30 Ottobre 2024
Il T.A.R. Marche, aderendo alla recente giurisprudenza amministrativa e penale, stabilisce che se l’immobile derivante dalla demolizione e ricostruzione ha perso ogni tratto dell’edificio pre-esistente, non si è in presenza di una ristrutturazione edilizia, configurandosi come un intervento di nuova costruzione.
Tuttavia, si evidenzia che il Collegio ha applicato la normativa vigente ratione temporis, ovvero quella antecedente alle recenti modifiche normativa apportate all’art. 3, c. 1, lett. d) del T.U. edilizia.
Ciò posto, si evidenzia che la recente giurisprudenza civile sembra comunque condividere tale approdo e, quindi, interpretare in senso rigoroso il concetto della ristrutturazione edilizia con demo-ricostruzione (totalmente) differente dall’edificio precedente.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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