Il cambio d’uso orizzontale
Il TAR Veneto ha affermato che, alla luce dell’art. 23-ter, co. 1-bis d.P.R. 380/2001, di fronte a una richiesta di cd. mutamento di destinazione d’uso orizzontale di una singola unità immobiliare, cioè all’interno della stessa categoria funzionale, gli elementi ostativi all’accoglimento possono derivare solo dagli strumenti urbanistici comunali, ai quali non è precluso fissare specifiche condizioni.
Il significato di quest’ultima locuzione è tratteggiato “con chiarezza” (sic) dalle Linee guida del MIT sulla cd. riforma Salva casa, pubblicate il 30 gennaio 2025.
A sua volta, la nuova formulazione dell’art. 42-bis l.r. Veneto 11/2004 risulta, da un lato, seppur con sfumature diverse, ribadire l’efficacia condizionante degli strumenti urbanistici (non necessariamente quelli vigenti alla data di entrata in vigore della legge), dall’altro, confermare l’ammissibilità del cambio d’uso orizzontale.
Nel caso di specie, anche se il P.I. comunale non ammetteva il cambio d’uso orizzontale, né l’ammetteva la variante al P.I. il cui iter non era concluso alla data di presentazione della richiesta del privato, tali atti pianificatori ponevano un divieto sprovvisto del requisito delle specifiche condizioni e, per l’effetto, il privato aveva diritto a che la sua istanza fosse giudicata sulla sola base della normativa statale (di favore).
Il TAR ha aggiunto che, se il Comune si fosse reso conto della cogenza di quest’ultima normativa rispetto alla propria variante al P.I., avrebbe potuto adeguare la variante stessa in sede di approvazione, per quanto riguardava l’area del privato istante, senza bisogno di ripubblicazione.
Post di Alberto Antico – avvocato

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