Silenzio della Soprintendenza nei procedimenti paesaggistici
Vi è grande dibattito in giurisprudenza sul significato da attribuire al silenzio della Soprintendenza nei procedimenti di autorizzazione paesaggistica (art. 146 d.lgs. 42/2004), oppure di compatibilità paesaggistica (art. 167, co. 5 d.lgs. 42/2004).
Le tesi possibili sono tre, una volta scaduto il termine di legge:
- a) consumazione del potere per l’organo statale di rendere un qualunque parere (di carattere vincolante o meno);
- b) permanenza in capo alla Soprintendenza del potere di emanare un parere di carattere vincolante, nonostante la decorrenza del relativo termine perentorio;
- c) residua possibilità per l’organo statale di rendere comunque un parere che, però, perderebbe il carattere di vincolatività e dovrebbe essere autonomamente valutato dalla P.A. deputata all’adozione dell’atto autorizzatorio finale.
Il TAR Sardegna ha aderito a quest’ultima interpretazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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