Chissà chi lo sa cos’è la ristrutturazione edilizia: il caso della demolizione con ricostruzione infedele (su diverso sedime)
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (che in quella regione equivale al Consiglio di Stato) con la sentenza n. 422 del 2025, in contrasto con la giurisprudenza più restrittiva che si era formata a seguito del caso Milano, allarga molto il concetto di ristrutturazione edilizia e ritiene che sia tale una demolizione con successiva ricostruzione in una diversa area di sedime, quindi senza elementi di continuità con l'edificio di partenza.
Suggerisco di leggere l'intera sentenza, per le interessanti considerazioni che contiene, della quale riporto il passo centrale: "Dopo le innovazioni apportate all’art. 3 co. 1 lett. d) D.P.R. n. 380/2001 dall’art. 10, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 la predetta nozione è stata notevolmente ampliata, non postulando più il rispetto di tutti quei parametri originariamente ritenuti essenziali per la sua configurabilità. La norma, infatti, adesso include nella ristrutturazione edile anche la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti “con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico”.
Deve, dunque, concepirsi adesso la ristrutturazione edile secondo la rinnovata ottica desumibile dal tenore testuale della disposizione in esame volta a non vincolarla ai precedenti requisiti presupponenti una rigida “continuità” tra le caratteristiche strutturali dell’immobile preesistente e quelle del manufatto da realizzare, ivi inclusa l’area di edificazione.
La nozione di sedime richiamata nella nuova formulazione dell’art. 3 lett. d) D.P.R. n. 380/2001 è, infatti, molto generica e non riporta alcuna specificazione.
Donde, l’impossibilità di limitarne il concetto all’ambito perimetrale di un determinato lotto".
Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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