifica della congruità dell'offerta, all'evidente scopo di consentire alla stazione appaltante di adempiere al suo onere (che sussiste anche al di fuori del procedimento di verifica delle offerte anomale) di verificare il rispetto di norme inderogabili a tutela dei fondamentali interessi dei lavoratori in relazione all'entità ed alle caratteristiche del servizio”. 

dott. Matteo Acquasaliente

CdS n. 280 del 2014

Seminario su dubbi e certezze in materia di perequazione e di S.C.I.A. e i reati di falso

28 Feb 2014
28 Febbraio 2014

Il Collegio dei geometri e geometri laureati di Vicenza, in collaborazione con la Fondazione dei geometri di Vicenza, con Venetoius e con Confindustria Vicenza organizza per venerdì 14 marzo 2014, ore 15-19, presso la sala Palladio della Fiera di Vicenza, un seminario sulla perequazione urbanistica e sulla S.C.I.A. e i reati di falso, come da avviso allegato.

Relatori: avv. Stefano Bigolaro, prof. avv. Alessandro Calegari, avv.  Fabio Doro, dott. Alessandro Severi (Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza) e dott. Roberto Travaglini (Confindustria Vicenza); moderatore avv. Dario Meneguzzo (curatore di Venetoius).

580 posti sono riservati agli iscritti al collegio dei geometri e geometri laureati e l'iscrizione va comunicata al collegio entro il 12 marzo 2014;

90 posti sono riservati ai lettori di Venetoius (che non siano iscritti all'albo dei geometri di Vicenza) e l'iscrizione deve essere comunicata a Venetoius all'indirizzo venetoius@hotmail.it entro e non oltre il giorno 7 marzo 2013 (fino alla copertura dei posti)

30 posti sono riservati agli iscritti a Confindustria Vicenza e l'iscrizione deve essere comunicata a   vicenza.ance@confindustria.vicenza.it entro e non oltre il giorno 7 marzo 2013 (fino alla copertura dei posti).

Informativa_Seminario

S.O.S. tecnico: sul cosiddetto “consorzio” e/o “cessione” dei crediti edilizi generati da piano casa

28 Feb 2014
28 Febbraio 2014

Un tecnico comunale pone il seguente quesito: "sul cosiddetto "consorzio" e/o "cessione" dei crediti edilizi generati da piano casa: è possibile che i proprietari di due lotti confinanti (ma, forse,  potrebbero anche non essere confinanti)  con edifici esistenti presentino un'unica richiesta di titolo edilizio e decidano, concordemente, di trasferire  e accorpare tutto il volume derivante dall'applicazione del piano casa su uno dei due edifici, oppure, staccato, su uno dei due lotti? Ancora: è possibile, considerato che tutti e due gli edifici verranno migliorati dal punto di vista energetico e sismico, trasferire anche le percentuali derivanti dal miglioramento per risparmio di energia e sismico su uno solo dei due edifici oppure accorparlo?".

Cosa ne pensano i lettori?

S.O.S. tecnico: piano casa e deroga alle disposizioni comunali

28 Feb 2014
28 Febbraio 2014

Un tecnico comunale pone il seguente quesito sul piano casa: "abbiamo consapevolezza del fatto che, andando in deroga alle norme dei regolamenti comunali, deroghiamo anche alle norme sui parcheggi, alle norme di tutela delle zone agricole sul numero massimo di unità, alle norme che limitano l'eccessiva impermeabilizzazione del suolo, ecc. ecc.  (per citare solo alcuni  esempi) e che quindi, per anni, ci siamo preoccupati di prevedere - che ne so -  due posti auto per ogni nuova unità abitativa e 1 mq di parcheggio per ogni nuovo metro quadrato di  superficie commerciale, piuttosto che non più di tre unità abitative nelle zone agricole (per evitare lottizzazioni in area non adeguatamente urbanizzata)  e, ancora, evitare l'eccessiva impermeabilizzazione prescrivendo che una certa percentuale della superficie permeabile .... E ora tutte queste norme vengono derogate con il piano casa?".

Cosa ne pensano i lettori?

In tutti i contratti della P.A. non è cedibile il contraente privato senza il consenso della P.A.

27 Feb 2014
27 Febbraio 2014

Lo precisa la sentenza del Consiglio di Stato, in un caso nel quale l'appellante sosteneva  la possibilità di sostituire il contraente, ai sensi degli artt. 2558 cod. civ. e 36 l. sull’equo canone n. 392/1978, senza bisogna del consenso della P.A.

Scrive il Consiglio di Stato: "Contrariamente a quanto sostiene la società appellante, è irrilevante la questione concernente il carattere gratuito o oneroso della concessione d’uso dell’area in favore dell’originaria dante causa Palladio Karting.

Decisivo è invece il rilievo che tutti i contratti conclusi dalla pubblica amministrazione riposano sulla fiducia che questa deve avere nei confronti del contraente privato, cosicché non è consentito il mutamento di quest’ultimo senza che la prima acconsenta a tale modifica soggettiva del rapporto negoziale. Disposizioni specifiche in questo senso sono contenute per gli appalti pubblici (art. 116 d.lgs. n. 163/2006), ma non è dubitabile da queste sia ricavabile un principio più generale, valevole anche per i contratti di diritto privato quale quello oggetto del presente giudizio. Quanto ora detto si ricava nel caso di specie dal fatto che – come sottolinea la stessa appellante – la parte privata si era impegnata a svolgere attività di indiscutibile interesse pubblico, vale a dire la bonifica dell’area, e che la giuridica disponibilità dell’area è oggetto di un contratto aziendale ex art. 2558 cod. civ. necessario per l’esercizio di un’attività di impresa soggetta ad autorizzazione di pubblica sicurezza, vale a dire quella di gestione di un kartodromo per il quale si controverte in questa sede, in relazione al quale titolo abilitativo vige il principio di personalità di cui all’art. 8 t.u.l.p.s.".

sentenza CDS n. 903 del 2014

Disposizioni sulla composizione della commissione regionale VAS

27 Feb 2014
27 Febbraio 2014

"Disposizioni in ordine all'organizzazione amministrativa in materia ambientale, con specifico riferimento alla Commissione regionale Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

 omissis...

Con la deliberazione n. 3262 del 24 ottobre 2006 è stata nominata quale autorità ambientale competente per la VAS, la Commissione regionale VAS. Successivamente si è reso necessario ex art. 7 comma 6 del D.Lgs. 4/2008, individuare legislativamente l'autorità ambientale competente per il parere motivato VAS e la verifica di assoggettabilità, per cui la Regione Veneto è intervenuta con l'art. 14 della Legge regionale 26.06.2008, n. 4 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture", che, al comma 1, lett. a), ha individuato nella Commissione regionale Valutazione Ambientale Strategica (di seguito indicata VAS) nominata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3262 del 24 ottobre 2006, l'autorità a cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli articoli 12 e 15 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.

Nello specifico, per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni di Presidente della Commissione regionale Valutazione Ambientale Strategica, commissione a cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli articoli 12 e 15 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., si dispone che le competenze e le funzioni di che trattasi siano esercitate dal Direttore del Dipartimento Territorio. In questo ambito, va stabilito altresì che in caso di assenza o impedimento del Presidente, esso è sostituito dal Direttore di Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV). Gli altri componenti della Commissione regionale sono il Direttore del Dipartimento Lavori Pubblici Sicurezza Urbana Polizia locale e R.A.S.A e il Direttore del Dipartimento di volta in volta competente in ragione della materia del piano/programma sottoposto a VAS.

delibera

1.         di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.         di stabilire che le funzioni di Presidente della Commissione regionale VAS siano esercitate dal Direttore del Dipartimento Territorio. In questo ambito, va stabilito altresì che in caso di assenza o impedimento del Presidente, esso è sostituito dal Direttore di Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV);

3.         di stabilire che i componenti della Commissione VAS sono il Direttore del Dipartimento Lavori Pubblici Sicurezza Urbana Polizia locale e R.A.S.A (o in caso di sua assenza o impedimento dal Direttore della Sezione) e il Direttore del Dipartimento competente per materia (o in caso di assenza o impedimento dal Direttore della Sezione competente per materia);

4.         di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5.         di dare altresì atto che la presente deliberazione è efficace dalla data di sua adozione".

geom. Daniele Iselle

Matteo Renzi vuole abolire la giustizia amministrativa: a qualcuno serve un avvocato disoccupato?

26 Feb 2014
26 Febbraio 2014

Lunedì 24 febbraio. Pomeriggio a Firenze. Convegno: "serve ancora una giustizia amministrativa?"

Ci vado perché è la presentazione ufficiale dell'unione nazionale degli amministrativisti, costituita la settimana scorsa, e del suopresidente UmbertoFantigrossi.

Capita, qualche volta, di essere nel posto giusto per capire qualcosa di quel che succede.

 È un po' che girano voci sulla necessità di riformare la giustizia amministrativa. Ma qui è peggio di ogni previsione.

Si diffondono in sala le notizie sul discorso che sta tenendo al Senato Matteo Renzi, presidente incaricato. Sulla giustizia amministrativa pare abbia detto che intende affrontarla per prima, che negli appalti pubblici lavorano più gli avvocati che i muratori, che un provvedimento del sindaco o del Parlamento è costantemente rimesso in discussione e non si può continuare così: la giustizia amministrativa sarebbe una corsa a ostacoli impressionante.

 Dopo che ha parlato Marcello Clarich  - dicendo, ad es., che è possibile introdurre qualche filtro prima dell'accesso alla giustizia amministrativa- la parola passa ai politici, uno per schieramento.

 Mi procura brividi il discorso del politico "renziano", l'onorevole Ermini.

Dice che è nostro dovere dare una risposta al mondo affinché gli investitori stranieri vengano in Italia. Se questo non accade, è prima di tutto per colpa della burocrazia.

Il Pil deve salire: questala priorità. Lagiustizia amministrativa e i giudici amministrativi sono un ostacolo alla crescita del Pil. Bisogna rimuovere gli ostacoli, bisogna rimuovere la burocrazia: e bisogna rimuovere i giudici amministrativi, che sono burocrazia.

Montesquieu è passato invano…

Non una parola sulla tutela dei cittadini di fronte alla pubblica amministrazione. Addirittura non si parla di sopprimere la tutela cautelare, come da voci che pure erano circolate, nè si parla di passare il contenzioso al giudice ordinario: si parla solo salvare gli investimenti (esteri) dalla burocrazia.

 Un po' di sollievo solo con il discorso del nuovo presidente dell'unione, Fantigrossi, che è all'altezza delle aspettative. A lui per fortuna spetta di chiudere il dibattito.

Dice che non si sta parlando in realtà di riformare la giustizia amministrativa; è, invece, il sovrano che non vuole più controlli.

È come per i limiti per la balneazione sulle spiagge dell'Adriatico, quando si pensava di eliminare ogni problema alzando i limiti. Qui si vuole far diventare legale tutta l'attività dell'amministrazione semplicemente eliminando la possibilità di contestare l'illegalità. Ma non va, se c'è un diritto del privato nei confronti della  p.a. dev'esserci un giudice avanti il quale farlo valere (e questo pare davvero evidente!)

Forse, dice, come categoria abbiamo un'abitudine mentale al conservatorismo, o comunque ad accettare qualsiasi cosa: e questo è un atteggiamento sbagliato, dobbiamo invece attivarci e spiegare a Renzi di che cosa sta parlando e, se vuole riformare la giustizia amministrativa, dobbiamo spiegargli cosa c'è da riformare.

Ma Renzi accetterà consigli?

 Sei di sera. Nubi fosche si addensano. Non mi entusiasmavano Tar e Consiglio di Stato. Ma ora …

Aveva ragione l’amico Dario, che ha tenuto il ristorante di famiglia. Aveva ragione l’amico Francesco, che – a parte insegnare – continua a far l’attore.

Avevano ragione loro. Era da tenersi un altro lavoro.

Stefano Bigolaro 

Pubblicate le FAQ sull’applicazione del decreto 33/2013 sulla trasparenza amministrativa

26 Feb 2014
26 Febbraio 2014
L’Autorità Nazionale Anticorruzione, A.N.AC., ha reso disponibili sul sito www.anticorruzione.it oltre 150 FAQ sull’applicazione della legge 190/2012 e del d.lgs. n. 33/2013 relativamente alla pubblicazione di dati ed informazioni sui siti istituzionali, elaborate in base alle risposte fornite ai numerosi quesiti posti dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti, anche privati, destinatari delle norme sulla trasparenza amministrativa.

Clicca qui per andare alla pagina delle FAQ: http://www.anticorruzione.it/?page_id=10470

dott. Antonio Casella

La rilevanza del parere dell’Ordine dei farmacisti nella istituzione di nuove farmacie

26 Feb 2014
26 Febbraio 2014

Segnaliamo sul punto la sentenza del Consiglio di Stato n. 915 del 2014.

Scrive il Consiglio di Stato: "4.6. Il vizio, secondo il ricorrente, consisterebbe in ciò: che la modifica apportata nella fase terminale del procedimento non è stata preceduta dall’acquisizione del parere dell’Ordine provinciale dei farmacisti.

Il Collegio osserva che l’art. 2 della legge n. 475/1968, come modificato dal decreto legge n. 1/2012, dispone che l’individuazione delle zone di pertinenza delle farmacie sia fatta «sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio». Che si tratti di pareri obbligatori non vi è dubbio, ma è altrettanto certo (vista la formulazione della norma) che non sono vincolanti.

In questo caso, il Comune ha chiesto il parere dell’Ordine sottoponendogli il progetto complessivo della modifica della pianta organica dell’intero Comune, conseguente all’inserimento delle nuove sette sedi istituite in applicazione del decreto legge n. 1/2012.

E’ pacifico (nulla essendo stato dedotto in contrario) che il parere favorevole espresso dall’Ordine riguardava il progetto nel suo insieme, senza specifici riferimenti a dettagli determinati, cui l’Ordine mostrasse di attribuire particolare rilievo. Allo stesso modo si può considerare pacifico che, a parte la modesta variazione concernente il confine tra la nuova farmacia n. 30 e quella dell’attuale appellante, la pianta organica definitivamente approvata coincide con il progetto sul quale l’Ordine aveva espresso parere favorevole.

Ciò posto, la questione sollevata dall’appellante si può formulare in questi termini: se l’autorità procedente, dopo avere acquisito il parere (obbligatorio ma non vincolante) dell’Ordine su un determinato progetto di pianta organica, fosse vincolato ad approvare il progetto esattamente con quella medesima configurazione, e non potesse, quindi, apportare alcuna variazione (ancorché minima) senza chiedere nuovamente il parere.

4.7. Alla questione così posta, il T.A.R. ha risposto che trattandosi, nella specie, di una modestissima variazione, l’autorità procedente non fosse tenuta a chiedere nuovamente il parere dell’Ordine.

Questo Collegio ritiene di poter confermare la decisione.

Si è già detto che la variazione avversata dal ricorrente appare di modestissimo rilievo se si ha riguardo solo al problema della configurazione delle zona n. 30, e alla sua confinazione rispetto alla zona dell’attuale appellante; si capisce che ancor più modesto, e sostanzialmente trascurabile, è l’impatto di detta variazione rispetto alla sistemazione generale delle nuove sette sedi farmaceutiche nel contesto dell’intero territorio comunale.

D’altra parte il parere favorevole dell’Ordine riguardava, appunto, la sistemazione generale delle nuove farmacie e non si pronunciava sui minuti aspetti delle rispettive perimetrazioni.

In questa situazione, l’autorità procedente poteva legittimamente ritenere che eventuali piccole variazioni di dettaglio, tali da non alterare il quadro complessivo, fossero compatibili con il parere già acquisito; e poteva quindi apportarle senza chiederne un secondo.

Tale interpretazione del parere (ossia che l’Ordine abbia espresso parere favorevole all’impostazione complessiva della pianta organica, senza escludere la possibilità di aggiustamenti marginali) è comprovata dal comportamento successivo dello stesso Ordine; quest’ultimo, infatti, benché evocato nel presente giudizio sia in primo che in secondo grado ha mantenuto il silenzio, mostrando in modo non equivoco di non avere interesse all’oggetto della controversia".

avv. Dario Meneguzzo

sentenza CDS n. 915 del 2014

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