8 Maggio 2023
Il TAR Napoli si è occupato della diversa efficacia dei vari documenti ai fini della prova dello stato legittimo di un immobile ante 1967.
L’art. 9-bis, co. 1-bis, II periodo d.P.R. 380/2001 indica in primo luogo le “informazioni catastali di primo impianto” e poi menziona gli “altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato”.
Ciò implica una “gerarchia” dell’utilità probatoria ricollegabile a ciascuna tipologia, ragion per cui il ricorso agli altri atti pubblici o privati costituisce in qualche modo l’extrema ratio, cui si deve accedere in mancanza di altre, più significative tipologie di documenti, fermo restando che tutte le tipologie possono concorrere, se disponibili, alla formazione della prova dello stato legittimo dell’immobile: ad esempio, le riprese fotografiche e gli estratti cartografici non precludono, né rendono superflua, la presentazione anche di documenti di archivio e altri atti pubblici o privati.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
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