Danno da ritardo
Il T.A.R. si sofferma sul cd. danno ingiusto derivante da ritardo/inerzia dell'Amministrazione nella conclusione del procedimento amministrativo.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. si sofferma sul cd. danno ingiusto derivante da ritardo/inerzia dell'Amministrazione nella conclusione del procedimento amministrativo.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il TAR Veneto evidenzia che la perdurante inerzia dell’Amministrazione in un procedimento non giustifica di per sé sola il rilascio del provvedimento finale; il privato è infatti solamente titolato ad attivare gli strumenti predisposti dall’ordinamento per porvi fine.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto sottolinea che, nell’ipotesi di danni derivanti da un’errata pianificazione urbanistica, il Comune deve ritenersi responsabile (e quindi è configurabile la fattispecie quantomeno della colpa) solo se vi sia una macroscopica ed evidente violazione dei principii di buona fede ed imparzialità che infici la discrezionalità tecnica dell’Amministrazione. Altrimenti, deve essere considerato un errore scusabile, che non comporta responsabilità dell’Ente.
Post di Alessandra Piola – avvocato
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 153 del 02.07.2024) il decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024, contenente la disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili, consultabile al seguente link:
Si segnala in particolare il Titolo II del decreto (artt. 7-9), riguardante i principi e criteri omogenei per l’individuazione delle aree idonee.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ricorda che, una volta appurata l’esistenza di un abuso urbanistico-edilizio, la competenza amministrativa per la sua repressione spetta al Comune.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Nel caso di specie, il privato avanzava un’istanza di condono a beneficio di un immobile ricadente solo in parte all’interno dell’area perimetrata dal P.A.I. come zona a pericolosità P3 e rischio R4, ossia in una zona definita a rischio geomorfologico in seguito alla presenza di fenomeni di crollo che insistono nelle pareti rocciose a monte dell’area in esame, per fenomeni di crollo e/o ribaltamento e con uno stato di attività Attivo.
Il TAR Palermo ha affermato che la presenza di un rischio geomorfologico tanto elevato, ancorché abbia effettivamente a interessare una sola parte dell’immobile in oggetto, rende ragionevole e di certo non sproporzionata la richiesta del Comune di subordinare il rilascio del titolo edilizio in sanatoria alla messa in sicurezza del sito mediante la predisposizione e l’attuazione di un adeguato progetto per il declassamento del rischio.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ha ricordato che non è possibile la sanatoria di un immobile che sia conforme solamente alla normativa sopravvenuta, essendo necessaria la cd. doppia conformità ai sensi dell’art. 36 T.U. Edilizia.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto ribadisce che il cd. Piano Casa non può essere utilizzato per sanare abusi edilizi precedentemente commessi.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto ricorda che non è ammissibile un accertamento di compatibilità paesaggistica subordinato alla realizzazione di opere (nel caso di specie, si chiedeva di eliminare lo zoccolo della recinzione oggetto).
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto ribadisce che, in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, il condono edilizio non può essere rilasciato in assenza della conformità urbanistica.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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