Il TAR Veneto ricorda che l’Amministrazione non può decidere questioni civilistiche (come ad esempio l'acquisto di un diritto per usucapione), a meno che non siano di immediata evidenza.
Non è di immediata evidenza, peraltro, la pura e semplice dichiarazione del privato.
Si evince, quindi, dalla sentenza, che, se i presupposti per l'usucapione sono pacifici ed evidenti, la P.A. non deve pretendere che l'interessato si procuri una sentenza di usucapione al fine, per esempio, di decidere su una sanatoria o sul rilascio di un titolo edilizio, ma può autonomamente dare per scontato che l'usucapione sia maturata, senza bisogno di una sentenza.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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La Corte di cassazione civile, pronunciandosi nell’ambito di una controversia instaurata da un avvocato per il pagamento dei compensi professionali afferenti all’attività giudiziale svolta in un processo amministrativo, ha statuito che nelle ipotesi di difesa personale, di cui all’art. 86 c.p.c., l’esperimento della negoziazione assistita rimane condizione di procedibilità, poiché l’esenzione di cui all’art. 3, co. 7 d.l. 132/2014 - correlata ai casi in cui la parte può stare in giudizio personalmente - riguarda esclusivamente le controversie disciplinate dall’art. 82, co. 1 c.p.c. e dall’art. 14, co. 3 d.lgs. 150/2011.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 settembre 2025 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 230 del 03.10.2025), è stato dichiarata l’esistenza del carattere di eccezionalità delle piogge alluvionali verificatesi nei Comuni di Brogliano, Cornedo Vicentino, Trissino e Valdagno (VI) dal 17 al 18 aprile 2025.
Il Dottor Riccardo Renzi ha redatto una nota sulla responsabilità del Responsabile dell'Ufficio tecnico per il mancato aggiornamento del costo di costruzione: analisi della sentenza Corte dei conti Veneto n. 277/2025.
Pubblichiamo locandina del convegno organizzato dall'Università degli Studi di Verona, dal Comune di Verona e dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed avente ad oggetto il progetto di riforma del mercato del lavoro della PA.
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Al Convegno sarà presente il Ministro della Pubblica Amministrazione on. Paolo Zangrillo.
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Il convegno è accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Verona con tre crediti formativi.
Il TAR Veneto sottolinea che la nozione di “zona propria”, nell’applicazione della normativa della Regione Veneto sul cd. Piano Casa, si basa sulle precisazioni contenute nella circ. n. 1/2014, dovendosi intendere quelle zone aventi analoga destinazione analoghe caratteristiche insediative.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto esclude la rilevanza edilizia (e quindi la natura di abuso) di una struttura costituita da un tendone in plastica, non essendo stata considerata un nuovo organismo edilizio.
Si legge nella sentenza che il manufatto si presentava per tre lati circoscritto da teli in plastica trasparente e ricoperto da una tenda anch’essa in materiale plastico ritraibile.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che, sebbene l’art. 35 d.lgs. 36/2023 abbia codificato l’accesso civico generalizzato in relazione al settore degli appalti, non per questo ha fatto venire meno l’operatività dei cd. interessi-limite pubblici o privati di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 5-bis d.lgs. 33/2013, come si evince anche dalla relazione illustrativa.
Spetta quindi alla P.A. operare un bilanciamento concreto dei contrapposti interessi all’ostensione e alla riservatezza, non potendo comunque l’accesso civico generalizzato portare alla divulgazione di informazioni sensibili che possano ledere gli interessi alla tutela dei segreti commerciali dell’aggiudicatario e falsare la concorrenza futura.
Se la Corte di Giustizia dell’UE esclude l’accesso automatico agli atti di gara a fini di difesa tra soggetti che hanno preso parte alla procedura e richiede il bilanciamento caso per caso tra il diritto di accesso agli atti di gara e la tutela dei segreti commerciali e industriali, a maggior ragione tale bilanciamento deve essere operato rispetto ad un soggetto terzo e del tutto estraneo alla procedura, pena la possibilità per quest’ultimo di ottenere una ostensione maggiore di quella dei partecipanti e di frustrare la ratio sottesa alla tutela del know-how aziendale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha dichiarato la nullità, per mancanza di causa, della clausola di una convenzione stipulata tra un Comune ed una società di produzione di energie rinnovabili che imponeva a quest’ultima di versare all’Ente locale una somma pari al 7,5% dell’importo, al netto dell’IVA, del totale degli introiti percepiti e fatturati annualmente per la produzione di energia elettrica.
Una convenzione come questa rientra tra gli accordi di cui all’art. 11 l. 241/1990, sicché ad essa si applicano i principi fissati dall’art. 1325, n. 2 c.c., in forza del quale ogni spostamento patrimoniale deve avere una causa giustificatrice; nonché dall’art. 1322, co. 2 c.c., ai sensi del quale i contratti atipici devono essere diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
La corresponsione pur pattuita nel caso di specie, ma con clausola nulla, non era supportata da un’adeguata giustificazione, non rinvenibile nell’unico obbligo che il Comune aveva assunto nella predetta convenzione, ovvero a non compiere alcuna attività che possa risultare di intralcio all’esecuzione dei lavori e delle opere occorrenti alla realizzazione alla gestione alla manutenzione ed al funzionamento dell'impianto. Tale obbligo deve infatti già ritenersi imposto al Comune in forza dei principi generali di cui all’art. 1, co. 2-bis l. 241/1990.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che, in materia di appalto di opere pubbliche (nel caso di specie, una diga), i termini di prescrizione e decadenza per l’esperimento delle azioni di garanzia ex artt. 1667 e 1669 c.c. decorrono dall’approvazione del collaudo finale, che costituisce l’accettazione formale dell’opera da parte della P.A.
In mancanza di collaudo, tali termini non iniziano a decorrere, salvo che il committente abbia omesso il collaudo per fatto imputabile all’impresa.
Post di Alberto Antico – avvocato
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