Contenuto del parere della Soprintendenza
Il TAR Veneto ha annullato il diniego di compatibilità paesaggistica della Soprintendenza adottato in assenza di una valutazione aggiornata dello stato dei luoghi.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto ha annullato il diniego di compatibilità paesaggistica della Soprintendenza adottato in assenza di una valutazione aggiornata dello stato dei luoghi.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto ribadisce che la motivazione alla base di un parere (nel caso di specie negativo) della Soprintendenza non deve essere generica, e da essa si devono poter desumere le ragioni che hanno portato alla decisione della P.A.
Inoltre, precisa il Giudice che il diniego non deve essere espresso in termini dubitativi (“appare”).
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto ribadisce quali sono i presupposti per ottenere la sospensione del provvedimento, ai sensi dell’art. 21-quater, comma 2, l. n. 241/1990.
Se infatti il provvedimento, in via generale, è immediatamente eseguibile ed efficace, è possibile, una sola volta, sospenderne gli effetti: questo in presenza di “gravi ragioni” e per un tempo limitato (da indicarsi espressamente nell’atto, pena l’illegittimità della sospensione), che non può essere superiore a quello previsto per l’esercizio dei poteri di autotutela.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto sottolinea che non è necessaria l’adozione e trasmissione della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. n. 241/1990 nei casi in cui il privato sia perfettamente consapevole dell’attivazione del procedimento amministrativo medesimo nei suoi confronti: ciò vale ancor di più per le ipotesi di procedimenti ad istanza di parte.
In ogni caso, nel caso di specie, i diritti di difesa e partecipazione del privato erano stati comunque tutelati dalla comunicazione ex art. 10-bis.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto ha affermato che il privato non può limitarsi a denunciare la lesione delle proprie pretese partecipative da mancata emanazione del preavviso di rigetto, ma è anche tenuto ad indicare o allegare gli elementi, fattuali o valutativi, che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento.
Si ricorda però che l’art. 21-octies, co. 2, III periodo l. 241/1990 (a seguito della novella del 2020) afferma espressamente che – almeno quanto ai provvedimenti discrezionali, cioè proprio quelli in cui rilevano gli elementi fattuali o valutativi – la P.A. non può invocare l’impossibilità di una decisione diversa, al fine di evitare l’annullamento di un diniego non preceduto dal preavviso di rigetto.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ha ricordato che, ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990, il preavviso di rigetto non deve essere emanato nei procedimenti avviati d’ufficio.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto sottolinea che la monetizzazione delle aree (invece della loro cessione) costituisce un provvedimento vincolato, il che consente di prescindere dalla comunicazione di avvio del procedimento.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto ha affermato che il privato che si lamenta della mancata partecipazione al procedimento ha l’onere di allegare che, se la comunicazione di avvio del procedimento vi fosse stata, egli avrebbe detto qualcosa alla P.A., indicando quali elementi avrebbero potenzialmente e ragionevolmente ampliato il quadro istruttorio da tener presente ai fini della decisione.
Non basta, quindi, lamentare la mancata comunicazione di avvio del procedimento, per ottenere l’annullamento dell’atto.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto rileva che il parere negativo di compatibilità paesaggistica incide sulla possibile formazione del silenzio-assenso al condono, impedendo il rilascio del permesso in sanatoria; ne consegue che tale diniego può essere legittimamente motivato rinviando per relationem ai contenuti del parere negativo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il T.A.R. Veneto chiarisce quando sussiste la legittimazione ad agire di un Comune ad impugnare il provvedimento amministrativo di un altro Comune che, però, è destinato a produrre effetti anche nel territorio del primo. Nella fattispecie si trattava di realizzare un complesso immobiliare a destinazione logistica della superficie di 126.955 mq in zona agricola tramite una procedura di S.U.A.P.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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