Valutazione di incidenza e discrezionalitĂ
Il T.A.R. stabilisce che le valutazioni sottese alla valutazione di incidenza ambientale (VINCA) sono connotate da amplia discrezionalitĂ tecnica ed amministrativa.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. stabilisce che le valutazioni sottese alla valutazione di incidenza ambientale (VINCA) sono connotate da amplia discrezionalitĂ tecnica ed amministrativa.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. ricorda che la perizia di variante di un’opera pubblica è legittima se è adeguatamente motivata sotto il profilo tecnico.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il TAR Veneto ha affermato che spetta al TSAP conoscere dell’impugnazione degli atti di approvazione di un progetto esecutivo connesso alla realizzazione di opere di straordinaria manutenzione idraulica per l’adeguamento di un fossato destinato ad accogliere acque meteoriche.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il Consiglio di Stato – in sede di parere vincolante su ricorso straordinario al Capo dello Stato – ha offerto un’interpretazione delle norme dello strumento urbanistico comunale che attribuiscano la facoltà di ampliare un edificio esistente.
La capacità edificatoria di ampliamento, quando riferita agli “edifici esistenti”, concreta uno ius aedificandi correlato alla costruzione medesima e non anche al terreno sul quale l’ampliamento può materialmente essere realizzato.
La legittimazione al rilascio del permesso di costruire in ampliamento spetta a chi abbia la disponibilità giuridica e, dunque, la proprietà dell’immobile da ampliare, atteso che lo ius aedificandi (per l’ulteriore consistenza ancora non utilizzata) costituisce facoltà insita nel diritto di proprietà della costruzione originaria.
Tuttavia, i diritti edificatori possono essere negoziabili separatamente dalla proprietà dell’immobile, attraverso l’istituto della cessione di cubatura ovvero, nel caso in cui sia oggetto di alienazione la costruzione originaria, trattenendo la titolarità della cubatura da parte dei venditori, i quali si limitano a trasferire agli acquirenti il solo immobile senza i diritti edificatori ad esso correlati.
Post di Dario Meneguzzo – avvocato
Nel caso di specie, un privato presentava un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per l’annullamento di un annullamento d’ufficio di un permesso di costruire formatosi per silentium.
Il Comune eccepiva l’improcedibilità del ricorso straordinario, basandosi sul fatto che la normativa di Piano sulla quale si era formato il titolo edificatorio non era più in vigore, per essere stata approvata nel frattempo una nuova variante allo strumento urbanistico generale.
Il Consiglio di Stato – in sede di parere vincolante – ha rigettato l’eccezione.
Un eventuale accoglimento del ricorso farebbe rivivere il permesso di costruire, sulla cui legittimitĂ ed efficacia alcuna incidenza potrebbe avere la sopravvenuta normativa urbanistica.
Il Consiglio di Stato, peraltro, non fornisce indicazioni su come si coordinino questi effetti giuridici retroattivi con i termini di inizio e fine lavori.
Post di Dario Meneguzzo – avvocato
Il T.A.R. Toscana afferma che le cd. tolleranza di cantiere prevista dall’art. 34 bis del d.P.R. n. 380/2001 si applica solo ai parametri urbanistico-edilizi e non a quelli igienico-sanitari. Di conseguenza, essa non si estende alle altezze dei locali che sono inferiori a quelle previste dal dm 5 luglio 1975.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il Consiglio di Stato ricorda che i Comuni, anche prima della l. 765/1967 (cd. legge ponte), potevano richiedere l’ottenimento di un titolo edilizio per edificare fuori dal perimetro del centro abitato come, invece, era previsto dalla l. n. 1150/1942. Tuttavia, l’obbligo di munirsi di titolo ante 1967 doveva essere richiesto in maniera chiara ed espressa dalla fonte di grado secondario, perché introduceva, a livello di regolamento comunale, un requisito che non era richiesto dalla legge statale.
Muovendo da tali premesse il Massimo Organo della Giustizia Amministrativa stabilisce che la cd. denuncia al podestà aveva solo valore di cd. comunicazione interna, ma non richiedeva affatto l’ottenimento di una licenza edilizia, salvo che il RE dell’epoca richiedesse espressamente tale titolo abilitante e/o un’autorizzazione da parte dell’ente locale e/o del Sindaco.
Di conseguenza, nella fattispecie analizzata dal Collegio, per accertare lo stato legittimo dell’immobile, si rispandono gli elementi indiziari previsti dall’art. 9 bis, c. 1 bis del d.P.R. n. 380/2001 relativamente agli immobili “realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali”.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Nel caso di specie, il privato lamentava l’illegittimità di un diniego di permesso di costruire (PdC) nella parte in cui riteneva inidonee e non attuali le relazioni geologiche allegate al progetto, in quanto relative ad altro intervento e risalenti ad almeno dieci anni prima.
Il TAR Veneto ha respinto questo motivo di ricorso.
L’analisi geologica e geotecnica svolta nel 2005 dal tecnico incaricato ed integrata successivamente nel 2009 non può ritenersi idonea ad accertare la stabilità del pendio nel 2020-2021 sia perché risalente nel tempo, sia perché relativa a fabbricati “altri e diversi” da quello che formava oggetto della richiesta di PdC.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il comune di Spinea, con la collaborazione di Kairos, organizza per martedì 25 giugno 2024 dalle ore 9,30 alle ore 13,30 un webinar sul nuovo decreto “Salva casa” (decreto legge 69/2024, pubblicato in G.u. n. 124 del 29.05.2024, entrato in vigore il 30.05.2024).
Relatori: Prof. Avv. Alessandro Calegari e Avv. Domenico Chinello
Cordinatore scientifico:Â Arch. Fiorenza Dal Zotto
Link per iscrizione al seminario di spinea sul decreto "salva casa" del 25 giugno: https://www.kairosforma.it/events/salva-casa-25062024/
Il T.A.R. Veneto ha confermato la legittimità dell’operato del Comune di Spinea che ha classificato come “zone ad urbanizzazione differita”, con una normativa alquanto diversa dalle cd. zone bianche, le aree che avevano perso la loro potenzialità edificatoria stante la decadenza prevista dall’art. 18, comma 7, della l.r. Veneto n. 11/2004.
Tale comma prevede quanto segue: "7. Decorsi cinque anni dall’entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all’esproprio di cui all’articolo 34. In tali ipotesi si applica l’articolo 33 fino ad una nuova disciplina urbanistica delle aree, da adottarsi entro il termine di centottanta giorni dalla decadenza, con le procedure previste dai commi da 2 a 6; decorso inutilmente tale termine, si procede in via sostitutiva ai sensi dell’articolo 30".
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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