12 Giugno 2024
Il Consiglio di Stato ricorda che i Comuni, anche prima della l. 765/1967 (cd. legge ponte), potevano richiedere l’ottenimento di un titolo edilizio per edificare fuori dal perimetro del centro abitato come, invece, era previsto dalla l. n. 1150/1942. Tuttavia, l’obbligo di munirsi di titolo ante 1967 doveva essere richiesto in maniera chiara ed espressa dalla fonte di grado secondario, perché introduceva, a livello di regolamento comunale, un requisito che non era richiesto dalla legge statale.
Muovendo da tali premesse il Massimo Organo della Giustizia Amministrativa stabilisce che la cd. denuncia al podestà aveva solo valore di cd. comunicazione interna, ma non richiedeva affatto l’ottenimento di una licenza edilizia, salvo che il RE dell’epoca richiedesse espressamente tale titolo abilitante e/o un’autorizzazione da parte dell’ente locale e/o del Sindaco.
Di conseguenza, nella fattispecie analizzata dal Collegio, per accertare lo stato legittimo dell’immobile, si rispandono gli elementi indiziari previsti dall’art. 9 bis, c. 1 bis del d.P.R. n. 380/2001 relativamente agli immobili “realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali”.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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