Il giudizio tecnico-discrezionale delle Commissioni nei concorsi pubblici e i limiti del sindacato giurisdizionale:

10 Set 2025
10 Settembre 2025

Il dott. Riccardo Renzi ha redatto una nota sul giudizio tecnico-discrezionale delle Commissioni nei concorsi pubblici e i limiti del sindacato giurisdizionale: riflessioni a margine della sentenza del
Consiglio di Stato, Sez. III, n. 7113/2025.

Italia_Ius_Il giudizio tecnico

Autorizzazione all’installazione di una stazione radio base: si devono preservare le norme in materia di pubblicità e di VINCA

10 Set 2025
10 Settembre 2025

Il TAR Palermo ha affermato l’illegittimità del provvedimento con il quale si autorizza l’installazione di un impianto radioelettrico senza che sia data alcuna forma di pubblicità all’istanza di autorizzazione sui canali istituzionali, in violazione degli obblighi di cui all’art. 44 d.lgs. 259/2003, cd. Codice delle comunicazioni elettroniche, che impongono un adempimento di natura sostanziale, volto ad assicurare trasparenza e partecipazione al procedimento da parte degli interessati, in un ambito sensibile quale quello dell’impatto ambientale, paesaggistico e sanitario degli impianti per le telecomunicazioni.

È illegittimo - sotto il profilo del difetto di istruttoria - il provvedimento con il quale si autorizza l’installazione di un impianto radioelettrico in caso di omessa attivazione della procedura di valutazione di incidenza ambientale (VINCA), trattandosi di un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi progetto possa avere incidenze significative, anche solo potenziali, singolarmente o congiuntamente ad altri piani, su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, in ragione degli obiettivi di conservazione dell’equilibrio ecologico del sito stesso.

Il richiamo al meccanismo del silenzio-assenso, quale modalità di acquisizione del parere VINCA, risultava inconferente nel caso in esame, in quanto non risultava dimostrato che la P.A. competente (ARPA o altro soggetto designato) fosse mai stato formalmente investita della relativa richiesta. In assenza di una formale richiesta indirizzata alla P.A. competente, non poteva dunque operare alcun meccanismo di silenzio-assenso, mancando l’elemento procedimentale essenziale da cui far decorrere i termini per la formazione del provvedimento tacito. Il silenzio-assenso invocato, infatti, si era eventualmente formato su un’istanza diversa, presentata ai sensi dell’art. 44 del Codice, avente ad oggetto esclusivamente la verifica del rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, ai sensi della l. 36/2001 e del d.P.C.M. 8 luglio 2003. Neppure poteva ritenersi sanato ex post il vizio procedimentale, essendo tale possibilità subordinata allo svolgimento di una compiuta istruttoria tecnica e all’acquisizione di una formale valutazione di compatibilità ambientale, elementi che, nel caso di specie, risultavano del tutto assenti.

Post di Alberto Antico – avvocato

Read more

Diritto di accesso agli atti in capo al consigliere comunale

10 Set 2025
10 Settembre 2025

Il Consiglio di Stato ha affermato che l’accesso del consigliere comunale a tutte le notizie e le informazioni in possesso del Comune e della Provincia e degli Enti dipendenti, utili all’espletamento del proprio mandato, garantito dall’art. 43 TUEL, pur avendo un’estensione più ampia di quello della l. 241/1990, non può sottrarsi alla regola del ragionevole bilanciamento, visto che i diritti fondamentali di pari rango si trovano nell’assetto costituzionale in un rapporto di integrazione reciproca, non ordinato su base gerarchica, per cui non è possibile individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri.

La necessità del bilanciamento del diritto di accesso del consigliere comunale con gli interessi contrapposti emerge dallo stesso art. 43, co. 2 TUEL, che esige che i dati richiesti siano utili all’espletamento del mandato e si pongano, quindi, in rapporto di strumentalità alle funzioni espletate, in modo da consentire al consigliere comunale di valutare - con piena cognizione - la correttezza e l’efficacia dell’operato della P.A., nonché esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio e promuovere tutte le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale.

Un’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata dell’art. 43, co. 2 TUEL, impone che i dati personali, che ricadono nella vita privata e familiare delle persone, possano essere comunicati al consigliere comunale, al fine di garantire l’espletamento del suo mandato e di assicurare, quindi, l’assetto democratico dell’ordinamento, solo qualora ciò sia effettivamente necessario. Pertanto, sebbene il consigliere comunale non abbia, in linea di principio, l’onere di motivare l’istanza di accesso, la richiesta dei dati personali di terzi, in particolare di minori, deve essere giustificata in base a specifiche esigenze connesse all’espletamento della carica che la P.A. deve valutare e bilanciare con la necessaria tutela della riservatezza degli interessati.

L’obbligo del consigliere comunale di attenersi al segreto, ai sensi della norma citata, comporta che i dati e le informazioni acquisite siano utilizzati esclusivamente per l’esercizio del suo mandato, vietandone qualsiasi uso privato, ma non tutela la riservatezza delle persone coinvolte nell’istanza di accesso, in quanto, proprio per la strumentalità del diritto di accesso in esame alla carica consiliare, le notizie possono essere utilizzate nel corso delle sedute del Consiglio comunale, la cui pubblicità ingenera il rischio della loro potenziale diffusione.

Post di Alberto Antico – avvocato

Read more

Le sanatorie devono essere interpretate come i contratti

09 Set 2025
9 Settembre 2025

Il Consiglio di Stato ha affermato che una tettoia adibita in via di mero fatto ad uso commerciale (sala ristorante) è da considerarsi abusiva qualora in base al titolo edilizio (concessione in sanatoria) l’area da destinare a locale commerciale sia un’altra, con diversa superficie, mentre quella di cui si controverte nel detto titolo edilizio sia qualificata quale “superficie accessoria”; parimenti abusivo deve intendersi il “parapetto” necessario per la fruizione del ristorante, non potendo ritenersi lo stesso ricompreso nel titolo edilizio, anche se non rappresentato nei relativi grafici di progetto, non coprendo detto titolo l’utilizzo dell’area in questione quale sala ristorante.
In questo senso, le tolleranze ex art. 34-bis d.P.R. 380/2001 non sono invocabili, in quanto tale disposizione ha un oggetto e una ratio diversi: essa, infatti, considera la valenza delle difformità minime di altezza, distacchi, cubatura, ecc. di un’unità immobiliare sotto il profilo del loro essere violazioni edilizie, mentre nel caso di specie il parapetto non rispettava i limiti minimi di altezza fissati ex lege per poter assolvere alla funzione di misura di sicurezza per le persone fisiche (clienti, dipendenti).
La pretesa di estendere il titolo edilizio (in sanatoria) a un’opera non ricompresa negli allegati grafici di progetto si pone in contrasto con il principio, elaborato in via giurisprudenziale, secondo cui si applicano agli atti amministrativi le regole interpretative previste dagli artt. 1362 ss. c.c. in materia di contratti, con preminenza del criterio dell’interpretazione letterale, senza attribuire a tali atti significati impliciti o inespressi, che contrasterebbero con il principio stesso di legalità.

Post di Alberto Antico – avvocato

Read more

Le tolleranze non servono per derogare alla normativa urbanistica ai fini del rilascio di un titolo edilizio

09 Set 2025
9 Settembre 2025

Il TAR Veneto ha ritenuto non applicabile, ai fini del rilascio di un titolo edilizio per un intervento ancora da realizzare, l’istituto delle tolleranze costruttive relativamente ad una norma urbanistica che stabiliva una superficie minima per l’apertura di un abbaino su un tetto.

Post di Alessandra Piola – avvocato

Read more

Plurime istanze di condono sullo stesso immobile

09 Set 2025
9 Settembre 2025

Il TAR Veneto rileva che è inammissibile la domanda di condono edilizio per un immobile, qualora sia in quel momento pendente una domanda di condono identica per lo stesso immobile.

Post di Alessandra Piola – avvocato

Read more

Demolizione e interesse pubblico

09 Set 2025
9 Settembre 2025

Il TAR Veneto ribadisce che l’ordinanza di demolizione non prevede, alla sua base, alcuna valutazione dell’interesse pubblico prevalente rispetto a quello privato, che non sia la necessità di ripristinare la legittimità violata; ciò giustifica anche un provvedimento emesso a decenni di distanza dalla realizzazione dell’abuso, nei confronti di un soggetto che non abbia alcuna responsabilità.

Post di Alessandra Piola – avvocato

Read more

Efficacia dell’ordine di demolizione a seguito della presentazione di un’istanza di sanatoria

09 Set 2025
9 Settembre 2025

Il TAR Veneto ha aderito a quell’orientamento giurisprudenziale per cui la presentazione di un’istanza di sanatoria non comporta l’inefficacia del provvedimento sanzionatorio (i.e., l’ordine di demolizione) pregresso, cosicché l’eventuale rigetto dell’istanza non richiede l’adozione di una nuova ordinanza di ripristino, ma ritorna in auge quella previamente adottata e solo temporaneamente divenuta inefficace.

Post di Alessandra Piola – avvocato

Read more

Princìpi utili in materia di interdittiva antimafia

08 Set 2025
8 Settembre 2025

Il Consiglio di Stato ha affermato che gli elementi posti a base dell’informativa antimafia non devono essere letti e interpretati in una visione atomistica e parcellizzata, ma nel loro insieme, così da avere un quadro complessivo, da cui si possano inferire dati di un possibile condizionamento della libera attività concorrenziale dell’impresa in un’ottica preventiva e non inquisitoria: da ciò l’autonomia tra la sfera dell’indagine penale e quella del procedimento amministrativo finalizzato al  provvedimento interdittivo.

Il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipica dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma che implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di infiltrazione mafiosa.

I tentativi di infiltrazione mafiosa e la tendenza a influenzare la gestione dell’impresa, quali presupposti per l’adozione dell’informazione antimafia, ai sensi dell’art. 84, co. 3 d.lgs. 159/2011, cd. Codice antimafia, delineano una fattispecie di pericolo, propria del diritto della prevenzione, finalizzata a prevenire un evento che, per la stessa scelta del legislatore, non necessariamente è attuale, o inveratosi, ma anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori.

Il pericolo – anche quello di infiltrazione mafiosa – è per definizione la probabilità di un evento e, cioè, l’elevata possibilità e non mera possibilità o semplice eventualità che esso si verifichi. Il diritto amministrativo della prevenzione antimafia non sanziona perciò fatti penalmente rilevanti, né reprime condotte illecite, ma mira a scongiurare una minaccia per la sicurezza pubblica, l’infiltrazione mafiosa nell’attività imprenditoriale, e la probabilità che siffatto “evento” si realizzi.

Il pericolo dell’infiltrazione mafiosa non può sostanziarsi in un sospetto della P.A. o in una vaga intuizione del giudice, ma deve ancorarsi a condotte sintomatiche e fondarsi su una serie di elementi fattuali, taluni dei quali tipizzati dal legislatore (es. art. 84, co. 4 del Codice antimafia), mentre altri, “a condotta libera”, lasciati al prudente e motivato apprezzamento discrezionale della P.A., che può desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 91, co. 6 del Codice, da provvedimenti di condanna non definitiva per reati strumentali all’attività delle organizzazioni criminali, unitamente a concreti elementi da cui risulti che l’attività di impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata.

Le sopravvenienze favorevoli all’interessato possono giustificare la richiesta di aggiornamento del provvedimento di interdizione antimafia, ma non possono inficiare la valutazione resa dalla P.A. sulla base di circostanze preesistenti, successivamente modificatesi. Peraltro, con riguardo alla rilevanza da attribuire alle risultanze dell’esito positivo del controllo giudiziario in sede penale, il Prefetto può utilizzare elementi preesistenti, ma non precedentemente rilevati, o meritevoli di una diversa valutazione in chiave preventiva, per cui l’interdittiva (la cui disciplina è comune alla fattispecie di diniego dell’iscrizione nella white list) può essere fondata sui medesimi elementi indiziari della precedente, giacché frutto di una nuova istruttoria e di un riesame del già ritenuto pericolo di condizionamento, che la P.A. può ritenere perdurante all’attualità.

Il carattere occasionale dei rapporti tra appartenenti alla impresa (soci o dipendenti) con ambienti della criminalità organizzata può consentire alla società di essere ammessa al controllo giudiziario, il cui buon esito consente all’impresa ad esso (volontariamente) sottoposta di continuare ad operare, nella prospettiva finale del superamento della situazione sulla cui base è stata emessa l’interdittiva.

I legami parentali possono legittimamente fondare la formulazione di un pericolo di infiltrazione, secondo un procedimento di inferenza logica, non in assoluto, ma in presenza di una serie di condizioni che colleghino la mera condizione parentale all’attività economica.

Nel caso di specie, era illegittimo il diniego di iscrizione alla white list per difetto di istruttoria e motivazione con riferimento alle conseguenze dei legami di parentela dei soci dell’impresa, non risultando dimostrato in quale misura il semplice legame (di parentela o spesso di affinità) potesse incidere sull’affidabilità dell’impresa stessa, rispetto ai tentativi di ingerenza gestionale da parte della criminalità organizzata.

Post di Alberto Antico – avvocato

Read more

Contributi pubblici e questioni di giurisdizione

08 Set 2025
8 Settembre 2025

Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che spetta al G.O. la controversia nella quale sia dedotta tra le parti di un programma di finanziamento pubblico di iniziative private, l’illegittimità di un provvedimento di recupero dei contributi pubblici erogati in dipendenza di tale programma, nel presupposto che quest’ultimo sia stato non attuato (in tutto o in parte) a causa di un mutamento del quadro normativo di riferimento che incide nelle modalità di spesa o di rendicontazione delle provvidenze.

Post di Alberto Antico – avvocato

Read more

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC