Con il d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 181 del 06.08.2026, Suppl. ordinario n. 28), in vigore dal 07.08.2026, è stato approvato il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento fiscali (di cui all’art. 1 d.lgs. cit. e al suo allegato).
Contestualmente, gli artt. da 2 a 8 d.lgs. cit. hanno approvato disposizioni di coordinamento e correttive relative ai Testi unici di cui all’art. 21, co. 1 l. 111/2023, recante delega al Governo per la riforma fiscale. In particolare, risultano emendati:
- il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.lgs. 117/2026;
- il Testo unico dell’IVA, di cui al d.lgs. 10/2026;
- il Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti, di cui al d.lgs. 123/2025;
- il Testo unico dei tributi erariali minori, di cui al d.lgs. 174/2024;
- il Testo unico in materia di versamenti e riscossione, di cui al d.lgs. 33/2025;
- il Testo unico della giustizia tributaria, di cui al d.lgs. 175/2024;
- il Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al d.lgs. 173/2024.
Con il d.l. 5 agosto 2026, n. 139 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 180 del 05.08.2026), in vigore dal 06.08.2026, sono state approvate disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali.
Con il d.lgs. 26 giugno 2026, n. 138 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 178 del 03.08.2026), in vigore dal 18.08.2026, è stata approvata la revisione del sistema degli incentivi, in attuazione dell’art. 3, commi 1 e 2, lett. a l. 160/2023.
Con la delibera n. 258 del 7 luglio 2026 (di cui al comunicato in G.U., Serie generale n. 175 del 30.07.2026), l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha fornito indicazioni in merito al conferimento dell’incarico di componente dei collegi consultivi tecnici, in particolare sulla gestione del conflitto di interessi e sui limiti al numero degli incarichi.
Con la l. 28 luglio 2026, n. 137 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 177 del 01.08.2026), in vigore dal 16.08.2026, è stata approvata una delega al Governo per la riforma dell’ordinamento forense.
Il Consiglio di Stato ha commentato l’art. 90 d.P.R. 380/2001, in materia di interesse sismico nella sopraelevazione degli edifici.
La funzione della certificazione regionale prevista dal comma 2 art. cit. è quella di attestare, prima del rilascio del titolo abilitativo edilizio da parte del Comune, l’idoneità della struttura “a sopportare” il nuovo carico.
Poiché tale verifica potrebbe avere anche carattere negativo e prevedere che nessun ulteriore piano è in concreto realizzabile, è logico ritenere che la stessa debba essere effettuata (ed anzi a maggior ragione) anche per le strutture in muratura, in relazione alle quali la sopraelevazione è peraltro potenzialmente ammessa, per ragioni di precauzione, nei soli limiti prescritti dal comma 1 art. cit. In altri termini, la certificazione che individua il numero massimo di piani realizzabili serve in primis per verificare se vi siano piani realizzabili, e quindi se l’unico piano astrattamente consentito per le strutture in muratura sia in concreto assentibile, in base alle effettive condizioni statiche dell’edificio da sopraelevare.
La sopraelevazione di un piano dell’edificio in muratura, rilevante ai sensi dell’art. 90 cit., consiste nell’innalzamento dell’edificio di un ulteriore piano: la norma si riferisce non a un generico aumento di volumetria, o alla sopraelevazione anche parziale di un piano, ma, specificamente, per gli edifici in muratura, alla sopraelevazione di un piano, per gli edifici in cemento armato normale e precompresso alla sopraelevazione anche di più piani.
L’aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni precisa che «una variazione dell’altezza dell’edificio dovuta alla realizzazione di cordoli sommitali o a variazioni della copertura che non comportino incrementi di superficie abitabile, non è considerato ampliamento, ai sensi della condizione a) [i.e. sopraelevazione della costruzione]» (cfr. art. 8.4.3, co. 4 d.m. 17 gennaio 2018).
Nel caso di specie, nello stato originario dell’edificio, il piano ottavo risultava dedicato ai locali tecnici, mentre, nello stato di progetto, tale piano veniva trasformato in un nuovo piano camere, con contestuale spostamento dei locali tecnici sul nuovo piano nono, con relativa costruzione di una porzione di solaio e realizzazione di una tettoia in lamiera con struttura in ferro a protezione degli impianti.
Il Consiglio ha ritenuto come, già dal punto di vista fattuale, l’intervento in questione prevedesse la realizzazione di un nuovo piano, con conseguente sopraelevazione dell’edificio rilevante ai fini dell’art. 90 cit.: la trasformazione del piano dedicato ai locali tecnici (piano ottavo) in un vero e proprio piano abitabile composto da nuove camere comportava un aumento del carico strutturale ai fini dell’art. 90 cit.
Post di Dott. Ing. Mauro Federici
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Con il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione del 4 agosto 2026 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 180 del 05.08.2026), è stato approvato il modello di documento d’identità provvisorio di cui all’art. 11, co. 3 d.l. 108/2026, non ancora convertito in legge, secondo cui, fino al 31 dicembre 2027, nei casi di urgenza, il Sindaco, nelle more del rilascio della carta di identità elettronica (CIE), può rilasciare un documento d’identità provvisorio di validità non superiore a sei mesi, non rinnovabile, conforme al modello adottato con il decreto in parola; all’atto del ritiro della CIE, il documento provvisorio sarà restituito al Comune.
Nel caso di specie, emergeva la parziale difformità di un immobile, con struttura portante in muratura di tufo, rispetto al progetto originario del 1950, con riferimento alla distribuzione interna delle stanze e all’asserita mancanza del titolo edilizio che legittimasse un presunto ampliamento volumetrico nel cortile posteriore.
Per vero, la natura di costruzione cd. scatolare sembrava escludere la possibilità di un ampliamento successivo.
Nel 1951 i funzionari del Comune, previo sopralluogo, come espressamente previsto dalle norme illo tempore vigenti, rilasciavano l’abitabilità e non riscontravano alcuna difformità.
Nel 2018, il proprietario dell’immobile riceveva un diniego di sanatoria da parte del Comune e un successivo ordine di non proseguire le opere dichiarate in una CILA.
Il TAR Bari, in accoglimento del ricorso del privato, ha annullato gli atti comunali.
Al tempo della realizzazione delle violazioni edilizie vigeva l’art. 26 l. 1150/1942, ai sensi del quale il potere officioso di repressione demolitoria era riconnesso alla presenza di un PRG e veniva per lo più interpretato all’epoca come discrezionale. In tal senso deponeva pure il testo originario dell’art. 32 l. 1150/1942, specie con riferimento al potere officioso di demolizione e ripristino.
L’art. 33, co. 1, nn. 2-3 l. 1150/1942 stabiliva che i Comuni dovessero con regolamento edilizio provvedere, in armonia con le disposizioni contenute nella citata legge e nel testo unico delle leggi sanitarie, a dettare norme sulla presentazione delle domande di licenza di costruzione o trasformazione di fabbricati e sulla compilazione dei progetti di opere edilizie e la direzione dei lavori di costruzione in armonia con le leggi in vigore.
Nella specie, il regolamento edilizio comunale prescriveva di presentare una documentazione edilizia sommaria, abbastanza lontana dalla minuta descrizione, dalla cartografia e dalla progettazione completa tipica delle costruzioni più moderne, che viene realizzata con applicativi informatici evoluti e strumenti di misurazione dotati di alta precisione (laser).
Successivamente, l’art. 6 l. 765/1967, di modifica dell’art. 26, co. 1 l. 1150/1942, estendeva il potere di repressione edilizia anche alle difformità rispetto ai semplici programmi di fabbricazione o ai regolamenti edilizi; tuttavia, per le opere realizzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge ponte, si poteva procedere entro cinque anni.
Il TAR ha affermato che vige in materia di sanzioni amministrative edilizie il fondamentale principio del tempus regit actum, cosicché i regimi repressivi dell’attività edilizia non assentita nelle forme di legge, per come via via “rafforzati” nella legislazione succedutasi nel tempo, valgono per il futuro (art. 11 Preleggi) e non per le opere realizzate antecedentemente alla loro introduzione, peraltro coerentemente alla natura amministrativa sanzionatoria di siffatte misure repressive (cfr. art. 25, co. 2 Cost.; artt. 1 e 12 l. 689/1981; art. 2, co. 1 c.p.) e al presupposto principio di legalità.
Con riferimento ai proprietari degli immobili, che non siano anche gli autori delle difformità edilizie o presunte tali, gli accertamenti sono condotti dalla P.A., anche a mente dell’art. 43, co. 1, d.P.R. 445/2000, secondo cui le PP.AA. sono tenute ad acquisire d’ufficio tutti i dati e i documenti che siano in loro possesso.
Per gli immobili risalenti nel tempo, il cd. stato legittimo dell’immobile deve ricavarsi, anche in via indiziaria, dal coacervo dei titoli e atti di assenso o documenti, amministrativi e tecnici, coevi alla costruzione, non già distintamente e atomisticamente considerati, bensì nel loro complesso apprezzati (cfr. art. 9-bis, co. 1-bis d.P.R. 380/2001).
Post di Alberto Antico – avvocato
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Con la l. 16 luglio 2026, n. 134 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 173 del 28.07.2026), in vigore dal 12.08.2026, sono state approvate disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d’arte prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali stranieri, durante la permanenza in Italia per l’esposizione al pubblico.
Con la l. 16 luglio 2026, n. 132 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 172 del 27.07.2026), in vigore dall’11.08.2026, la Repubblica riconosce il giorno 11 ottobre di ciascun anno quale Giornata nazionale in memoria di 446 italiani internati e deportati dal Regno Unito per causa di guerra, periti nel naufragio del piroscafo britannico Arandora Star, silurato da un’unità della Marina tedesca nell’Oceano Atlantico il 2 luglio 1940. In occasione della Giornata nazionale, in tutti i luoghi pubblici e privati è osservato un minuto di silenzio dedicato ai 446 italiani periti nel naufragio dell’Arandora Star.
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