Principi utili in materia di rivendite speciali o patentini presso gli impianti di distribuzione di carburanti

06 Dic 2024
6 Dicembre 2024

Li ha posti il TAR Palermo, a partire dal d.m. 21 febbraio 2013 n. 38, il quale deve prevalere rispetto alle eventuali circolari emanate in difformità.

Post di Alberto Antico – avvocato

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La tumulazione di salme

06 Dic 2024
6 Dicembre 2024

Nel caso di specie il Comune, ai sensi dell’art. 92, co. 2 d.P.R. 285/1990, disponeva la revoca della concessione cimiteriale per sepoltura gentilizia di un privato, poiché a suo dire nel loculo in questione non sarebbero avvenute tumulazioni di salme da più di 50 anni.

Il privato obiettava che medio tempore aveva ivi attuato l’immissione di una cassetta con i resti della salma della madre, proveniente da un’altra sepoltura.

Il Comune riteneva che la parola “tumulazione”, idonea ad interrompere il surriferito termine cinquantennale, si associ in via esclusiva a quello di “cadavere”, considerando così “fantasiosa ed infondata ogni equiparazione fra i termini “salma” e “resti””.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, confermando sul punto la sentenza di primo grado del TAR Palermo, ha invece accolto la tesi del privato.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Sul SUAP in variante

05 Dic 2024
5 Dicembre 2024

Il TAR Veneto ribadisce che il SUAP in variante è procedimento ad istanza di parte, che il privato ha l’onere di avviare, non potendosi l’Amministrazione sostituirvisi.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Prova della datazione di un immobile

05 Dic 2024
5 Dicembre 2024

Il TAR Veneto evidenzia che la prova della datazione di un immobile realizzato prima dell’introduzione dello strumento urbanistico deve essere data con elementi di prova gravi, precisi e concordanti ex art. 2929 c.c.

Alcuni di tali elementi, nel caso di specie, erano: fotografie dello stato dei luoghi; l’atto notarile di compravendita; elaborati grafici per il progetto di sistemazione di un edificio preesistente; l’accertata continuità costruttiva tra vari corpi di fabbrica; e infine, l’atto notorio proveniente da un privato.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Immobile ante-1967 in zona agricola

05 Dic 2024
5 Dicembre 2024

Il TAR Veneto dichiara che per gli immobili in zona agricola costruiti prima del 1° settembre 1967 (data di entrata in vigore della l. n. 765/1967), non era necessario ottenere un titolo edilizio per la loro realizzazione.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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La revocazione per contrarietà alla CEDU è applicabile anche al processo amministrativo

05 Dic 2024
5 Dicembre 2024

Il Consiglio di Stato ha affermato che è applicabile al processo amministrativo la revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) prevista dall’art. 391-quater c.p.c. (introdotto dalla cd. riforma Cartabia), per l’evidente analogia esistente fra le sentenze del G.A. e quelle del giudice civile.

Invece, la norma citata non può essere estesa alla differente ipotesi di contrasto con le sentenze della Corte di giustizia UE, perché le tecniche di tutela delle situazioni soggettive euro-unitarie sono sensibilmente diverse, e decisamente più significative, rispetto a quelle dettate dall’ordinamento CEDU a protezione dei principi euro-convenzionali in materia di stato delle persone (cfr. il rinvio pregiudiziale, il potere di disapplicazione delle leggi difformi dal diritto UE, il potere di correzione del giudicato in capo al giudice dell’ottemperanza), di tal che il rimedio di cui si discute apparirebbe ultroneo laddove venisse esteso – oltre il dato testuale – anche alle prime.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Autonomia differenziata: pubblicata la sentenza della Corte costituzionale

05 Dic 2024
5 Dicembre 2024

Con la sent. n. 192/2024, che si allega, la Corte costituzionale ha deciso i ricorsi presentati dalle Regioni Puglia, Toscana, Campania e Sardegna avverso la l. 86/2024 sull’autonomia differenziata.

Si allega altresì uno schema che esamina le disposizioni della suddetta legge prima e dopo l’intervento della Consulta.

Le incostituzionalità più invasive sono state individuate nell’articolo 3, in materia di livelli essenziali delle prestazioni (LEP).

Post di Alberto Antico – avvocato

sent. Corte cost. n. 192-2024

lautonomia differenziata dopo lintervento della Corte costituzionale

Tolleranze costruttive ante 24 maggio 2024: come si coordina il riferimento alla “superficie utile” con il RET?

04 Dic 2024
4 Dicembre 2024

L’art. 34-bis, co. 1-bis T.U. edilizia (dopo la cd. riforma Salva Casa) potrebbe essere così sintetizzabile: per gli interventi realizzati entro il 24.05.2024, il mancato rispetto di ogni parametro delle singole unità immobiliari (ivi comprese le altezze, ecc.) non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i limiti del X per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile di Y metri quadrati.

Il valore di X può andare dal 2% al 6%; il valore di Y è espresso in mq di superficie utile.

La superficie utile è definita dalla Definizione uniforme n. 14 del regolamento edilizio tipo (RET) in questo modo: “Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre”.

Essa è però tenuta distinta dalla superficie accessoria, di cui alla Definizione n. 15, tra cui per esempio potrebbe rientrare un garage.

L’interrogativo è: come si calcola la percentuale di tolleranza costruttiva di un’autorimessa?

Ipotesi 1: si applica la nozione di superficie utile in senso stretto. L’autorimessa non farebbe superficie utile, ma al massimo superficie accessoria. Si potrebbe dire che allora in un’autorimessa vi sono 0 mq di superficie utile, quindi si applicherebbe la lett. d-bis del comma 1-bis cit., riferita alla superficie utile inferiore a 60 mq (giacché 0 < 60) e una percentuale di tolleranza del 6%. Oppure, la mancanza di superficie utile renderebbe radicalmente inapplicabile l’intero comma 1-bis: in tal caso, rimarrebbe solo il comma 1 dell’art. 34-bis cit., che prevede la percentuale del 2%, ma allora la superficie accessoria riceverebbe un trattamento uguale a quello di una superficie utile di più di 500 mq ex comma 1-bis cit.

Ipotesi 2: si applica la nozione di superficie utile in senso lato. Si considererebbe la superficie (senza aggettivi) dell’autorimessa e, a seconda della sua estensione, si applicherebbe una percentuale dal 2% al 6%, come per le abitazioni.

Ipotesi 3: la superficie accessoria dev’essere necessariamente accorpata alla superficie utile di riferimento (sapendo che però al Catasto le autorimesse fanno “unità immobiliare” a parte). A quel punto che si fa? Si calcola la percentuale di tolleranza sulla sola superficie utile dell’abitazione di riferimento, ma poi la si può applicare anche solo all’autorimessa? Oppure si calcola la percentuale di tolleranza sulla sommatoria di superficie utile e accessoria, con possibilità di applicarla indifferentemente all’abitazione e/o all’autorimessa?

Post di Alberto Antico – avvocato

Le antenne telefoniche

04 Dic 2024
4 Dicembre 2024

Il TAR Sardegna ha affermato che l’installazione di un’infrastruttura telefonica con potenza inferiore a 10 W e dimensione dell’antenna radiante non superiore a 0,5 mq rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 35, co. 4 d.l. 98/2011 e pertanto, quanto al regime autorizzatorio, è soggetto alla sola autocertificazione di attivazione.

Per questi impianti i poteri di controllo del Comune sono limitati alla verifica dei requisiti di legge e della corrispondenza della situazione di fatto a quanto dichiarato con la autocertificazione di attivazione; non può invece il Comune stesso, nell’esercizio della sua potestà regolamentare, sottrarre alla fruibilità degli operatori del settore vaste aree del territorio senza evidenziare la sussistenza di comprovate ragioni di tutela.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Autorizzazione all’installazione dei pannelli pubblicitari

04 Dic 2024
4 Dicembre 2024

Il TAR Palermo ha affermato che la collocazione degli impianti pubblicitari commerciali su aree pubbliche urbane è vincolata dalla naturale limitatezza degli spazi disponibili all’interno del territorio comunale, ulteriormente ristretta per effetto dei vincoli sia di viabilità sia di tutela dei beni culturali gravanti sul territorio. Ciò motivava la statuizione di cui all’art. 3, co. 3 d.lgs. 507/1993 (oggi abrogato e sostituito dalla l. 160/2019), per cui ciascun Comune deve determinare, oltre la tipologia, anche la quantità degli impianti pubblicitari e approvare un piano generale degli impianti, con la delimitazione della superficie espositiva massima dei diversi tipi di impianti, definendosi con ciò un mercato contingentato.

L’art. 20 l. 241/1990 esclude dalla disciplina del silenzio-assenso i procedimenti riguardanti, tra gli altri, la “pubblica incolumità”, tra cui rientra l’autorizzazione prevista dall’art. 23 del Codice della strada, ai sensi del quale la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell’Ente proprietario della strada. Il potere di disciplinare l’istallazione degli impianti pubblicitari risponde infatti alla necessità di garantire la sicurezza della circolazione stradale e quindi l’incolumità di persone e cose.

Post di Alberto Antico – avvocato

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