Gara e chiarimenti
Il T.A.R. ricorda la natura giuridica dei chiarimenti offerti dalla stazione appaltante nel corso della proceduta ad evidenza pubblica.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. ricorda la natura giuridica dei chiarimenti offerti dalla stazione appaltante nel corso della proceduta ad evidenza pubblica.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Oggi mi permetto di sottoporre alla Vostra attenzione la Città della Speranza, una fondazione che ha sede a Monte di Malo e che gestisce la Torre della Ricerca di Padova, un istituto leader in Europa per lo studio delle cure delle malattie tumorali e del sangue dei bambini.
Molti Comuni sono gemellati con essa e può ricevere donazioni, lasciti testamentari e il 5 per mille dell'Irpef.
Città della Speranza è nata il 16 dicembre 1994 per migliorare cure e assistenza ai bambini con patologie oncoematologiche.
Proprio dai piccoli pazienti parte la storia della Fondazione e più precisamente dal reparto di oncologia pediatrica di Padova.
Qui negli anni Novanta lo spazio per curare dignitosamente i bambini non c’era.
La prima fotografia della storia è questa: un bambino con la flebo attaccata al braccio seduto dentro una macchina, nel vialetto che porta al reparto.
La seconda fotografia immortala la gru che in due anni ha costruito la Clinica di Oncoematologia pediatrica e nel 1998 il day hospital e i laboratori di ricerca.
La terza foto incornicia un nastro tricolore che viene tagliato nel 2002: si inaugura il nuovo pronto soccorso pediatrico di Padova, poi quello di Vicenza e sempre a Vicenza il day hospital.
Tutte queste opere sono state costruite da Fondazione Città della Speranza e poi donate alla collettività con l’obiettivo di rendere le cure accessibili a tutti perché questo è il cuore del motto: “Il bambino è al centro del nostro mondo”.
Per un mondo così grande servono sogni altrettanto grandi e Città della Speranza ha puntato al cielo.
Siamo nel 2012 e in questa istantanea c’è una torre altissima, 10 piani che guardano al futuro: laboratori, più di 160 progetti di ricerca, 300 ricercatori e tecnologie all’avanguardia.
Questo è l’Istituto di Ricerca Pediatrica di Padova, centro di riferimento europeo per la cura delle malattie pediatriche.
Nel 1994 il tasso di guarigione di un bambino malato di leucemia era del 30%, oggi è dell’85% e i protocolli di cura sviluppati dalla Fondazione sono adottati in tutto il mondo.
Ogni anno vengono stanziati 750 mila euro per la diagnostica avanzata con lo scopo di avere una diagnosi certa e curare il piccolo paziente attraverso le più innovative terapie.
In allegato la brochure di presentazione della Fondazione.
Dario Meneguzzo
Seminario online organizzato dal Comune di Spinea e da Italiaius - giovedì 30 marzo 2023, ore 10.30 – 13.30
Quando un intervento edilizio si qualifica come ristrutturazione e quando come nuova costruzione: differenze, distanze, onerosità, ecc.
La ristrutturazione nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico.
La ristrutturazione nelle zone agricole.
Relatori:
Avv. Stefano Bigolaro, Avv. Domenico Chinello, Avv. Dario Meneguzzo, Avv. Alessandro Veronese
Coordinatore scientifico Arch. Fiorenza Dal Zotto
La partecipazione è gratuita, non richiede iscrizione e l’accesso avverrà dal sito di Italiaius, tramite un link dedicato, pubblicato la mattina del seminario.
Se qualcuno desidera proporre questioni da esaminare, può anticiparle per email all'architetto Dal Zotto: Fiorenza.DalZotto@comune.spinea.ve.it
Il Consiglio di Stato ha offerto una pregevole ricostruzione in materia.
I poteri inibitori della SCIA edilizia di cui all’art. 19, co. 4 l. 241/1990, a differenza del modello generale di annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies l. cit., non incidono su un precedente provvedimento amministrativo e, anzi, avviano un procedimento di primo grado.
Il potere di autotutela ordinario è squisitamente discrezionale nell’apprezzamento dell’interesse pubblico; di fronte all’istanza di autotutela del privato, la P.A. non ha nemmeno l’obbligo di avviare il procedimento, ove non lo ritenga opportuno (cd. silenzio non significativo).
Invece, l’inibitoria della SCIA edilizia implica un connaturale obbligo di attivarsi e di rispondere, in senso affermativo o negativo, sicché la discrezionalità risulta piuttosto relegata alla verifica in concreto della sussistenza o meno dei presupposti di cui all’art. 21-nonies l. cit. (cd. autotutela doverosa). Ciò si deve alla disciplina del regime delle tutele accordate al terzo controinteressato in via giurisdizionale.
Nella comparazione degli interessi coinvolti dalla SCIA edilizia, l’intervento repressivo si impone ogniqualvolta risulti chiaro lo sconfinamento rispetto all’ambito definitorio del titolo utilizzato, sicché l’opera sia da considerare sine titulo.
Post di Daniele Iselle
È stata pubblicata nel B.U.R. Veneto (Bur n. 34 del 10.03.2023) la D.G.R.V. n. 148 del 24.02.2023, rubricata “Approvazione dello schema di Protocollo d’Intesa in materia di edilizia sostenibile e circolare tra Regione del Veneto, Ance Veneto, Anpar, Arpav, Confindustria Veneto, Legambiente, Università IUAV di Venezia, Università degli Studi di Padova, per la definizione di proposte operative per l’attuazione dell’economia circolare nel settore dell’edilizia”.
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=498273
Post di Daniele Iselle
La Conferenza istituzionale permanente dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, con la delibera n. 3 del 21.12.2021, approvava l’aggiornamento al PGRA, con un provvedimento rubricato “II ciclo Piani di Gestione Rischio Alluvioni. I aggiornamento – Art. 14, comma 3 Direttiva 2007/60/CE. Adozione dell’aggiornamento del PGRA ai sensi degli artt. 65 e 66 del D. Lgs. 152 del 2006 e corrispondenti misure di salvaguardia”, reperibile al seguente link: https://distrettoalpiorientali.it/wp-content/uploads/2020/05/DeliberaPGAAO_21dic2021_3.pdf.
Per quanto riguarda il bacino del Po, si veda il link: https://pianoalluvioni.adbpo.it/aggiornamento-e-revisione-pgra-2021-2027/.
Con riferimento al PGRA 2021-2027 delle Alpi orientali, si segnalano alcune criticità.
Gli elaborati di questo piano si rinvengono al link: https://sigma.distrettoalpiorientali.it/portal/index.php/direttiva-alluvioni/pgra-2021-2027/piano_approvato_2021/. Tuttavia, non risultano più facilmente reperibili gli elaborati che vigevano precedentemente. Come deve fare il tecnico che voglia fare un raffronto? L’unica strada sembra quella dell’accesso agli atti.
L’art. 4 della citata delibera del 2021 stabilisce che, con l’aggiornamento del PGRA, cessano di avere efficacia i Piani per l’Assetto idrogeologico (PAI) presenti nel distretto idrografico delle Alpi orientali per la parte idraulica, nonché i Piani stralcio della sicurezza idraulica, fatto salvo quanto previsto dall’art. 16, co. 5 N.T.A. Si possono preventivare fin d’ora alcune difficoltà di coordinamento intertemporale tra le varie normative.
Infine, sono affidati ai singoli Comuni gravosi e delicati compiti di stima dei rischi connessi ai corsi d’acqua minori.
Post di Daniele Iselle
Si segnala che nel B.U.R. Veneto n. 146 del 06.12.2022, è stata pubblicata la D.G.R.V. n. 1366 del 02.11.2022, rubricata “Approvazione dello schema del Protocollo congiunto e del relativo Disciplinare attuativo tra il Ministero della Cultura e la Regione del Veneto per l’adeguamento dell’Intesa sottoscritta in data 15 luglio 2009 tra il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Presidente della Giunta regionale del Veneto per l’elaborazione congiunta del piano paesaggistico regionale in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 135, comma 1, e 143 comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=489503
Post di Daniele Iselle
Il TAR Catania ha affermato che detto provvedimento (così come l’ordinanza di demolizione) non richiede un particolare onere motivazione in ordine all’interesse pubblico, trattandosi di atto vincolato, né è illegittimo qualora non sia preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il T.A.R. si sofferma sul riparto di giurisdizione in materia di appalti, evidenziando che il discrimine coincide con la stipulazione del contratto d’appalto.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
L’art. 10, co. 7-ter d.l. 76/2020, conv. con modd. in l. 120/2020, cd. decreto Semplificazioni del 2020, stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall’art. 7 d.P.R. 380/2001, le opere edilizie finalizzate a realizzare o qualificare edifici esistenti da destinare ad infrastrutture sociali, strutture scolastiche e universitarie, residenze per studenti, strutture e residenze sanitarie o assistenziali, ostelli, strutture sportive di quartiere ed edilizia residenziale sociale comunque denominata, realizzate da PP.AA., da società controllate o partecipate da PP.AA. o enti pubblici ovvero da investitori istituzionali ex art. 1, co. 1, lett. k, l, o, r del TUF, sono sempre consentite con SCIA, purché iniziate entro il 31 dicembre 2022 e realizzate, sotto controllo pubblico, mediante interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione.
Tali interventi possono prevedere un incremento fino a un massimo del 20% della volumetria o della superficie lorda esistente.
I diritti edificatori di cui alla presente norma non sono trasferibili su aree diverse da quella di intervento.
I predetti interventi sono sempre consentiti sugli edifici che rientrano nelle categorie funzionali di cui all’art. 23-ter, co. 1, lett. a, a-bis, b, c T.U. edilizia, ferme restando le disposizioni di cui al d.m. 1444/1968.
Le Regioni adeguano la propria legislazione a questi principi entro 60 giorni; decorso tale termine trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo.
Restano comunque ferme le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio.
Grazie all’art. 10, co. 11-undecies d.l. 198/2022, conv. con modd. in l. 14/2023, cd. decreto Milleproroghe, la norma sopra riportata varrà per le opere iniziate fino al 31.12.2023.
Post di Daniele Iselle
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