17 Maggio 2024
Il TAR Veneto chiarisce che, nell’ipotesi di configurazione “a schiera” dei fabbricati, la tendenza alla condominialità è minima, eventualmente limitata ai rapporti tra i singoli condomini-abitanti per le parti effettivamente comuni. Inoltre, un eventuale diritto a non modificare l’assetto architettonico del complesso dovrebbe essere previsto quantomeno in via contrattuale.
Il Giudice evidenzia inoltre la differenza della cd. unità di testa rispetto alle altre, in particolare ai sensi del (ora non più vigente) art. 2, co. 4 l. R.V. n. 14/2009 (cd. Piano Casa).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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