Enti locali e accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati
Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che il «sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati» (SPRAR), divenuto poi «sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati» (SIPROIMI), si caratterizza per una forma di collaborazione tra lo Stato e gli Enti locali destinatari dei contributi per la gestione del servizio di accoglienza e protezione dei richiedenti asilo e rifugiati e si concretizza in un modulo convenzionale inquadrabile nella fattispecie di cui all’art. 15 l. 241/1990, in quanto viene in rilievo un accordo tra PP.AA. per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, con la conseguente devoluzione di eventuali controversie alla giurisdizione esclusiva del G.A., ai sensi dell’art. 133, co. 1, lett. a, n. 2 c.p.a.
La normativa di settore individua nell’Ente locale il soggetto legittimato a presentare la proposta progettuale, in quanto diretto destinatario del finanziamento, oltre che della prosecuzione dei progetti esistenti; l’ordinamento prevede la partecipazione degli Enti locali per la prestazione di servizi finalizzati all’accoglienza dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale o di permesso umanitario.
Anche dall’esame del d.m. Interno 10 agosto 2016 si evince la assoluta centralità dell’Ente locale, in quanto a lui compete la presentazione della domanda di finanziamento per i suddetti servizi (artt. 4 e 9), nonché quella di prosecuzione (art. 14) e la redazione del relativo piano finanziario (art. 23). Il rendiconto delle spese sostenute è, conseguentemente, un obbligo dello stesso Ente locale – che si avvale a tal fine di un Revisore indipendente – tenuto a presentare tale documento contabile alla Direzione centrale. È poi l’Ente locale il soggetto destinatario di verifiche e ispezioni sui servizi (art. 25), a seguito delle quali viene inviato allo stesso Ente l’eventuale avviso di possibili inosservanze con invito ad ottemperare entro un termine assegnato, pena la decurtazione del punteggio assegnato fino alla revoca –parziale o totale – del contributo (art. 27).
Post di Alberto Antico – avvocato
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