Vani tecnici

02 Dic 2024
2 Dicembre 2024

Il TAR Veneto rileva che per potere classificare come volume tecnico uno spazio dedicato ad accogliere gli impianti serventi una costruzione principale è necessario che sussistano contemporaneamente due requisiti: quello della consistenza volumetrica del tutto contenuta del vano (senza che quindi comporti un aumento del carico urbanistico) nonché l’assenza di qualsiasi autonomia funzionale, anche solo potenziale del volume.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Piscine pertinenziali: novità interpretative dal Giudice d’appello siciliano

02 Dic 2024
2 Dicembre 2024

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che, per distinguere tra la qualificazione della piscina quale nuova opera edilizia, ovvero invece quale pertinenza, non ci si deve affidare ad astratte affermazioni di principio, ma è necessario esaminare, volta per volta, le specifiche caratteristiche e dimensioni delle opere in scrutinio. Allo scopo, ha fornito la sua personale interpretazione, che ha ritenuto testualmente di “propo[rr]e al dibattito giurisprudenziale”.

L’installazione di una piscina di non rilevanti dimensioni, nonché realizzata in una proprietà privata a corredo esclusivo della stessa, rientra nell’ambito delle pertinenze e non integra violazione né degli indici di copertura né degli standard, atteso che non aumenta il carico urbanistico della zona e che i vani per impianti tecnologici sono sempre e comunque consentiti.

Quanto al requisito del corredo esclusivo, si potrà verificare se la piscina ricada o no nell’unica proprietà privata e se alla stessa si acceda da un unico ingresso.

Quanto al requisito delle non rilevanti dimensioni, il CGARS ritiene che la più appropriata unità di misura non sia il metro quadrato (ossia la superficie dello specchio acqueo), bensì il metro lineare, vale a dire la lunghezza del massimo segmento di retta percorribile da un nuotatore tra i due punti più distanti della piscina. La lunghezza massima non andrà misurata su una sponda della piscina, bensì secondo la diagonale maggiore (per le strutture quadrate, rettangolari o trapezoidali) o secondo il diametro massimo (per le strutture circolari, ellittiche, tondeggianti o, più in generale, per quelle di forma irregolare). La misura (della diagonale maggiore o del diametro massimo) che non può essere superata, né raggiunta, è quella corrispondente alla metà della metà di quella delle piscine utilizzate per uso agonistico (le cui dimensioni sono 50 m in lunghezza, 25 m in larghezza e una profondità costante di 2 m) che è di 12,50 m. Per la profondità, il CGARS ha ritenuto sufficiente una misura inferiore ai 2 m.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Calcolo della capacità edificatoria di un fondo

02 Dic 2024
2 Dicembre 2024

Il TAR Veneto ha affermato che il lotto edificabile è uno spazio fisico che prescinde dal profilo dominicale (ben può, cioè, essere formato da appezzamenti di terreno appartenenti a diversi proprietari e perfino tra loro non contigui) e dall’eventuale presenza di opere di proprietà pubblica, individuandosi esclusivamente sulla base degli indici edificatori previsti dalla normativa urbanistica. Solo con il rilascio della concessione edilizia il lotto edificabile viene ad essere concretamente delimitato, con definizione delle potenzialità edificatorie di un fondo, unitariamente considerato, e determinazione della cubatura ivi assentibile in relazione ai limiti imposti dalla normativa urbanistica. Un’area edificabile, già interamente considerata in occasione del rilascio di una concessione edilizia, agli effetti della volumetria realizzabile, non può più essere tenuta in considerazione come area libera, neppure parzialmente, ai fini del rilascio della seconda concessione nella perdurante esistenza del primo edificio, irrilevanti appalesandosi le vicende inerenti alla proprietà dei terreni.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Ottemperanza delle sentenze del G.O.

30 Nov 2024
30 Novembre 2024

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che la P.A., in disparte da altri strumenti che l’ordinamento potrebbe assicurare, non può chiedere al G.A. chiamato a dare esecuzione al giudicato del G.O., una integrazione del contenuto della decisione da ottemperare (nella specie, nel contesto di una controversia di lavoro, il Comune chiedeva di detrarre dalle somme dovute al dipendente il cd. aliunde perceptum).

Infatti, mentre per il giudicato del G.A. il giudizio di ottemperanza è un giudizio di merito, per quello del G.O. il giudizio di ottemperanza è di pura esecuzione, non potendosi mettere in discussione un giudicato civile, il cui contenuto peraltro non fa alcuna menzione della questione sollevata dalla P.A. in sede di ottemperanza.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Ottemperanza delle sentenze del G.O. di condanna generica

30 Nov 2024
30 Novembre 2024

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che è precluso al G.A., investito dell’ottemperanza di una sentenza del G.O., effettuare nuove valutazioni in fatto e in diritto su questioni che non sono state specificamente dedotte o trattate nel giudizio definito con la sentenza ottemperanda la cui cognizione, nel caso di perdurante contrasto fra le parti, spetta al G.O.

Post di Alberto Antico – avvocato

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L’impugnabilità del decreto che decide il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

30 Nov 2024
30 Novembre 2024

Il TAR Palermo ha affermato che, in tema di impugnazione del decreto del Presidente della Repubblica (o del Presidente della Regione Siciliana), di decisione di un ricorso straordinario, il decreto decisorio è impugnabile in sede giurisdizionale solo per vizi di forma o di procedimento successivi al parere reso dal Consiglio di Stato (o dal C.G.A.R.S.); ciò in applicazione del principio di alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale, e per la connessa esigenza di evitare che, attraverso l’impugnativa in sede giurisdizionale, si possa sindacare il giudizio espresso dall’organo giurisdizionale in sede consultiva, con conseguente sovrapposizione della decisione giurisdizionale alla decisione del ricorso straordinario.

L’art. 15 d.P.R. 1199/1971, nella parte in cui stabilisce la possibilità di impugnazione per revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., dei decreti del Presidente della Repubblica che decidono i ricorsi straordinari, se sono l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, dev’essere interpretato nel senso che il rimedio revocatorio si propone con un nuovo ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Risarcimento del danno per impossibilità di ottenere il bene della vita in forma specifica, la cui titolarità è accertata in una sentenza del G.A.

30 Nov 2024
30 Novembre 2024

Il Consiglio di Stato (sentenza n. 7982 del 2024) ha affermato che la domanda di risarcimento del danno per l’impossibilità di esecuzione del giudicato, proponibile per la prima volta in sede di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, co. 3 c.p.a., deve ritenersi ammissibile non solo nei casi in cui la spettanza del bene della vita sia affermata direttamente dalla sentenza, ma anche nei casi in cui dalla sentenza del G.A. discenda, comunque, un obbligo conformativo che conduce – in ragione della successiva attività amministrativa e combinandosi con essa – al riconoscimento del bene della vita, la cui concreta attribuzione sia, tuttavia, divenuta successivamente impossibile.

È ammissibile la domanda di risarcimento del danno per l’impossibilità di esecuzione del giudicato, ai sensi dell’art. 112, co. 3 c.p.a. anche nell’ipotesi in cui la sentenza ottemperanda non sia formalmente passata in giudicato stante la sua impugnazione per eccesso di potere giurisdizionale con ricorso per Cassazione ex art. 111, co. 8 Cost., in quanto l’utilizzo, da parte del citato art. 112, co. 3 c.p.a. del nomen iuris “giudicato” non può intendersi riferito al cd. giudicato formale, né all’accertamento giurisdizionale divenuto incontestabile anche sotto il profilo della giurisdizione, quanto, piuttosto alla portata sostanziale della pronuncia e, quindi, all’accertamento di merito in ordine alla situazione giuridica sostanziale oggetto del giudizio e all’impossibilità di una esecuzione in forma specifica degli effetti della pronuncia.

L’obbligazione risarcitoria ex art. 112, co. 3 c.p.a. richiede la ricorrenza dei presupposti costituiti dalla riconducibilità dell’impossibilità di ottenere in forma specifica l’esecuzione del giudicato alla condotta del soggetto dal quale si pretende il risarcimento e dall’insussistenza di una causa di giustificazione della condotta, la cui presenza precluderebbe l’insorgenza della responsabilità e, dunque, la nascita dell’obbligazione risarcitoria ex lege. In ordine al primo requisito, trovano applicazione i principi generali di cui agli artt. 40 e 41 c.p., fermo restando il regime probatorio operante nel processo amministrativo e costituito dalla regola della preponderanza dell’evidenza. Inoltre, trattandosi di responsabilità di natura contrattuale, opera il principio secondo il quale spetta al creditore di allegare e provare l’esistenza del titolo, mentre è onere della parte debitrice provare il caso fortuito (inteso come specifico fattore capace di determinare autonomamente il danno), comprensivo del fatto del terzo (che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno), rimanendo a suo carico il fatto ignoto in quanto inidoneo a eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell’accadimento.

Post di Alberto Antico – avvocato

sent. Cons. St. n. 8972-2024

L’appello avverso sentenze che declinano la giurisdizione

30 Nov 2024
30 Novembre 2024

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che i giudizi di impugnazione di sentenze declinatorie della giurisdizione sono soggetti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 105, co. 2 e 87, co. 3 c.p.a., a termini dimidiati.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Ricorso ed interesse ad agire

30 Nov 2024
30 Novembre 2024

Il T.A.R. ricorda che per impugnare una norma generale del Comune occorre dimostrare in giudizio l’interesse ad agire: nel caso di specie, la ricorrente aveva sostenuto, erroneamente, che una norma comunale vietasse l’ampliamento dell’attività produttiva, quando in realtà c’erano altre norme – già esistenti e mai impugnate – che vietavano ciò.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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Svolta nel diritto tributario: approvati i testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, nonché della giustizia tributaria

29 Nov 2024
29 Novembre 2024

La l. 111/2023 aveva conferito una delega al Governo per la revisione del sistema tributario.

In questi giorni sono stati emanati ben tre testi unici in attuazione di tale delega, tutti pubblicati in G.U., Serie Generale n. 279 del 28.11.2024, suppl. ordinario n. 40.

Con il d.lgs. 05 novembre 2024, n. 173, entrato in vigore il 29.11.2024, è stato approvato il T.U. delle sanzioni tributarie amministrative e penali, disponibile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-11-28&atto.codiceRedazionale=24G00191&elenco30giorni=false.

Con il d.lgs. 05 novembre 2024, n. 174, entrato in vigore il 29.11.2024, è stato approvato il T.U. dei tributi erariali minori, disponibile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-11-28&atto.codiceRedazionale=24G00192&elenco30giorni=false.

Con il d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175, entrato in vigore il 29.11.2024, è stato approvato il T.U. della giustizia tributaria, disponibile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-11-28&atto.codiceRedazionale=24G00193&elenco30giorni=false.

Post di Alberto Antico – avvocato

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