Che cosa succede se viene indicato un avvocato non cassazionista nell’atto d’appello di un giudizio amministrativo?

09 Gen 2026
9 Gennaio 2026

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede di appello cautelare, ha affermato che l’indicazione, nell’atto di costituzione nel giudizio di appello, di un difensore non abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, a prescindere dalla sottoscrizione o no di atti processuali, comporta ex se in capo a quest’ultimo l’assunzione dello status di difensore costituito nel relativo giudizio, con la conseguente astratta titolarità di una serie di prerogative processuali, tra cui l’accesso al PAT. Ove definitivamente accertato nelle competenti sedi amministrative, il difetto di abilitazione al patrocinio presso le giurisdizioni superiori porrebbe il tema della liceità - per plurimi profili, non solo disciplinari - delle condotte poste in essere (da parte del difensore indicato, in caso di sua consapevolezza; da parte di quello che ha sottoscritto l’atto processuale, in ogni caso; o di entrambi, se ambo consapevoli).

Post di Alberto Antico – avvocato

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Notifica del ricorso al G.A. avverso un Comune indirizzata al dirigente, anziché al Sindaco

09 Gen 2026
9 Gennaio 2026

Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che la notificazione del ricorso giurisdizionale al Municipio, in persona del dirigente, anziché a Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, non è inesistente ma nulla, non ricorrendo un’ipotesi di assoluta incertezza del destinatario né di totale assenza di collegamento con l’atto. Il dirigente municipale, privo di rappresentanza legale dell’Ente, non può considerarsi legittimo contraddittore processuale, atteso che, ai sensi dell’art. 50, co. 2 TUEL, la rappresentanza giudiziale del Comune spetta esclusivamente al Sindaco. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 44, co. 4 c.p.a. – anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021 – il giudice deve disporre il rinnovo della notificazione nulla, assegnando al ricorrente un termine perentorio, e non può dichiarare inammissibile il ricorso.

Post di Alberto Antico – avvocato

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La legittimazione ad agire innanzi al G.A. in capo al progettista di un’opera edilizia

09 Gen 2026
9 Gennaio 2026

Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che il progettista è legittimato a impugnare l’ordine di demolizione delle opere abusive, potendo essere esposto in via diretta e immediata alle sanzioni previste dall’art. 29, co. 3 d.P.R. 380/2001. Diversamente, non è legittimato ad agire avverso il diniego del titolo edilizio dallo stesso asseverato.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Obblighi di rimozione di un manufatto contenuti in un titolo edilizio decaduto

09 Gen 2026
9 Gennaio 2026

Il TAR Veneto ha affermato che, nel caso di titolo edilizio che contenga la prescrizione di demolizione di un manufatto come obbligo derivante da una fonte esterna (e.g., concessione o piano attuativo), la sopravvenuta decadenza del titolo non esonera da tale obbligo, ma costituisce inadempimento della prescrizione e della fonte da cui la stessa proviene.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Rottamazione “quinquies” – Legge n. 199/2025 e nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione

08 Gen 2026
8 Gennaio 2026

Nel supplemento ordinario n. 42 alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30.12.2025 è stata pubblicata la Legge n. 199/2025 contenente il "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028", che prevede la nuova definizione agevolata delle Cartelle (“Rottamazione-quinquies”).

I contribuenti che sceglieranno di aderire alla nuova misura agevolativa avranno la possibilità di estinguere il proprio debito senza corrispondere interessi e sanzioni, interessi di mora e aggio.

      1. Ambito di applicazione

La “Rottamazione-quinquies” riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di:

  • imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività dell’Amministrazione finanziaria di cui agli articoli 36-bis (Liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni) e 36-ter (Controllo formale delle dichiarazioni) del D.P.R. n. 600/1973, e agli articoli 54-bis (Liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni) e 54-ter (Controlli automatizzati sui soggetti identificati in Italia) del D.P.R. n. 633/1972;
  • contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Sono ammessi alla nuova “Rottamazione” anche coloro che hanno già aderito a una precedente edizione e sono decaduti, purché i carichi siano quelli ricompresi nell’ambito applicativo della “Rottamazione-quinquies”. 

La normativa, invece, esclude dalla nuova misura agevolativa i debiti che, sebbene rientranti nell’ambito applicativo della “Rottamazione-quinquies”, sono ricompresi in piani di pagamento della “Rottamazione-quater” per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute.

    2. Come e quando presentare la domanda 

I contribuenti potranno presentare la domanda di adesione entro il 30 aprile 2026 con le modalità esclusivamente telematiche che Agenzia delle Entrate-Riscossione pubblicherà nel proprio sito Internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, e scegliere se pagare in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2026 oppure, in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (ossia 9 anni) con scadenza:

  • la prima, la seconda e la terza rata, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;
  • dalla quarta alla cinquantunesima rata, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
  • dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035. 

Nel caso di pagamento rateale si applicano interessi pari al 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026.

     3. Decadenza e perdita dei benefici

La “Rottamazione-quinquies” risulterà inefficace - e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute - in caso di omesso o insufficiente versamento dell’unica rata scelta per effettuare il pagamento (entro il 31 luglio 2026). 

Se sia stato preferito l'adempimento rateale, la decadenza dalla “Rottamazione-quinquies” interverrà in caso di omesso ovvero insufficiente versamento di due rateanche non consecutive, o dell’ultima rata del piano.

Post di Carlo Valli - Avvocato in Padova e Rovigo

Riforma della Corte dei conti

08 Gen 2026
8 Gennaio 2026

Con la l. 7 gennaio 2026, n. 1 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 4 del 07.01.2026), in vigore dal 22.01.2026, sono state approvate alcune modifiche alla l. 20/1994 e ad altre disposizioni, nonché una delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale.

La legge è consultabile al link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-01-07&atto.codiceRedazionale=25G00211&elenco30giorni=false.

Si allega un prospetto delle modifiche apportate alla l. 20/1994 (responsabilità erariale) e alla l. 103/1979 (responsabilità degli avvocati dello Stato).

Si segnala l’art. 2 della riforma, secondo cui la Sezione centrale della Corte dei conti per il controllo di legittimità sugli atti, su richiesta delle PP.AA. centrali e degli altri organismi nazionali di diritto pubblico, rende pareri in materia di contabilità pubblica, anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all’attuazione del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, purché estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ovvero a fatti per i quali la competente Procura contabile abbia notificato un invito a dedurre. Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti rendono tali pareri su richiesta dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti adottati in conformità ai pareri resi. Le Sezioni riunite della Corte dei conti assicurano in parte qua la funzione nomofilattica sull’attività consultiva esercitata dalle Sezioni centrale e regionali. I pareri di cui supra sono resi entro il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta. In caso di mancata tempestiva espressione del parere, lo stesso si intende reso in senso conforme a quanto prospettato dalla P.A. richiedente, ai fini dell’esclusione della gravità della colpa, ovvero in senso negativo qualora la P.A. richiedente non abbia prospettato alcuna soluzione.

Si presti attenzione anche al successivo art. 4, secondo cui, fatto salvo l’eventuale esercizio dell’azione di responsabilità erariale ex art. 1 l. 20/1994, al pubblico ufficiale responsabile dell’attuazione dei procedimenti connessi al PNRR e al PNC, in relazione ai quali si verifichi, per fatto allo stesso imputabile, un ritardo superiore al 10% rispetto al tempo stabilito per la conclusione del procedimento, si applica, sulla base della gravità della colpa, una sanzione pecuniaria da € 150 fino a due annualità del proprio trattamento economico complessivo annuo lordo. La sanzione è irrogata nelle forme e con le garanzie del rito ex artt. 133-136 d.lgs. 174/2016, cd. codice della giustizia contabile.

Post di Alberto Antico – avvocato

novelle alle norme sulla responsabilità erariale

Manutenzione straordinaria e ristrutturazione: parcellizzazione degli interventi

08 Gen 2026
8 Gennaio 2026

Il TAR Veneto evidenzia che mentre nella ristrutturazione edilizia prevale la finalità di trasformazione dell’immobile, nella manutenzione straordinaria ci si limita a rinnovare e sostituire; fondamentale risulta quindi valutare se vi sia la volontà di creare un organismo edilizio in tutto o in parte diverso da quello esistente.

In particolare, il Giudice Amministrativo ha ritenuto che una diversa conformazione delle unità immobiliari esistenti (realizzata mediante una ripartizione interna completamente rivista), la risistemazione degli spogliatoi e dei servizi igienici esistenti, la diversa collocazione degli accessi esterni e alcune varianti prospettiche costituissero non mera manutenzione straordinaria ma ristrutturazione. La valutazione degli interventi, infatti, deve essere svolta non parcellizzandoli, ma considerandoli nella loro globalità

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Sulla distribuzione degli spazi a seguito di ottemperanza a un ordine di ripristino

08 Gen 2026
8 Gennaio 2026

Non è compito dell’Amministrazione valutare – in sede di ordine di rimozione di un abuso edilizio – la funzionalità del fabbricato a seguito del ripristino dello stato dei luoghi: lo ha dichiarato il TAR Veneto.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Garanzie partecipative del privato e concessione per occupazione di suolo pubblico

08 Gen 2026
8 Gennaio 2026

Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato l’illegittimità della revoca in autotutela di una concessione per occupazione di suolo pubblico fondata unicamente su un sequestro penale intervenuto prima del rilascio del titolo, per aver il Comune omesso di avviare un contraddittorio e non aver considerato che il sequestro derivava proprio dalla mancata tempestiva adozione della concessione poi rilasciata. In assenza di comunicazione di avvio del procedimento e di un’adeguata motivazione sulla specifica fattispecie, risulta violata la disciplina dell’attività provvedimentale di secondo grado.

Nel caso in esame, il Comune revocava una concessione per dehors rilasciata a un esercizio di somministrazione pochi giorni prima, motivando esclusivamente con l’intervenuto sequestro dell’area da parte dell’Autorità giudiziaria per la precedente occupazione senza titolo. Il TAR ha ritenuto la revoca illegittima sotto due profili: procedimentale, per l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, che ha impedito al privato di rappresentare le peculiarità del caso; motivazionale, per l’assoluta mancanza di valutazione circa l’effetto sanante del titolo nel frattempo rilasciato e la reale causa del sequestro, determinata dal ritardo amministrativo.

Post di Alberto Antico – avvocato

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L’accesso agli atti delle pubbliche gare

08 Gen 2026
8 Gennaio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che l’art. 36, co. 2 d.lgs. 36/2023 consente agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria un ampio diritto di accesso, perché ad essi sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, non solo gli atti di cui al comma 1 art. cit., ma anche le offerte dagli stessi presentate (in particolare, quelle del secondo, terzo, quarto e quinto arrivato, poiché quella del primo è conoscibile a tutti).

La dichiarazione motivata e comprovata circa l’esistenza di un segreto commerciale, da parte del concorrente in una gara di appalto, deve fare riferimento agli specifici caratteri di cui all’art. 98 d.lgs. 30/2005 (codice della proprietà industriale), il quale richiede che le informazioni aziendali e commerciali ed esperienze sulle applicazioni tecnico-industriali rispondano a requisiti di segretezza e rilevanza economica e siano soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate, non potendo l’operatore limitarsi a una mera indimostrata affermazione tesa a ricomprendere certe informazioni nel patrimonio aziendale o nella peculiarità dell’offerta. In particolare, non è sufficiente l’affermazione che i documenti tecnici attengano al know how del singolo concorrente (cioè l’insieme di conoscenze professionali, che consentono, al concorrente medesimo, di essere altamente competitivo nel mercato di riferimento), essendo necessario che sussista un’informazione specificamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all’operatore economico e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva.

In difetto comprovabili caratteri di segretezza oggettiva dell’offerta tecnica, nel bilanciamento dei contrapposti interessi sottesi all’accesso agli atti, la trasparenza assoluta delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al know how dei singoli concorrenti.

Post di Alberto Antico – avvocato

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