Riforma della Corte dei conti

08 Gen 2026
8 Gennaio 2026

Con la l. 7 gennaio 2026, n. 1 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 4 del 07.01.2026), in vigore dal 22.01.2026, sono state approvate alcune modifiche alla l. 20/1994 e ad altre disposizioni, nonché una delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale.

La legge è consultabile al link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-01-07&atto.codiceRedazionale=25G00211&elenco30giorni=false.

Si allega un prospetto delle modifiche apportate alla l. 20/1994 (responsabilità erariale) e alla l. 103/1979 (responsabilità degli avvocati dello Stato).

Si segnala l’art. 2 della riforma, secondo cui la Sezione centrale della Corte dei conti per il controllo di legittimità sugli atti, su richiesta delle PP.AA. centrali e degli altri organismi nazionali di diritto pubblico, rende pareri in materia di contabilità pubblica, anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all’attuazione del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, purché estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ovvero a fatti per i quali la competente Procura contabile abbia notificato un invito a dedurre. Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti rendono tali pareri su richiesta dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti adottati in conformità ai pareri resi. Le Sezioni riunite della Corte dei conti assicurano in parte qua la funzione nomofilattica sull’attività consultiva esercitata dalle Sezioni centrale e regionali. I pareri di cui supra sono resi entro il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta. In caso di mancata tempestiva espressione del parere, lo stesso si intende reso in senso conforme a quanto prospettato dalla P.A. richiedente, ai fini dell’esclusione della gravità della colpa, ovvero in senso negativo qualora la P.A. richiedente non abbia prospettato alcuna soluzione.

Si presti attenzione anche al successivo art. 4, secondo cui, fatto salvo l’eventuale esercizio dell’azione di responsabilità erariale ex art. 1 l. 20/1994, al pubblico ufficiale responsabile dell’attuazione dei procedimenti connessi al PNRR e al PNC, in relazione ai quali si verifichi, per fatto allo stesso imputabile, un ritardo superiore al 10% rispetto al tempo stabilito per la conclusione del procedimento, si applica, sulla base della gravità della colpa, una sanzione pecuniaria da € 150 fino a due annualità del proprio trattamento economico complessivo annuo lordo. La sanzione è irrogata nelle forme e con le garanzie del rito ex artt. 133-136 d.lgs. 174/2016, cd. codice della giustizia contabile.

Post di Alberto Antico – avvocato

novelle alle norme sulla responsabilità erariale

Manutenzione straordinaria e ristrutturazione: parcellizzazione degli interventi

08 Gen 2026
8 Gennaio 2026

Il TAR Veneto evidenzia che mentre nella ristrutturazione edilizia prevale la finalità di trasformazione dell’immobile, nella manutenzione straordinaria ci si limita a rinnovare e sostituire; fondamentale risulta quindi valutare se vi sia la volontà di creare un organismo edilizio in tutto o in parte diverso da quello esistente.

In particolare, il Giudice Amministrativo ha ritenuto che una diversa conformazione delle unità immobiliari esistenti (realizzata mediante una ripartizione interna completamente rivista), la risistemazione degli spogliatoi e dei servizi igienici esistenti, la diversa collocazione degli accessi esterni e alcune varianti prospettiche costituissero non mera manutenzione straordinaria ma ristrutturazione. La valutazione degli interventi, infatti, deve essere svolta non parcellizzandoli, ma considerandoli nella loro globalità

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Sulla distribuzione degli spazi a seguito di ottemperanza a un ordine di ripristino

08 Gen 2026
8 Gennaio 2026

Non è compito dell’Amministrazione valutare – in sede di ordine di rimozione di un abuso edilizio – la funzionalità del fabbricato a seguito del ripristino dello stato dei luoghi: lo ha dichiarato il TAR Veneto.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Garanzie partecipative del privato e concessione per occupazione di suolo pubblico

08 Gen 2026
8 Gennaio 2026

Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato l’illegittimità della revoca in autotutela di una concessione per occupazione di suolo pubblico fondata unicamente su un sequestro penale intervenuto prima del rilascio del titolo, per aver il Comune omesso di avviare un contraddittorio e non aver considerato che il sequestro derivava proprio dalla mancata tempestiva adozione della concessione poi rilasciata. In assenza di comunicazione di avvio del procedimento e di un’adeguata motivazione sulla specifica fattispecie, risulta violata la disciplina dell’attività provvedimentale di secondo grado.

Nel caso in esame, il Comune revocava una concessione per dehors rilasciata a un esercizio di somministrazione pochi giorni prima, motivando esclusivamente con l’intervenuto sequestro dell’area da parte dell’Autorità giudiziaria per la precedente occupazione senza titolo. Il TAR ha ritenuto la revoca illegittima sotto due profili: procedimentale, per l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, che ha impedito al privato di rappresentare le peculiarità del caso; motivazionale, per l’assoluta mancanza di valutazione circa l’effetto sanante del titolo nel frattempo rilasciato e la reale causa del sequestro, determinata dal ritardo amministrativo.

Post di Alberto Antico – avvocato

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L’accesso agli atti delle pubbliche gare

08 Gen 2026
8 Gennaio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che l’art. 36, co. 2 d.lgs. 36/2023 consente agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria un ampio diritto di accesso, perché ad essi sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, non solo gli atti di cui al comma 1 art. cit., ma anche le offerte dagli stessi presentate (in particolare, quelle del secondo, terzo, quarto e quinto arrivato, poiché quella del primo è conoscibile a tutti).

La dichiarazione motivata e comprovata circa l’esistenza di un segreto commerciale, da parte del concorrente in una gara di appalto, deve fare riferimento agli specifici caratteri di cui all’art. 98 d.lgs. 30/2005 (codice della proprietà industriale), il quale richiede che le informazioni aziendali e commerciali ed esperienze sulle applicazioni tecnico-industriali rispondano a requisiti di segretezza e rilevanza economica e siano soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate, non potendo l’operatore limitarsi a una mera indimostrata affermazione tesa a ricomprendere certe informazioni nel patrimonio aziendale o nella peculiarità dell’offerta. In particolare, non è sufficiente l’affermazione che i documenti tecnici attengano al know how del singolo concorrente (cioè l’insieme di conoscenze professionali, che consentono, al concorrente medesimo, di essere altamente competitivo nel mercato di riferimento), essendo necessario che sussista un’informazione specificamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all’operatore economico e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva.

In difetto comprovabili caratteri di segretezza oggettiva dell’offerta tecnica, nel bilanciamento dei contrapposti interessi sottesi all’accesso agli atti, la trasparenza assoluta delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al know how dei singoli concorrenti.

Post di Alberto Antico – avvocato

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L’identificazione degli ospiti delle strutture ricettive da parte dei gestori

08 Gen 2026
8 Gennaio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che, ai sensi dell’art. 109, co. 1 e 3 TULPS, il gestore di strutture ricettive deve verificare de visu la corrispondenza delle generalità delle persone alloggiate con quelle attestate nei documenti di identità, quantomeno con riguardo alla fotografia effigiata nel documento. 

Il gestore deve accertare e successivamente comunicare alla competente Questura la presenza, nella struttura ricettiva in una certa data, della persona con le sue generalità, non essendo satisfattiva la prassi del “check in da remoto”. L’identificazione de qua può essere effettuata mediante appositi dispositivi di videocollegamento predisposti dal gestore all’ingresso della struttura purché idonei ad accertare, hic et nunc, l’effettiva corrispondenza tra ospite e titolare del documento di identità, esibito o trasmesso con altro canale telematico all’atto dell’accesso alla struttura (spioncino digitale o QR code che faccia un fermo immagine).

Post di Alberto Antico – avvocato

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Differito al 28 febbraio 2026 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2026/2028 degli Enti locali

07 Gen 2026
7 Gennaio 2026

Con il decreto del Ministro dell’interno del 24 dicembre 2025 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 302 del 31.12.2025), il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2026/2028 da parte degli Enti locali è stato differito al 28 febbraio 2026. Ai sensi dell’art. 163, co. 3 TUEL, è stato autorizzato per gli Enti locali stessi l’esercizio provvisorio del bilancio, sino a tale data.

Il decreto è consultabile al link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-12-31&atto.codiceRedazionale=25A07083&elenco30giorni=true.

Post di Alberto Antico – avvocato

Ulteriori schemi per l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013

07 Gen 2026
7 Gennaio 2026

L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nell’adunanza del Consiglio del 3 dicembre 2025, ha approvato la delibera n. 497 del 3 dicembre 2025 (come da comunicato in G.U., Serie generale n. 3 del 05.01.2026), recante l’approvazione di cinque schemi di pubblicazione ai sensi dell’art. 48 d.lgs. 33/2013, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al medesimo decreto.

La delibera è consultabile al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/del.497.2025.

Post di Alberto Antico – avvocato

Decreto milleproroghe per il 2026

07 Gen 2026
7 Gennaio 2026

Con il d.l. 31 dicembre 2025, n. 200 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 302 del 31.12.2025), in vigore dal 31.12.2025, sono state approvate disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

Il decreto è consultabile al link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-12-31&atto.codiceRedazionale=25G00213&elenco30giorni=true.

Si segnala che – salvo modifiche apportate dal Parlamento in sede di conversione in legge – l’art. 4 d.l. cit. proroga al 1° gennaio 2027 l’applicazione delle disposizioni del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali (comma 1), del testo unico dei tributi erariali minori (comma 2), del testo unico della giustizia tributaria (comma 3), del testo unico in materia di versamenti e di riscossione (comma 4) e del testo unico in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti (comma 5).

Post di Alberto Antico – avvocato

Comunicazione di avvio del procedimento e atti vincolati

07 Gen 2026
7 Gennaio 2026

Il TAR Veneto ribadisce che la comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria nel caso di atti vincolati (e pertanto non ne costituisce vizio di legittimità): ipotesi di atto vincolato, peraltro, è il pagamento del contributo di costruzione.

In ogni caso di atto presuntamente vincolato, peraltro, il privato ha l’onere di dimostrare che grazie agli elementi in suo possesso (che non ha potuto condividere con l’Amministrazione in sede procedimentale), il contenuto dell’atto sarebbe stato diverso.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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