Il TAR Milano ha affermato che il criterio di legittimazione della vicinitas non consente un controllo generalizzato su tutti gli aspetti e, pertanto, i motivi di ricorso ammissibili vanno circoscritti all’interesse dichiarato dal ricorrente.
Nel caso di specie, tale interesse era individuato nella preservazione di visuale, luce, aria e luminosità del proprio appartamento, a fronte dell’edificazione (ritenuta illegittima) del vicino. Per l’effetto, il TAR ha dichiarato l’originaria carenza d’interesse ai motivi di ricorso concernenti la bonifica ambientale in altro luogo e le distanze mantenute nella costruzione frontista.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che in presenza di convenzioni di lottizzazione scadute, ove però a suo tempo i privati avevano realizzato le opere di urbanizzazioni a scomputo, i successivi proprietari che intendano edificare non devono pagare gli oneri di urbanizzazione.
Il TAR ha dato atto del contrasto giurisprudenziale sul punto, offrendo però pregevoli chiarimenti sulla bontà della tesi surriferita.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Dott. Riccardo Renzi ha redatto una nota sulla discrezionalità nella pianificazione urbanistica tra legittimità, motivazione e tutela dell’affidamento qualificato.
L'articolo 2, comma 1, della legge 241 del 1990 stabilisce che: "1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso".
Il termine generale per rispondere (che vale anche per i Comuni, fatte salve le disposizioni che fissano termini differenti) è stabilito dal comma 2: "2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni".
Il comma 8 aggiunge che: "8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti".
L'azione verso il silenzio è disciplinata dall'articolo 31 del codice del processo amministrativo, i cui commi 1 e 2 stabiliscono quanto segue:
"1. Decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo e negli altri casi previsti dalla legge, chi vi ha interesse può chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere.
2. L'azione può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. E' fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti".
Il TAR Napoli ha chiarito che il termine di un anno per presentare il ricorso decorre da quando si è formato il silenzio e non ha quando è stata presentata l'istanza inevasa (quindi di solito dopo 30 giorni da quando è stata presentata l'istanza) e che a questo anno va aggiunto il mese di agosto, perchè durante esso i termini processuali sono sospesi (quindi, da quando viene presentata l'istanza alla P.A., il termine per proporre il ricorso contro il silenzio di solito è di almeno di 14 mesi).
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Il TAR Veneto ha ricordato che, ai sensi dell’art. 20, co. 6 l.r. Veneto 11/2004, la legittimazione a presentare il PUA spetta agli aventi titolo, che rappresentino almeno il 51% del valore degli immobili (in base al relativo imponibile catastale) compresi nell’ambito e almeno il 75% della superficie compresa nell’ambito.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che in mancanza di un espresso divieto, ai fini del rilascio del permesso di costruire, è legittimo il cumulo della premialità prevista dallo strumento urbanistico per l’incremento dell’altezza massima dell’edificio mediante la realizzazione di un sottotetto abitabile, con quella consentita dalla legge sul Piano casa (nella specie, l.r. Piemonte 14 luglio 2009, n. 20) di sopraelevare di un piano.
Il sottotetto è lo spazio compreso tra l’intradosso della copertura dell’edificio e l’estradosso del solaio del piano sottostante, mentre l’abitabilità del sottotetto dipende da altri fattori, in particolare dall’altezza interna.
La definizione di sottotetto è contenuta nella voce n. 23 della intesa del 20 ottobre 2016 in sede di Conferenza unificata avente ad oggetto lo schema di regolamento edilizio tipo (e il quadro delle definizioni uniformi).
Post di Alberto Antico – avvocato
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Con la l. 8 ottobre 2025, n. 151 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 236 del 10.10.2025), il Parlamento ha stabilito che, al fine di celebrare e di promuovere i valori della pace, della fratellanza, della tutela dell’ambiente e della solidarietà, incarnati dalla figura di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, è istituita la festa nazionale di San Francesco d’Assisi, da celebrare il 4 ottobre di ogni anno.
Il TAR Sardegna ha affermato che, nell’esaminare una pratica edilizia, deve escludersi un obbligo del Comune di effettuare complessi accertamenti diretti a ricostruire tutte le vicende riguardanti la titolarità del bene.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che il concetto di pertinenza urbanistica è più ristretto rispetto a quella civilistico ed è applicabile solo ad opere di modesta entità, che risultino accessorie rispetto ad un’opera principale, e non a quelle che, da un punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all’opera principale e non siano coessenziali alla stessa.
La pertinenza urbanistica è, dunque, configurabile quando vi sia un oggettivo nesso funzionale e strumentale tra la cosa accessoria e quella principale, vale a dire un nesso che non consenta altro che la destinazione del bene accessorio ad un uso pertinenziale durevole, sempreché l’opera non comporti alcun maggiore carico urbanistico.
Le verande realizzate sulla balconata di un appartamento, trattandosi di strutture fissate in maniera stabile al pavimento che comportano la chiusura di una parte del balcone, con conseguente aumento di volumetria e modifica del prospetto, sono soggette al preventivo rilascio di permesso di costruire (PdC), non costituendo una pertinenza in senso urbanistico. La veranda integra un nuovo locale autonomamente utilizzabile il quale viene ad aggregarsi ad un preesistente organismo edilizio, per ciò solo trasformandolo in termini di sagoma, volume e superficie.
Nel caso di specie, le opere oggetto di contestazione consistevano in uno spazio di 21 mq, costituito da tre locali (una veranda adibita a studio, disimpegno e bagno), e in ulteriori due piccoli manufatti (doccia e locale caldaia), strettamente funzionali al primo. Si tratta di interventi funzionalmente unitari, in quanto volti a trasformare la terrazza in un locale residenziale e vivibile, che hanno determinato un indubbio incremento del carico urbanistico e che, per tali ragioni, non posso essere sottratti al PdC.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha ricordato che le opere realizzate in data antecedente al 1967, ma all’interno del centro abitato, erano comunque soggette all’obbligo di rilascio del titolo edilizio, ai sensi dell’art. 31 l. 1150/1942.
Nel caso di specie, il Consiglio ha escluso l’efficacia sanante ad una SCIA del 1993, relativa ad alcune opere interne e alla sostituzione di infissi nell’immobile in questione, poiché con essa l’allora proprietario aveva espressamente dichiarato l’insussistenza di abusi.
Post di Alberto Antico – avvocato
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