Il visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali

21 Feb 2026
21 Febbraio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che, in materia di rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali, l’elencazione delle professioni ordinistiche abilitate, risultante dal combinato disposto dell’art. 35, co. 3 d.lgs. 241/1997 e dell’art. 3, co. 3 d.P.R. 322/1998 ha carattere tassativo e non è suscettibile di estensione interpretativa a favore dei tributaristi, non organizzati in un ordine istituito per legge.

Il visto di conformità può avere un duplice valore legale: a) di attestazione della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione fiscale inviata all’amministrazione finanziaria con la documentazione a questo scopo presentata al professionista dal contribuente e la loro conformità alle disposizioni normative che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta e lo scomputo delle ritenute d’acconto (cd. visto leggero); b) di attestazione della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione (cd. visto pesante).

Post di Alberto Antico – avvocato

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Il cessionario di un credito verso il GSE

21 Feb 2026
21 Febbraio 2026

Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che la qualità di cessionario del credito verso il GSE, in assenza di voltura della convenzione, conferisce esclusivamente la legittimazione a ricevere i pagamenti, ma non quella a ricorrere avverso i provvedimenti di decadenza dagli incentivi, nella misura in cui essi incidano sul solo rapporto incentivante che lega il titolare dell’impianto ed il gestore.

Il GSE non ha l’obbligo di comunicare al cessionario del credito derivante dalla convenzione incentivante l’avvio del procedimento di verifica e di controllo ex art. 42 d.lgs. 28/2011, in quanto soggetto titolare di un mero interesse di fatto. Il cessionario non è destinatario di un effetto diretto del procedimento di verifica, ma solo di un effetto riflesso, e non vi è una previsione legale secondo cui debba intervenire.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Proposte migliorative nell’appalto pubblico di lavori

21 Feb 2026
21 Febbraio 2026

Il TAR Napoli ha affermato che, in materia di appalti pubblici di lavori, nella valutazione delle proposte migliorative, la valorizzazione del criterio di verifica qualitativa in luogo di quello quantitativo rientra nella ampia discrezionalità tecnica della Stazione appaltante, in quanto consente di apprezzare globalmente l’assonanza delle offerte in relazione all’opera nella quale si inseriscono. Tale scelta non è sindacabile nel merito, se conforme alle previsioni e criteri della lex specialis poiché, in quanto tale, non integrante un travisamento.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Se il Comune acquisisce una partecipazione societaria, anche indiretta

21 Feb 2026
21 Febbraio 2026

Il TAR Veneto ha affermato che, in base al combinato disposto degli artt. 8, co. 1 e 7, co. 1-2 d.lgs. 175/2016, quando una P.A., nella specie un Comune, acquisisce una partecipazione societaria, anche indiretta, è tenuta ad assolvere agli oneri di motivazione analitica di cui all’art. 5, co. 1-2 d.lgs. cit., con trasmissione della relativa delibera all’Autorità garante per la concorrenza e il mercato (AGCM o Antitrust) e alla Corte dei conti, ancorché detta partecipazione sia stata acquisita per il tramite di una propria società quotata. Ciò perché le PP.AA. possono essere socie, anche indirette, di società di capitali, di diritto comune o quotate, solo se e nella misura in cui dimostrino in modo analitico che tale partecipazione azionaria sia lo strumento necessario e conveniente per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Post di Alberto Antico – avvocato

sent. TAR Veneto n. 110-2026

Società a partecipazione pubblica e società a controllo pubblico

21 Feb 2026
21 Febbraio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che la nozione di società a partecipazione pubblica e quella di società a controllo pubblico non sono sovrapponibili, essendo differenti i presupposti normativi delle due figure. Infatti, è impossibile predicare la sussistenza di un controllo in ragione della semplice o mera partecipazione societaria, risultando necessari – in caso di controllo congiunto - atti o assetti che rendano concreto ed effettivo quel potere di controllo che è alla base della definizione di società a controllo pubblico ex art. 2, co. 1, lett. m d.lgs. 175/2016 che richiama un “potere”, da leggersi in correlazione alla precedente lett. b. Non è dunque sufficiente a tali fini una semplice sommatoria delle partecipazioni di soggetti pubblici, tale da esprimere la maggioranza del capitale sociale, ma occorrono piuttosto, in assenza di un controllo monocratico ex art. 2359 c.c., atti o accordi che vincolino i soggetti pubblici all’esercizio congiunto delle loro prerogative - così da rendere concreto ed effettivo un “potere” di controllo pubblico - o un comportamento concludente dei soci pubblici orientato in tal senso. Il mero computo numerico delle partecipazioni detenute dagli enti che si assumono – per questo – controllanti non è, ex se, indice del controllo. Una diversa affermazione rischierebbe di affidare la verifica del controllo al solo riscontro dell’ammontare delle partecipazioni, giungendo ad affermare la sussistenza di un controllo congiunto in ogni caso in cui tale sommatoria consenta, solo astrattamente, di poter conferire al gruppo un’influenza dominante. In sostanza, se il dato numerico è ex se significativo nel caso di dominanza solitario, lo stesso non è, necessariamente, tale in caso di pluralità di partecipazioni.

La nozione di controllo pubblico di cui alla succitata lett. m comprende sia il controllo solitario, sia il controllo congiunto, che si estrinseca nell'influenza dominante esercitata da più enti pubblici. Il controllo congiunto può avvenire anche mediante una concertazione tacita, frutto di comportamenti concludenti dei soci pubblici e non richiede necessariamente un patto parasociale espresso. Occorre pertanto valutare nel concreto la vicenda, verificando se emergano elementi in base ai quali affermare tale operare congiunto, potendosi ricorrere non solo alle prove dirette, ma anche alle prove indirette e, in particolare, ad indizi che – se gravi, precisi e concordanti – consentono di ritenere provata tale concertazione, senza dover ricorrere ad una presunzione di controllo derivante dalla partecipazione maggioritaria.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Approvato il Piano nazionale anticorruzione 2025

20 Feb 2026
20 Febbraio 2026

Si legge in un comunicato dell’ANAC (pubblicato in G.U., Serie generale n. 41 del 19.02.2026) che nel corso dell’adunanza del 28 gennaio 2026, il Consiglio dell’Autorità ha approvato con delibera n. 19 il Piano nazionale anticorruzione 2025. La delibera n. 19 del 28 gennaio 2026 è disponibile sul sito web dell’Autorità all’indirizzo:
https://www.anticorruzione.it/-/piano-nazionale-anticorruzione-2025

Post di Alberto Antico – avvocato

Principio di alternatività tra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario

20 Feb 2026
20 Febbraio 2026

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che, qualora il privato impugni con ricorso straordinario al Capo dello Stato un ammonimento del Questore, egli può in seguito legittimamente impugnare in sede giurisdizionale il provvedimento di diniego sull’istanza di revoca del decreto di ammonimento. Si tratta infatti di due sequenze autonome, perciò non trova applicazione il principio di alternatività di cui all’art. 8 d.P.R. 1199/1971, neppure in adesione a un’interpretazione estensiva ovvero con riferimento ai casi in cui, pur essendovi atti formalmente distinti, sussiste una connessione sostanziale in termini di pregiudizialità.

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Il commissario ad acta esercita un’attività di tipo giurisdizionale

20 Feb 2026
20 Febbraio 2026

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che il commissario ad acta ha natura di ausiliario del giudice (dal quale mutua ogni proprio potere e in vece del quale provvede) e l’adozione di provvedimenti da parte di questo trova il suo momento genetico nella sentenza, ai fini dell’effettività della tutela giurisdizionale. Pertanto, anche nell’adozione di provvedimenti in luogo della P.A., il commissario ad acta esercita un’attività di tipo giurisdizionale, assoggettata al controllo di merito sulle scelte fatte da parte del giudice dell’ottemperanza, in base al combinato disposto degli artt. 114, co. 6 e 134, co. 1, lett. a c.p.a.

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Inammissibile la revocazione della sentenza per contrasto con una pronuncia della Corte di giustizia dell’UE

20 Feb 2026
20 Febbraio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato l’inammissibilità del motivo di revocazione di cui all’art. 395, co. 1, n. 4 c.p.c., per erronea interpretazione, da parte del giudice nazionale, di una sentenza della Corte di giustizia dell’UE (CGUE). L’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione deve consistere in un’errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti di causa, tale da indurre il giudice a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale. L’eventuale violazione o scorretta applicazione dei principi espressi dalla CGUE integra invece un errore di diritto, non rilevante ai fini della revocazione.

È altresì inammissibile il motivo di revocazione di cui all’art. 395, co. 1, n. 5 c.p.c., per contrasto tra il giudicato nazionale ed una sentenza della CGUE. La revocazione per contrasto tra giudicati presuppone un conflitto tra giudicati sostanziali, ossia tra statuizioni che attribuiscano o neghino il medesimo bene della vita. La sentenza resa dalla CGUE, in sede di rinvio pregiudiziale, avendo natura interpretativa del diritto dell’Unione, non contiene accertamenti sostanziali sulla controversia, la cui definizione resta riservata al giudice nazionale.

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Legittimazione ad agire in giudizio dell’AGCM

20 Feb 2026
20 Febbraio 2026

Il TAR Veneto ha affermato che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM o Antitrust) è legittimata non solo ad impugnare innanzi al G.A., ai sensi dell’art. 21-bis, co. 1 l. 287/1990, gli atti amministrativi generali, i regolamenti e i provvedimenti di qualsiasi P.A. che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato; ma anche a proporre tutte le azioni previste dal diritto processuale amministrativo, ivi compresa l’azione avverso il silenzio, nel caso di inerzia o di rifiuto di una determinata P.A. di conformarsi al parere motivato emesso dall’AGCM ai sensi del successivo comma 2.

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sent. TAR Veneto n. 110-2026

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