La sanzione pecuniaria per mancata demolizione dell’abuso edilizio

23 Set 2025
23 Settembre 2025

Il TAR Napoli ha affermato che la sanzione pecuniaria ex art. 31, co. 4-bis d.P.R. 380/2001 ha lo scopo di tenere indenne il Comune dall’impegno economico derivante dall’abbattimento delle opere abusive. Non a caso, infatti, il successivo comma 4-ter introduce un chiaro vincolo di destinazione, stabilendo che i proventi di tali sanzioni spettano al Comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all’acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Formazione e qualificazione delle Stazioni Appaltanti: un binomio strategico nel nuovo Codice degli Appalti

23 Set 2025
23 Settembre 2025

Il dott. Riccardo Renzi ha redatto la nota che pubblichiamo

Italia_Ius_Formazione e qualificazione delle Stazioni Appaltanti

Poteri della Regione in materia idraulica

23 Set 2025
23 Settembre 2025

Il TAR Veneto ribadisce che spettano alla Regione la gestione del demanio idrico e le autorizzazioni per le opere idrauliche ai sensi del r.d. n. 523/1904 e del d.lgs. n. 112/1998, a prescindere dalle deleghe concesse ai Comuni in materia paesaggistica.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Intervento ad opponendum nel processo amministrativo

23 Set 2025
23 Settembre 2025

Il TAR Napoli ha affermato che, per poter esplicare un intervento ad opponendum nel processo amministrativo, devono sussistere le seguenti condizioni: a) l’alterità dell’interesse vantato rispetto a quello che legittimerebbe alla proposizione del ricorso in via principale, visto che l’intervento è volto a tutelare un interesse diverso, ma collegato, rispetto a quello fatto valere dal ricorrente principale, cosicché la posizione dell’interessato è meramente accessoria e subordinata rispetto a quella della parte principale; b) la configurabilità di un vantaggio derivante, anche in via mediata e indiretta, dall’accoglimento del ricorso principale.

Nel caso di specie, gli intervenienti avevano interesse alla demolizione totale delle opere ritenute abusive e poste al di sotto del proprio terrazzino ma, poiché il provvedimento impugnato concerneva solo la sanzione pecuniaria conseguente all’inottemperanza e non la solo parziale demolizione da parte del ricorrente, l’intervento è stato dichiarato inammissibile.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Etichetta digitale negli edifici: via libera al Decreto che spinge verso la banda ultra larga

22 Set 2025
22 Settembre 2025

Un nuovo importante passo verso la digitalizzazione degli edifici in Italia è stato compiuto. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato il Decreto 17 luglio 2025, n. 130, che introduce significative modifiche al Decreto n. 37 del 2008, la norma di riferimento per l’installazione degli impianti negli edifici. Il provvedimento, che entrerà in vigore il 2 ottobre 2025, ha l’obiettivo di rendere più efficiente e obbligatoria l’infrastruttura per le comunicazioni ad alta velocità.

Cosa cambia per costruttori e tecnici

Il cuore del nuovo regolamento è l’obbligo di dotare i nuovi edifici di infrastrutture fisiche che supportino la banda ultra larga. Nello specifico:

  • Coordinamento obbligatorio: Viene rafforzato il ruolo del responsabile tecnico dell’impresa installatrice. Questo professionista dovrà obbligatoriamente consultarsi con il progettista edile per inserire nel progetto di costruzione tutte le componenti necessarie per la futura rete in fibra ottica.
  • “Etichetta digitale” per gli edifici: Non si parlerà più di una generica “dichiarazione di conformità” per l’impianto, ma di una specifica “attestazione, con apposita etichetta, di ‘edificio predisposto alla banda ultra larga’”. Questa etichetta, rilasciata da un tecnico abilitato, diventerà un requisito fondamentale per la segnalazione certificata di agibilità dell’edificio. In pratica, senza questa attestazione, non sarà possibile ottenere il permesso di abitare o utilizzare l’immobile.
  • Obbligo di comunicazione dei dati: Il tecnico abilitato che rilascia l’attestazione avrà il compito, su richiesta del privato, di comunicare i dati relativi all’infrastruttura digitale dell’edificio al Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI). Un passaggio chiave per censire e monitorare la diffusione delle reti ad alta velocità su tutto il territorio nazionale.

Perché è una notizia importante?

Questo decreto risponde all’esigenza di accelerare la transizione digitale del Paese. Rendendo l’infrastruttura per la banda ultra larga un elemento strutturale degli edifici, si semplifica e si riduce drasticamente il costo dei futuri allacciamenti per i cittadini e le imprese. Non sarà più necessario intervenire in un secondo momento con lavori complessi e costosi per installare la fibra, dato che la predisposizione sarà già presente fin dalla fase di costruzione.

L’iniziativa si allinea perfettamente con le direttive europee e gli obiettivi di digitalizzazione previsti dal Codice europeo delle comunicazioni elettroniche. In sintesi, il provvedimento segna un netto cambio di passo, trasformando la predisposizione alla fibra ottica da optional a requisito obbligatorio per la modernizzazione del nostro patrimonio edilizio.

Post di Daniele Iselle

Approvata la legge sulle zone montane

22 Set 2025
22 Settembre 2025

Con la l. 12 settembre 2025, n. 131 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 218 del 19.09.2025), entrata in vigore il 20.09.2025, sono state approvate disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane.

La legge è disponibile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-09-19&atto.codiceRedazionale=25G00139&elenco30giorni=true.

Si segnala in particolare l’art. 2 l. cit., che prevede l’emanazione di un d.P.C.M. volto a definire i criteri per la classificazione dei Comuni montani che integrano le zone montane oggetto della legge stessa, in base ai parametri dell’altimetria e della pendenza.

Post di Alberto Antico – avvocato

Impianti fotovoltaici e termine di conclusione della VIA

22 Set 2025
22 Settembre 2025

Il Consiglio di Stato ha affermato che anche in seguito alla modifica dell’art. 8, co. 1-ter d.lgs. 152/2006, cd. codice dell’ambiente, ad opera del d.l. 153/2024, come convertito dalla l. 191/2024, va ribadito che il termine di conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) – nella specie, per la realizzazione di impianti agrivoltaici – ha natura perentoria, anche per i progetti di minore potenza attuativi del piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), trovando applicazione la regola generale fissata dall’art. 25, co. 7 del codice.

L’omesso riferimento da parte del novellato art. 8, co. 1-ter cit. (secondo cui la disciplina sui criteri di priorità non pregiudica il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR né di quelli finanziati a valere sul fondo complementare) anche ai progetti attuativi del PNIEC non vale a rendere implicitamente ordinatorio il termine espressamente definito dalla legge come perentorio.

Post di Alberto Antico – avvocato

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VIA e silenzio-inadempimento sui progetti PNIEC

22 Set 2025
22 Settembre 2025

Il Consiglio di Stato ha affermato che sussiste l’obbligo giuridico di provvedere sulle istanze di VIA dei progetti PNIEC, ancorché non prioritari e non sovvenzionati con il PNRR o con il fondo complementare. Diversamente opinando, si violerebbe la ratio di rafforzamento della transizione energetica, legalmente perseguita dal d.l. 153/2024, come convertito nella l. 191/2024, relegando i progetti PNIEC strategici, all’interno di un regime in cui l’inerzia della P.A. è priva di conseguenze giuridiche.

Il decreto-legge citato ha delineato in maniera precisa l’ordine di priorità tra i progetti PNIEC, superando la genericità del precedente criterio di precedenza, basato sul concetto di «​​​maggiore valore di potenza» installata o trasportata di un determinato impianto. I progetti non prioritari devono comunque essere posti in istruttoria, nei limiti della quota di loro pertinenza, ma non possono assumere precedenza sui prioritari solo perché presentati per primi.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Anche il Consiglio di Stato dichiara del tutto eccezionali le ipotesi di non necessità del PUA, financo in caso di lotto intercluso, ai sensi dell’art. 41-quinquies, co. 6 l. 1150/1942

22 Set 2025
22 Settembre 2025

Il Consiglio di Stato ha affermato che l’art. 41-quinquies, co. 6 l. 1150/1942 richiede chiaramente il piano attuativo (PUA) nelle ipotesi in cui si tratti di costruzioni per volumi superiori ai 3 mc/mq (nel caso di specie, si voleva realizzare un edificio con volumi di 5 mq/mc).

L’esigenza di un PUA, quale presupposto per il rilascio del permesso di costruire (PdC), si impone anche al fine di un armonico raccordo con il preesistente aggregato abitativo, allo scopo di potenziare le opere di urbanizzazione già esistenti e, quindi, anche alla più limitata funzione di armonizzare aree già compromesse ed urbanizzate, che richiedano una necessaria pianificazione della maglia e perciò anche in caso di lotto intercluso, o di altri casi analoghi di zona già edificata e urbanizzata. In questo quadro, sono del tutto eccezionali le ipotesi in cui risulta consentito prescindere dalla formazione del PUA, al quale lo strumento urbanistico di livello superiore subordini il rilascio del PdC su un dato lotto, essendo le stesse ipotesi limitate ai casi in cui la situazione di fatto, in presenza di una completa edificazione della zona, sia incompatibile con il PUA stesso.

L’intervenuta edificazione come causa di esenzione dell’esigenza del PUA non può che porsi come eccezionale, in quanto invertirebbe l’ordine logico della pianificazione che si pone come preventiva alla realizzazione degli immobili.

Peraltro poiché il PUA non ha equivalenti, non è consentito superarne l’assenza facendo leva sulla situazione di sufficiente urbanizzazione della zona. Ciò impedisce che in sede amministrativa o giurisdizionale possano essere effettuate indagini volte a verificare se sia tecnicamente possibile edificare, vanificando la funzione del PUA.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Piano Casa e cambio di destinazione d’uso

22 Set 2025
22 Settembre 2025

Il TAR Veneto rileva che, nell’ipotesi di cambio di destinazione d’uso connesso agli interventi cd. Piano Casa, la verifica della conformità alla destinazione urbanistica di zona deve essere svolta ponendo come parametro di riferimento la futura destinazione.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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