Impianti fotovoltaici e preavviso di rigetto della VIA
Il TAR Catania ha affermato che, nei procedimenti di VIA relativi ad impianti fotovoltaici rientranti, per caratteristiche oggettive, negli allegati II e II-bis d.lgs. 152/2006, e dunque riconducibili ai procedimenti di cui all’art. 6, commi 6, 7 e 9 d.lgs. cit., non trova applicazione la garanzia del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, in forza dell’espresso disposto dell’art. 6, co. 10-bis d.lgs. 152/2006, anche quando la competenza alla VIA sia, in via transitoria, attribuita alla Regione. In tali procedimenti, il provvedimento conclusivo di VIA è adeguatamente motivato ove la P.A., con consapevole adesione, faccia propria per relationem la valutazione tecnico-istruttoria espressa dall’organo tecnico competente, purché emergano dal parere richiamato le ragioni, anche di natura tecnica, poste a fondamento del giudizio di compatibilità o incompatibilità ambientale.
Post di Alberto Antico – avvocato

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