11 Dicembre 2025
Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che, in tema di opere edilizie realizzate in alveo fluviale, la realizzazione di un muro spondale in difformità dall’autorizzazione edilizia, con restringimento della sezione d’alveo e in assenza delle opere di mitigazione ambientale prescritte, impone la rimessione in pristino ai sensi degli artt. 27, 31, 32 e 35 d.P.R. 380/2001, nonché degli artt. 142 e 146 d.lgs. 42/2004, senza possibilità di ricorrere all’istituto della tolleranza costruttiva.
Nella specie il muro spondale, realizzato da una società lungo un torrente, invadeva l’alveo riducendone la sezione, era privo della testata inclinata e delle essenze arboree previste e non rispettava il vincolo paesaggistico, risultando insuscettibile di sanatoria.
In presenza di opera insistente su suolo demaniale su cui insiste un vincolo paesaggistico, non è ammissibile la qualificazione di difformità edilizie come tolleranze costruttive, ai sensi dell’art. 34-bis, co. 2 d.P.R. 380/2001.
Una SCIA edilizia presentata in sanatoria per opere abusive in zona vincolata, se priva della necessaria autorizzazione paesaggistica, è inefficace (tamquam non esset) e l’intervento edilizio cui essa si riferisce deve essere rimosso.
Post di Alberto Antico – avvocato
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