Il TAR Veneto ha offerto utili principi in materia di accesso agli atti defensionale ex art. 24, co. 7 l. 241/1990.
In particolare, l’interesse all’accesso va valutato in astratto, prescindendo da qualsivoglia apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale che gli interessati potrebbero eventualmente proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l’accesso, essendo precluso alla P.A., detentrice del documento, una penetrante indagine sulla meritevolezza dell’interesse sotteso alla richiesta di ostensione.
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Il TRGA Bolzano ha affermato che il furto di beni collocati sugli scaffali di una area di servizio commesso al rientro da una manifestazione sportiva (nella fattispecie, da un incontro di hockey), ancorché sussumibile nell’ambito della fattispecie penale di cui agli artt. 624 e 625 c.p., non integra i presupposti di cui all’art. 6, co. 1, lett. c l. 401/1989 per l’adozione del DASPO e nemmeno quelli di cui alle precedenti lett. a-b che riguardano ipotesi incentrate sul compimento di condotte violente su persone o cose o comunque finalizzate alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l’ordine pubblico.
È ammissibile il ricorso collettivo proposto da più soggetti avverso un provvedimento di DASPO ravvisandosi sia il presupposto negativo, consistente nell’assenza anche solo potenziale di un conflitto di interessi tra le parti ricorrenti, sia il presupposto positivo, identificabile nell’identità delle posizioni sostanziali e processuali dei medesimi soggetti (nel caso di specie, trattandosi di domande identiche nell’oggetto, rivolte avverso provvedimenti caratterizzati dal medesimo contenuto e censurati per i medesimi motivi).
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Il Consiglio di Stato ha affermato che la ricevibilità, totale o parziale, del ricorso di primo grado, essendo questione pregiudiziale rilevabile d’ufficio, può essere rilevata anche dal giudice di appello, senza necessità di appello incidentale o di riproposizione ex art. 101 c.p.a., dovendo escludersi la formazione del giudicato implicito su tale profilo.
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Il Consiglio di Stato ha affermato l’inammissibilità di un ricorso per l’ottemperanza ad una sentenza del Consiglio stesso che abbia pronunciato l’obbligo della P.A. di provvedere laddove, prima della pubblicazione della sentenza, la medesima P.A., in esecuzione di distinte sentenze del TAR, abbia adottato un provvedimento espresso, idoneo a fornire esecuzione al decisum.
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Il Consiglio di Stato ha affermato che la sentenza di annullamento dell’aggiudicazione per anomalia dell’offerta non opera come sopravvenienza atta a giustificare la rimodulazione dell’offerta e comunque, nella fase di rinnovo del giudizio di anomalia, l’entità dell’offerta economica deve restare ferma in ossequio alla regola dell’immodificabilità dell’offerta.
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Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede cautelare, ha affermato che nell’ambito di una procedura di evidenza pubblica per l’affidamento di un contratto pubblico, ai sensi dell’art. 1328 c.c., la proposta contrattuale può essere revocata dall’offerente fino al momento della conclusione del contratto. Diversamente, la revoca di una proposta contrattuale è revocabile soltanto fino al momento in cui l’oblato (cioè la Stazione appaltante) abbia avuto conoscenza della revoca della proposta, ai sensi dell’art. 1335 c.c., giacché da tale momento i suoi effetti si producono irrevocabilmente.
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Il TAR Veneto ha affermato che, ai sensi dell’art. 2279 c.c., è vietato ai liquidatori di una società in liquidazione volontaria intraprendere nuove operazioni, intendendosi per tali quelle che non si giustificano con lo scopo di liquidazione o con il fine della definizione dei rapporti in corso, ma che costituiscono atti di gestione dell’impresa sociale.
Pertanto la società in liquidazione volontaria non può dare esecuzione agli obblighi di un PUA, in quanto la sottoscrizione della correlata convenzione e l’esecuzione degli obblighi ivi previsti costituirebbe una nuova operazione.
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Il TAR Veneto ha affermato che il permesso di costruire – al pari di qualsivoglia titolo edilizio – viene rilasciato ex art. 11 d.P.R 380/2001 al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo, pertanto tale rilascio a chi non ne abbia titolo non comporta alcuna limitazione dei diritti dei terzi, non potendo il PdC costituire o estinguere i diritti reali.
Nel caso di specie, in sede di autorizzazione delle opere di urbanizzazione di un comparto urbanistico, si prevedeva che una porzione di terreno di proprietà di un privato venisse trasformata in strada ad uso pubblico. Tale privato avrebbe dovuto proporre tempestiva impugnazione rispetto a questi atti (cui invece prestava esplicito assenso), invece di impugnare il successivo PdC rilasciato ad un altro proprietario che si accingeva a costruire.
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Il TAR Veneto ha ricordato che, in disparte ogni considerazione sul difetto della spettanza del bene della vita che secondo parte della giurisprudenza è in sé ostativo alla configurabilità di un danno “ingiusto”, il ricorrente deve dimostrare gli elementi costitutivi dell’invocata responsabilità, nei termini prescritti dall’art. 2043 c.c.
In ogni caso, è inammissibile la domanda risarcitoria prospettata solo con la memoria difensiva non notificata alla controparte.
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Il TAR Veneto ha ricordato che l’ordine di demolizione di opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi costituisce atto vincolato, adeguatamente motivato con la descrizione delle opere e con la constatazione della loro abusività.
L’inerzia della P.A. non è suscettibile di ingenerare alcun legittimo affidamento al mantenimento delle opere. L’abuso edilizio costituisce infatti un illecito permanente, sicché la ricorrenza di situazioni antigiuridiche protratte nel tempo non è idonea a configurare un affidamento meritevole di tutela giuridica alla loro conservazione, perché il tempo non può legittimare una situazione di fatto abusiva.
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