Il whistleblowing del pubblico impiego

08 Giu 2026
8 Giugno 2026

Il whistleblowing (letteralmente "soffiare nel fischietto") è l'atto con cui una persona (il whistleblower, o allertatore civico) segnala in modo confidenziale alle autorità o ai responsabili aziendali illeciti, frodi, corruzione o pericoli rilevati sul luogo di lavoro a tutela dell'interesse collettivo.

Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che la normativa anticorruzione, della quale fa parte la disciplina sul cd. whistleblowing, è finalizzata a intercettare e prevenire fenomeni di maladministration anche privi di rilievo penale, indicativi di un esercizio delle potestà pubbliche non funzionalizzato al perseguimento del pubblico interesse e non orientato dal principio di imparzialità, inteso quale parametro immediatamente vincolante per l’attività amministrativa, suscettibile di essere compromesso non solo dall’illegittimità già consumata, ma anche dalla mera potenzialità della lesione della parità di trattamento.

In materia di whistleblowing, le tutele previste dall’art. 54‑bis d.lgs. 165/2001 non richiedono che la segnalazione sia effettuata nell’esclusivo interesse della P.A., trovando applicazione anche quando l’interesse all’integrità della P.A. stessa coincida o si accompagni a un interesse privato del segnalante, purché la denuncia sia oggettivamente ancorata a fatti reali idonei a prospettare una probabile violazione del principio di imparzialità.

Nel procedimento in materia di whistleblowing, l’accertamento di un uso distorto dei poteri dirigenziali, riconducibile a fattispecie di sviamento di potere, assume rilevanza indiziaria ai fini della valutazione della ritorsività delle misure adottate nei confronti del segnalante, incidendo negativamente sulla credibilità della prospettazione datoriale circa la genuinità degli atti organizzativi posti in essere.

Post di Alberto Antico – avvocato

sent. TAR Roma n. 7507-2026

Modifica soggettiva di un RTI

06 Giu 2026
6 Giugno 2026

Il TAR Reggio Calabria ha affermato che la modifica soggettiva del raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), in caso di perdita dei requisiti di partecipazione, da parte del mandatario o di una delle mandanti, è consentita non solo in sede di esecuzione, ma anche in fase di gara. Allorché si verifichi l’ipotesi di perdita dei requisiti, la stazione appaltante, in ossequio al principio di partecipazione procedimentale, è comunque tenuta ad interpellare il RTI e, laddove questo intenda effettuare una riorganizzazione del proprio assetto, onde poter riprendere la partecipazione alla gara, deve assegnargli un congruo termine per la predetta riorganizzazione. Va escluso che il mutamento della conformazione della compagine presenti carattere elusivo, solo perché apportato in ragione del venir meno della capacità tecnica di un membro del gruppo, se gli altri componenti possiedano le doti professionali necessarie per garantire l’esecuzione dell’appalto.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Consorzi stabili e pubbliche gare

06 Giu 2026
6 Giugno 2026

Il TAR Catania ha affermato che, nei consorzi stabili che partecipano a procedure di affidamento di lavori designando una o più consorziate per l’esecuzione, i requisiti di capacità tecnica ed economico‑finanziaria devono essere posseduti e comprovati in proprio dalle consorziate esecutrici, ovvero mediante formale avvalimento, non essendo più consentito il cd. cumulo alla rinfusa, alla luce dell’art. 67, co. 1 d.lgs. 36/2023, n. 36, come modificato dal d.lgs. 209/2024.

Il soccorso istruttorio non è attivabile per sanare la mancanza di un requisito di qualificazione tecnico‑organizzativa richiesto a pena di esclusione dalla lex specialis, poiché tale carenza incide in modo sostanziale sulla domanda di partecipazione e non è suscettibile di integrazione postuma senza violare la par condicio competitorum.

In capo al consorzio stabile che partecipa a una procedura di gara grava un onere di diligenza qualificata, ai sensi dell’art. 1176, co. 2 c.c., che impone la verifica preventiva del possesso dei requisiti di qualificazione delle consorziate designate esecutrici, restando a suo carico le conseguenze derivanti da dichiarazioni inesatte o incomplete.

Il consorzio stabile che partecipa alla gara è tenuto a conoscere le cause di esclusione che riguardano le imprese consorziate di cui si avvale. La presunzione di conoscenza può essere superata solo provando l’incolpevole ignoranza, cioè un dato oggettivo, per una maggiore efficienza dell’intero sistema e una maggiore diligenza dell’offerente.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Il giudizio di anomalia dell’offerta

06 Giu 2026
6 Giugno 2026

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che, nell’ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, la funzione del giudizio di anomalia dell’offerta è quella di garantire un equilibrio tra la convenienza per la P.A. ad affidare l’appalto al prezzo più basso e l’esigenza di evitare un ribasso che si attesti al di là del ragionevole limite dettato dalle regole di mercato, con possibile pregiudizio della stessa corretta esecuzione del contratto. La scelta dei criteri di individuazione automatica delle offerte anomale, prevista dall’art. 54, co. 1, d.lgs. 36/2023, costituisce espressione della discrezionalità tecnica, di cui la P.A. è titolare per il conseguimento e la cura dell’interesse pubblico a essa affidato dalla legge.

In tema di appalti pubblici aggiudicati al prezzo più basso ai sensi dell’art. 54 cit., laddove la lex specialis di gara rinvii, ai fini della valutazione dell’anomalia delle offerte, all’Allegato II.2, «Metodo A», è da escludersi, sulla base dell’interpretazione letterale della disciplina codicistica, l’adozione del criterio del blocco unitario (che impone di considerare, ai fini della determinazione matematica della soglia di anomalia, le offerte con identico ribasso quali offerta unica, sia che si collochino al margine delle ali, sia che si collochino all’interno delle stesse) in quanto la previsione dell’Allegato, a differenza della disciplina dettata dal d.lgs. 50/2016, nella formulazione anteriore al d.l. 32/2019, impone che le offerte identiche siano considerate «distintamente nei loro singoli valori». 

Le stazioni appaltanti dispongono di una discrezionalità ampia con riguardo alla scelta di procedere o no alla verifica facoltativa, con la conseguenza che il ricorso all’istituto (come pure la mancata applicazione di esso) non necessita di una particolare motivazione, né può essere sindacato, se non nelle ipotesi di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Riparto di giurisdizione in materia elettorale

06 Giu 2026
6 Giugno 2026

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che la giurisdizione del G.A. in materia elettorale è limitata alle controversie concernenti la regolarità delle operazioni elettorali, in quanto riferite a posizioni di interesse legittimo.

Appartengono invece al G.O. le controversie in cui, avuto riguardo al petitum sostanziale, si faccia valere la lesione del diritto soggettivo di elettorato attivo (nella specie, per effetto di una disciplina ritenuta lesiva del principio di uguaglianza, libertà e segretezza del voto), anche se la domanda sia formalmente proposta mediante l’impugnazione di atti del procedimento elettorale (nella specie, verbali delle operazioni e proclamazione degli eletti).

Post di Alberto Antico – avvocato

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Il caso del lieve ritardo nella presentazione delle liste elettorali

06 Giu 2026
6 Giugno 2026

Il TAR Reggio Calabria ha affermato che il termine per la presentazione delle liste e delle candidature (fissato alle ore 12.00) è tassativo, in quanto volto a garantire le esigenze di certezza e celerità del procedimento elettorale, ma ammette un’eccezionale deroga in presenza di un ritardo lieve, qualora i presentatori si trovino, allo spirare dello stesso, già all’interno della casa comunale, ovvero quando la tardività sia determinata da circostanze eccezionali, imprevedibili e non imputabili agli interessati. Tale non imputabilità presuppone, tuttavia, che la documentazione necessaria sia stata acquisita con congruo anticipo e non a ridosso della scadenza.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Contributo erariale alle Unioni di Comuni e alle Comunità montane per i servizi gestiti in forma associata

05 Giu 2026
5 Giugno 2026

Con il decreto del Direttore centrale per la finanza locale del Ministero dell’interno del 26 maggio 2026 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 127 del 04.06.2026), è stata approvata la modalità di certificazione per l’assegnazione, nell’anno 2026, del contributo erariale alle Unioni di Comuni e alle Comunità montane per i servizi gestiti in forma associata.

Il decreto è consultabile al link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-06-04&atto.codiceRedazionale=26A02760&elenco30giorni=false.

Post di Alberto Antico – avvocato

La valutazione delle offerte tecniche

05 Giu 2026
5 Giugno 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che la valutazione delle offerte tecniche, effettuata dalla commissione attraverso l’espressione di giudizi e l’attribuzione di punteggi, a fronte dei criteri valutativi previsti dal bando di gara, costituisce un apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica, tale da rendere detta valutazione insindacabile, salvo che essa sia affetta da manifesta illogicità. Il sindacato del G.A. nel valutare la legittimità di valutazioni frutto di discrezionalità tecnica, è pieno, penetrante, effettivo, ma non sostitutivo: dinanzi a una valutazione tecnica complessa, il G.A. ha pieno accesso al fatto e può  ripercorrere il ragionamento seguito dalla P.A. al fine di verificare in modo puntuale, anche in riferimento alla regola tecnica adottata, la ragionevolezza, la logicità, la coerenza dell’iter logico seguito dall’Autorità, senza però potervi sostituire un sistema valutativo differente da lui stesso individuato.

Post di Alberto Antico – avvocato

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L’interpretazione del bando di gara

05 Giu 2026
5 Giugno 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che, nell’interpretazione della lex specialis di gara, devono trovare applicazione le norme in materia di contratti e dunque anzitutto i criteri letterale e sistematico previsti dagli artt. 1362 e 1363 c.c. Le regole di cui all’art. 1363 c.c. non sono affatto recessive rispetto a quelle dell’interpretazione letterale, con la conseguenza che le clausole previste si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo ad esse il senso che risulta dal complesso dell’atto. È necessario procedere al coordinamento delle varie clausole, prescritto dall’art. 1363 c.c., anche quando il senso letterale di una di esse non sia equivoco, posto che tale espressione, con il fondamentale criterio ermeneutico ad esso ispirato, va riferita all’intera formulazione della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte e in ogni parola che la compone, senza limitazione alla singola clausola.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Si possono modificare i punteggi dell’offerta tecnica, dopo aver valutato l’offerta economica?

05 Giu 2026
5 Giugno 2026

Il TAR Catania ha affermato l’illegittimità della rideterminazione in autotutela dei punteggi dell’offerta tecnica disposta dopo l’apertura e la valutazione delle offerte economiche, in quanto viola il principio di segretezza delle offerte economiche e compromette l’imparzialità della procedura di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

È illegittima la rivalutazione delle offerte tecniche effettuata dopo l’apertura delle offerte economiche, salvo che le modifiche si risolvano in mere correzioni di errori materiali, ossia di inesattezze esecutive nella esternazione di una volontà già correttamente formata, e non in errori di valutazione che incidono sul processo genetico del giudizio tecnico della commissione. Affinché possa ricorrere un’ipotesi di errore materiale in senso tecnico-giuridico, occorre che la discrasia sia il frutto di una svista che determini una difformità tra la manifestazione della volontà esternata nell’atto e la volontà sostanziale dell’Autorità emanante, obiettivamente rilevabile dall’atto medesimo e riconoscibile come un errore palese secondo un criterio di normalità, ossia senza la necessità di ricorrere ad un particolare sforzo valutativo o interpretativo.

Il principio della segretezza delle offerte, fatti salvi i casi conclamati di errori materiali, deve operare in maniera piena, senza eccezioni di sorta, essendo posto a presidio della serenità e dell’imparzialità dell’attività valutativa della commissione aggiudicatrice, che non può essere oggetto di turbativa, neppure in astratto.

Post di Alberto Antico – avvocato

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