IL CGARS promuove il permesso convenzionato al posto del piano attuativo
Era stato chiesto al Comune di Agrigento il permesso di costruire per realizzare un fabbricato destinato ad accogliere una media struttura di vendita.
Il Comune aveva respinto la richiesta, ritenendo che fosse necessario un piano attuativo, sostenendo che non ricorrevano nella fattispecie concreta i presupposti richiesti dalla norma per l’accesso al permesso di costruire convenzionato, in quanto non si sarebbe trattato di un'area residua (requisito richiesto dalla legge siciliana).
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, con la sentenza n. 1365/2023, ha accolto il ricorso, ritenendo fondate le censure di parte ricorrente in ordine alla configurabilità del lotto quale “area residua” ai sensi dell’art. 20 L.R. Sicilia n.16/2016.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia (che in Sicilia opera giudice d'appello al posto del Consiglio di Stato), ha confermato la sentenza del TAR, con una pregevole disamina dell'istituto del permesso convenzionato.
In particolare il CGRS afferma: "L’area residua, impiegata dal legislatore regionale in modo volutamente flessibile ai fini dell'applicazione della disciplina sul permesso di costruire convenzionato, non si esaurisce in un dato meramente quantitativo o geometrico, bensì postula una valutazione sostanziale, qualitativa e funzionale, volta ad accertare se l’area interessata si collochi all’interno di un contesto urbanisticamente già strutturato, infrastrutturato e dotato di coerenza morfotipologica. Ne deriva che, ove si accerti l'esistenza di un assetto urbanistico già attuato, connotato da compatibilità infrastrutturale, la pianificazione esecutiva può essere superata mediante stipula di apposita convenzione urbanistica, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 16/2016, senza con ciò violare il principio di legalità urbanistica".
Afferma anche che: "L’elemento di specialità che costituisce condizione materiale della norma è la modalità semplificata con cui, secondo le valutazioni dell’amministrazione, possono essere soddisfatte le esigenze di urbanizzazione, tanto che una pianificazione di secondo livello finirebbe per risultare ridondante, oltre che non rispettosa della proporzionalità tra l’interesse pubblico da perseguire e lo strumento amministrativo impiegato. L’assenza di un precedente piano urbanistico esecutivo non esclude di per sé la possibilità del rilascio del permesso convenzionato e, pertanto, il Comune è chiamato a verificare, in concreto, la praticabilità delle ipotesi urbanizzative proposte dall’appellato, all’interno dello schema convenzionale, senza potersi trincerare, aprioristicamente, dietro l’assenza di un piano attuativo".
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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