Il TAR ricorda che il silenzio-assenso sull'istanza di condono edilizio inerente ad opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo si perfeziona, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 35 e 32, comma 1, l. n. 47/1985, unicamente in presenza del parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo medesimo e non anche in caso di parere negativo.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Il TAR Napoli ha affermato che, in tema di procedure di gara per le concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative, è illegittima la proroga tecnica disposta per una durata indeterminata o comunque estesa a due stagioni balneari, in quanto integrerebbe un sostanziale rinnovo della concessione, in contrasto col diritto eurounitario.
Il conseguente annullamento degli atti di proroga illegittimi, onde evitare un vuoto regolatorio, non ha efficacia ex tunc, bensì produce effetti dall’emanazione dei nuovi atti di indirizzo, i quali devono in ogni caso consentire la conclusione delle procedure selettive entro un termine ragionevole, quantificato in un periodo non superiore a sei mesi.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che, nell’ambito di una concessione demaniale marittima, l’affidamento a un soggetto terzo della gestione di attività secondarie rientranti nell’oggetto della concessione richiede la preventiva autorizzazione dell’autorità competente ai sensi dell’art. 45-bis del codice della navigazione, anche quando il concessionario e il terzo siano legati da un contratto di rete qualificabile come “rete-contratto”. Tale forma di collaborazione imprenditoriale, infatti, non determina la nascita di un autonomo centro di imputazione soggettiva e non elide l’alterità giuridica tra le imprese aderenti alla rete, come avviene invece nel caso della cd. “rete-soggetto”, dotata di fondo patrimoniale comune e di autonoma soggettività giuridica.
Il Consiglio di Stato ha affermato che non sussistono i presupposti dell’azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. proposta dal creditore ipotecario per la perdita della garanzia reale su un immobile abusivo acquisito gratuitamente dal Comune a seguito dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, quando l’acquisizione è sorretta da valido titolo legale e difetta il nesso causale tra arricchimento della P.A. e depauperamento del creditore, essendo il danno riconducibile alla condotta negligente di quest’ultimo.
La buona fede del creditore ipotecario, ai fini del riconoscimento di una tutela indennitaria per la perdita della garanzia reale, richiede la verifica, secondo l’ordinaria diligenza, della legittimità urbanistica e della commerciabilità del bene offerto in garanzia, non potendo fondarsi sul solo affidamento nelle risultanze dei registri immobiliari; ne consegue che la buona fede deve escludersi quando il creditore ometta verifiche essenziali sullo stato legittimo dell’immobile.
L’acquisizione gratuita dell’immobile abusivo al patrimonio comunale, conseguente alla inottemperanza all’ordine di demolizione, opera automaticamente ex lege e determina il trasferimento della proprietà a titolo originario. L’accertamento dell’inottemperanza dell’ingiunzione ha solo valenza di titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, per cui la sua notifica ha una funzione meramente ed esclusivamente “certificativa” del già avvenuto trasferimento del diritto di proprietà. Pertanto, non rileva l’anteriorità dell’iscrizione ipotecaria rispetto alla trascrizione dell’atto di inottemperanza all’ordine di demolizione, laddove l’ipoteca sia stata concessa da soggetto che non era più proprietario.
L’efficacia retroattiva delle sentenze della Corte costituzionale incontra un limite nei rapporti esauriti ossia quei rapporti che, sorti precedentemente alla pronuncia, abbiano dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate e intangibili in virtù del passaggio in giudicato di decisioni giudiziali, della definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili, del completo esaurimento degli effetti di atti negoziali. Nel caso di specie, è stata esclusa l’applicabilità della sent. Corte cost. n. 160/2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, co. 3 l. 47/1985, nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell’abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire: il rapporto si era ormai esaurito, in quanto la questione dell’inopponibilità dell’ipoteca in questione alla P.A. che aveva acquistato a titolo originario non afferiva al giudizio in commento, quanto piuttosto a quelli già definitivi innanzi al G.A., intervenuti inter partes, per cui la questione non poteva essere presa nuovamente in considerazione. In ogni caso, l’inesigibilità di una “vigilanza incessante” affermata dalla Corte non esclude un dovere minimo di verifica tecnico-giuridica in capo all’istituto di credito, da effettuarsi al momento dell’erogazione del mutuo, sulla base dei dati disponibili, delle caratteristiche soggettive del richiedente l’erogazione del mutuo, in punto di affidabilità e solvibilità derivante dalla capacità produttiva di reddito e soprattutto in relazione alle caratteristiche di commerciabilità dell’immobile oggetto di ipoteca.
Post di Alberto Antico – avvocato
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L’art. 3 del T.U. n. 380/2001, nel fornire una indicazione esemplificativa, tra l’altro, di cosa debba intendersi per “interventi di nuova costruzione”, ricomprende in tale categoria, alla lettera e.5), “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere [...] che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee...”.
Il TAR sottolinea che, per individuare le esigenze temporanee e la natura precaria di un’opera, si deve seguire “non il criterio strutturale, ma il criterio funzionale”, per cui un’opera se è realizzata per soddisfare esigenze che non sono temporanee non può beneficiare del regime proprio delle opere precarie, anche quando le opere sono state realizzate con materiali facilmente amovibili (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1291 del 1°aprile 2016).
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che, per gli atti di pianificazione territoriale, il termine per l’impugnazione decorre, in via generale, dalla loro pubblicazione secondo le forme previste dalla legge. Tuttavia, ove la variante urbanistica incida in modo diretto, puntuale e specifico su un bene determinato, individuando un destinatario immediatamente inciso, come accade nell’ipotesi di variante al piano di localizzazione che dichiari - con effetti ablatori reali - incompatibile con la sua disciplina un impianto di trasmissione radiofonica esistente assoggettandolo a riallocazione, sorge l’obbligo della P.A. di procedere alla comunicazione o notificazione individuale dell’atto, con la conseguenza che il termine decadenziale per proporre ricorso decorre dall’effettiva conoscenza dell’atto da parte dell’interessato.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Con il d.lgs. 12 giugno 2026, n. 115 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 150 del 01.07.2026), in vigore dal 16.07.2026, è stata data attuazione della direttiva (UE) 2024/1712, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime.
Il d.lgs. 115/2026 è consultabile al seguente link:
Con il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 8 maggio 2026, n. 109 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 146 del 26.06.2026), in vigore dall’11.07.2026, è stato approvato il regolamento recante l’Albo degli idonei all’esercizio dell’attività di direttore di ente parco nazionale, ai sensi dell’art. 2, co. 26 l. 426/1998.
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