Decreto salva-Casa e circolare del MIT
Pubblichiamo una nota del dott. Roberto Travaglini, che sentitamente ringraziamo, sull'applicazione del cd. decreto salva-casa e sulla circolare che il MIT dovrebbe emanare.
Pubblichiamo una nota del dott. Roberto Travaglini, che sentitamente ringraziamo, sull'applicazione del cd. decreto salva-casa e sulla circolare che il MIT dovrebbe emanare.
Il TAR Catania ha affermato che il diritto di accesso agli atti di cui agli artt. 22 ss. l. 241/1990 va tutelato mediante il rimedio speciale previsto dall’art. 116 c.p.a., nei termini perentori ivi contemplati.
Quest’ultima disposizione, al secondo comma, concede alla parte che abbia già introitato un ricorso in sede di legittimità , di chiedere una pronuncia al giudice competente sulla causa, in via incidentale e tramite ordinanza, ove ritenuto necessario, ovvero in sede di sentenza decisoria sul giudizio di cognizione, sulla spettanza, o meno, del suo diritto di accesso agli atti, senza promuovere un ricorso autonomo.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Lazio, Sede di Roma, ha affermato che l’art. 36 d.lgs. 36/2023 detta profili di novità in tema di accesso agli atti di gara: i) quanto al procedimento, la conoscenza dei dati e delle informazioni avviene sotto forma di disponibilità degli stessi all’interno della piattaforma digitale di approvvigionamento utilizzata per lo svolgimento della procedura, consentendo un accesso diretto da parte degli operatori legittimati; ii) con riguardo al profilo processuale, la previsione di un rito speciale super-accelerato è finalizzata ad evitare la presentazione di ricorsi al buio, consentendo in tal modo all’operatore economico di esercitare il diritto di azione a seguito della conoscenza delle informazioni necessarie alla tutela giurisdizionale.
Gli operatori economici hanno l’onere di formulare alla P.A. richieste di oscuramento di parti delle offerte contenenti “secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali”. La decisione della P.A. sul contenuto ostensibile dei documenti può essere impugnata con ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a., sottoposto al termine di notifica e di costituzione di 10 giorni nonché a termini dimezzati per la fissazione della camera di consiglio. Sulle motivazioni generiche poste dall’offerente a sostegno delle indicazioni di oscuramento prevalgono le esigenze difensive dell’operatore economico interessato ad ottenere l’esibizione della documentazione in chiaro.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ricorda che il provvedimento con cui viene comunicata la somma dovuta per il contributo di concessione, riguardando una prestazione patrimoniale di diritto pubblico, deve essere motivato in merito ai criteri seguiti e alla ragioni che hanno determinato il calcolo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto ribadisce che l’atto di imposizione del contributo di costruzione non ha natura autoritativa o pubblicistica, con conseguente possibilità per l’Amministrazione di modificarne i contenuti. L’unico suo limite è quello decennale di prescrizione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Nel caso di specie, il ricorrente diffidava il Comune a porre in essere gli atti necessari a garantire l’esecuzione d’ufficio dell’ordinanza sindacale con la quale aveva ingiunto al controinteressato la riduzione in pristino di una strada comunale e l’eliminazione del cancello/sbarra di chiusura per l’accesso alla medesima.
Il TAR Veneto ha affermato che l’inerzia del Comune deve essere qualificata come silenzio-inadempimento, il cui rimedio è l’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ha risposto di sì: nel caso, si trattava di un parere (negativo) della Soprintendenza reso oltre il termine di 45 giorni previsto per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica dall’art. 146 d.lgs. n. 42/2004. In tale ipotesi, il Comune deve autonomamente e motivatamente valutare le ragioni per cui ritiene di comunque conformarsi alle valutazioni dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto ricorda che il parere negativo reso dalla Soprintendenza all’interno di una conferenza di servizi è e rimane vincolante per l’Amministrazione procedente e immediatamente lesivo per il privato, che ha dunque l’obbligo di impugnarlo, pena l’inammissibilità del ricorso avverso il provvedimento di diniego che da esso discende.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto ha affermato che, in materia di autorizzazioni paesaggistiche, il parere tardivo reso dalla Soprintendenza è da considerarsi privo dell’efficacia vincolante attribuitagli dalla legge (cfr. art. 146, co. 8 d.lgs. 42/2004), degradando a parere obbligatorio non vincolante, che deve essere autonomamente valutato dalla P.A. procedente, unitamente agli altri atti istruttori, senza vincolarla, appunto, nel contenuto.
L’inerzia o il parere tardivo della Soprintendenza produce, dunque, un “effetto devolutivo” (di fatto trasferisce la competenza), comportando l’assunzione del pieno potere decisorio sulla istanza di autorizzazione paesaggistica in capo alla Regione o all’Ente locale da essa delegato.
Post di Alberto Antico – avvocato
Nel caso di specie, il privato impugnava un diniego di compatibilità paesaggistica e il correlato ordine di ripristino dello stato dei luoghi. A seguire, però, presentava un nuovo progetto e una nuova richiesta di sanatoria paesaggistica.
Il TAR Veneto ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, ivi compresa l’impugnazione dell’ordinanza di rimessione in pristino, in quanto la presentazione di una domanda di sanatoria relativa alle opere sanzionate, determinando l’obbligo per la P.A. di valutare l’istanza, con conseguente necessità di assumere un nuovo provvedimento favorevole o sfavorevole in esito alla definizione della richiesta di sanatoria, fa perdere efficacia all’originario provvedimento repressivo che non può più essere portato ad esecuzione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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