Il TAR Veneto ha ricordato che le controversie concernenti le convenzioni urbanistiche, stipulate tramite accordi tra P.A. e società private sono attratte nell’ambito della giurisdizione esclusiva del G.A., in quanto tipica ipotesi di accordi sostitutivi di provvedimenti amministrativi, ai sensi dell’art. 11 l. 241/1990, con riferimento ai profili relativi non solo alla loro formazione, ma anche alla loro esatta e completa esecuzione. Ciò vale anche qualora agli originari lottizzanti subentrino degli aventi causa.
Post di Alberto Antico – avvocato
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L’art. 7-bis l.r. Veneto 11/2004 afferma che, con riferimento ai soggetti privati che propongono o partecipano agli accordi di cui ai precedenti artt. 6 e 7, di valore superiore a € 150.000, ai fini di prevenire i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore edilizio, il Comune o l’Ente promotore l’accordo acquisiscono l’informazione antimafia di cui all’art. 84, co. 3 d.lgs. 159/2011, cd. codice antimafia.
Il TAR Veneto ha affermato che tale norma non lascia margini di discrezionalità alla P.A. nell’imporre l’acquisizione dell’informazione antimafia.
Quanto alla collocazione temporale di tale obbligo, mentre nella formulazione del d.lgs. 159/2011 essa può essere individuata “prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti”, nella norma veneta, essendo volta a prevenire l’infiltrazione mafiosa del procedimento di pianificazione territoriale, essa è anticipata all’iter di approvazione degli accordi pubblico-privati mediante la procedura urbanistica, fermo restando che la stipula della convenzione o dell’atto unilaterale d’obbligo è in ogni caso subordinata all’acquisizione dell’informazione antimafia.
Post di Daniele Iselle
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La Corte di cassazione penale (in una fattispecie risalente al 2021) ha affermato che è illegittimo, e tale da non determinare l’estinzione del reato edilizio di cui all’art. 44, co. 1, lett. b d.P.R. 380/2001, il rilascio di un permesso di costruire (PdC) in sanatoria condizionato all’esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre il manufatto abusivo nell’alveo di conformità agli strumenti urbanistici, in quanto detta subordinazione contrasta ontologicamente con la ratio della sanatoria, collegabile alla già avvenuta esecuzione delle opere e alla loro integrale originaria rispondenza sostanziale alla disciplina urbanistica.
In ogni caso, il predetto provvedimento, se anche avesse potuto elidere il reato propriamente edilizio, non avrebbe potuto avere nessuna valenza quanto ai reati previsti dalla legislazione antisismica, essendo anzi questa tale da precludere anche la possibilità di rilascio del PdC in sanatoria per cd. doppia conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001.
Si dovrà capire come coordinare questi princìpi con le novità apportate dalla cd. riforma Salva casa (d.l. 69/2024, come convertito dalla l. 105/2024).
Post di Alberto Antico – avvocato
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Pubblichiamo una nota del Dott. Riccardo Renzi: La parabola instabile del Codice dei Contratti Pubblici: tra ambizioni sistemiche e continue modifiche settoriali. Il caso emblematico delle gite scolastiche e l’ennesimo intervento sull’art. 108.
Il TAR Veneto ha qualificato come pertinenza urbanistica – eseguibile in attività edilizia libera ex art. 6, co. 1, lett. e-quinquies d.P.R. 380/2001 – un manufatto composto da tredici distinti monoblocchi in ferro, ciascuno di dimensioni contenute, con sovrastante copertura in lamiera, tamponato solamente su un lato, aperto sugli altri tre lati, utilizzato per proteggere i materiali, poggiato a terra sulla pavimentazione esistente, dotato di due montanti posti sulla copertura per permettere lo spostamento degli stessi tramite muletto, separato dagli altri monoblocchi e, da ultimo, con funzione di tettoia mobile modulare.
La stessa qualificazione è stata riconosciuta ad una tettoia di dimensioni obiettivamente contenute, facilmente amovibile, aperta su tutti i lati, avente la funzione di proteggere dalle intemperie la pesa che sotto vi è collocata.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che il parere previsto dall’art. 32 l. 47/1985 nel procedimento preordinato al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo costituisce condizione indefettibile per ottenere il titolo abilitativo postumo: trattandosi dell’esercizio di un potere amministrativo di natura ampiamente discrezionale, che attiene al merito della valutazione paesaggistico-ambientale del fabbricato, il G.A. non può sostituirsi all’Autorità preposta alla tutela dei vincoli che gravano sull’area in cui ricade il manufatto.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che il termine di tre mesi per l’integrazione documentale di un’istanza di condono ai sensi dell’art. 39, co. 4 l. 724/1994 è stato ritenuto perentorio sia dalla giurisprudenza penale che da quella amministrativa, producendo la sua scadenza l’effetto di rendere improcedibile la domanda di condono.
La predetta disciplina, introdotta dalla l. 662/1996, è stata ritenuta applicabile anche alle domande di condono precedentemente presentate ai sensi della l. 47/1985 per le quali non fosse maturato il silenzio-assenso a causa della carenza di integrazioni documentali necessarie, come previsto dall’art. 49, co. 7 l. 449/1997.
L’improcedibilità della domanda deve tuttavia essere oggetto di una statuizione espressa del Comune, con la conseguenza che finché questa non sopravviene, la documentazione tardivamente prodotta dall’istante è sempre esaminabile e suscettibile di portare a determinazioni diverse.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che l’eccesso di potere per disparità di trattamento si può configurare solo sul presupposto, di cui l’interessato deve dare la prova rigorosa, dell’identità assoluta della situazione considerata.
Anche a non considerare quanto detto, non è comunque possibile invocare il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà o per disparità di trattamento in relazione ad atti amministrativi vincolati, fra i quali devono essere ricompresi anche i provvedimenti di diniego del condono edilizio, atteso che il provvedimento con cui viene negato il condono edilizio rappresenta, appunto, l’espressione di un potere vincolato rispetto alla sussistenza dei presupposti normativi richiesti.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha negato che i vani scala coperti dell’edificio in esame dovessero rispettare tra di loro la distanza di 10 metri, fissata sia dalle N.T.O. del P.I. comunale, sia dall’art. 9 d.m. 1444/1968.
La struttura edilizia era costruita su unica platea di fondazione e dotata di unico interrato e unica copertura, nonostante la distribuzione interna delle unità in più vani scala coperti, che non davano luogo a tre distinti corpi di fabbrica. L’edificio era caratterizzato da solai continui e da un’unica copertura, priva di soluzioni di continuità, trattandosi di copertura unica ed estesa all’intero fabbricato, così come le fondamenta che erano su platea unica, costituendo elementi strutturali portanti di un unico edificio.
Le norme che prescrivono il rispetto di una distanza di 10 metri tra fabbricati o corpi di fabbrica non erano applicabili al caso di specie, trattandosi di edificio condominiale strutturalmente unitario, all’interno del quale non si pone un problema di distanze tra corpi distinti.
Post di Alberto Antico – avvocato
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