Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che nell’avvalimento di garanzia, avente ad oggetto i requisiti di capacità economico-finanziaria (quale il fatturato globale), il contratto non deve recare la puntuale indicazione di beni patrimoniali determinati, essendo sufficiente che emerga l’impegno dell’ausiliaria a mettere a disposizione la propria complessiva solidità finanziaria a presidio della P.A., vincolo rafforzato dal regime di responsabilità solidale ex art. 104, co. 7 d.lgs. 36/2023. La previsione di figure di supervisione amministrativa o contabile non muta la natura giuridica del contratto in avvalimento tecnico-operativo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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In una fattispecie in cui non vi era contezza dell’esatta conformazione di un immobile risalente agli anni Venti, dove l’abitabilità firmata dal Sindaco nel 1924 descriveva i luoghi in modo diverso dalla planimetria catastale del 1951, il TAR Veneto ha lodato il privato, per aver fornito quei concreti elementi a sostegno della propria tesi sulla realizzazione dell’intervento prima di una certa data, che il Comune non ha debitamente analizzato, privilegiando altri elementi incerti in ordine alla presumibile data della realizzazione dei manufatti ritenuti abusivi.
L’ordinanza di demolizione, pur non esigendo un particolare onere di motivazione, richiede tuttavia la compiuta descrizione delle opere abusive, la constatazione della loro esecuzione in assenza o difformità dal permesso di costruire e l’individuazione della norma applicata.
L’art. 9-bis, co. 1-bis d.P.R. 380/2001 si applica non soltanto agli immobili realizzati in un’epoca in cui non era necessario un titolo edilizio, ma anche a quelli per i quali esiste soltanto un principio di prova di un titolo edilizio, il cui originale o la cui copia non è più rintracciabile.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Una sentenza del TAR Veneto precisa che l’esistenza del vincolo cimiteriale nell'area nella quale è stato realizzato un manufatto abusivo, comportando l'inedificabilità assoluta, impedisce il rilascio della concessione in sanatoria ai sensi dell'art. 33, L. n. 47/1985, senza necessità di compiere valutazioni in ordine alla concreta compatibilità dell'opera con i valori tutelati dal vincolo.
Dalla lettura della sentenza sembra evincersi che la situazione sia diversa se la sanatoria riguardi un ampliamento nei limiti del 10%, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 338 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Per esaminare alcune questioni riguardanti un diniego di condono in area di vincolo cimiteriale, una sentenza del TAR Veneto va a toccare la figura dell'atto amministrativo implicito.
Nel caso in esame era stato emanato un permesso di costruire in sanatoria ed era stata presentata una C.I.L.A. per opere “minori” successive, con la conseguenza che ci si poteva aspettare che anche il condono edilizio avrebbe potuto avere un esito positivo.
La sentenza, dopo avere spiegato cos'è un atto amministrativo implicito, non ha ritenuto che esso si sia formato nel caso in esame.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che è legittima la previsione di un avviso pubblico che limiti l’accesso ai finanziamenti per interventi di prevenzione del rischio sismico alle sole isole minori marine, ove tale delimitazione sia coerente con le finalità dell’intervento e con le specifiche condizioni di rischio che connotano tali territori, quali l’interazione tra sismicità e ambiente marino e le difficoltà nei collegamenti e nei soccorsi.
È legittima l’esclusione delle isole lacustri dalla platea dei beneficiari di finanziamenti destinati alla prevenzione del rischio sismico nelle isole minori, qualora tale esclusione sia fondata sulla diversa articolazione dei rischi naturali e delle condizioni territoriali rispetto alle isole marine. Le isole marine sono caratterizzate dalla presenza del mare; insistono su un ambiente aperto, dinamico e instabile, che dà vita ad una pluralità di fattori di rischio che si sommano e si intrecciano con la pericolosità sismica, determinando scenari di danno potenzialmente complessi e sistemici. Le isole lacustri, al contrario, si collocano all’interno di bacini chiusi di acqua dolce, interamente circondati dalla terraferma e non collegati, nemmeno indirettamente, agli oceani e non sono, quindi, soggette a fenomeni quali mareggiate, correnti marine o tsunami e presentano un assetto idraulico e geologico sostanzialmente diverso.
Rientra nella discrezionalità della P.A., nell’ambito di un bando per l’erogazione di finanziamenti pubblici, la definizione della platea dei beneficiari mediante criteri territoriali, sindacabile dal G.A. solo in caso di manifesta irragionevolezza o incoerenza rispetto alle finalità dell’intervento.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 18 giugno 2026 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 164 del 17.07.2026), è stato definito il bando-tipo per l’attivazione da parte delle PP.AA. competenti degli incentivi alle imprese soggetti alla disciplina del d.lgs. 184/2025, cd. codice degli incentivi.
Il T.A.R. Torino ha accertato la responsabilità del Comune nell’aver rilasciato un pdc illegittimo, condannando poi l’ente a risarcire le spese per la demolizione dell’intervento edilizio medio tempore realizzato, atteso che il privato aveva fatto affidamento (in buona fede) sulla legittimità dello stesso. Il Collegio ha affermato che l’ente non aveva vagliato, prima di rilasciare il titolo abilitativo, se fosse stata violata la distanza di 10,00 metri tra pareti finestrate, che, nel caso di specie, era stata causata dalla sopraelevazione del tetto, come è stato poi accertato in sede civile, ove il pdc è stato disapplicato perché contra legem.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Una sentenza del TAR Veneto afferma che, pur registrandosi sulla questione controversa notevoli oscillazioni giurisprudenziali, il Collegio reputa necessario prendere atto dei più recenti pronunciamenti adottati sul punto del Giudice d’Appello, che pacificamente ammettono l’esistenza di un potere dell’ente locale di revocare e/o modificare le concessioni cimiteriali perpetue, trasformandole in temporanee.
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Il Consiglio di Stato ha affermato che, in materia di autorizzazione paesaggistica, la relazione paesaggistica redatta ai sensi del d.P.C.M. 12 dicembre 2005 non può essere limitata alla sola porzione di area materialmente interessata dall’intervento, ma deve rappresentare e considerare anche i beni culturali ricadenti nell’area vincolata e nel relativo “adeguato intorno”, desunto dal rapporto di intervisibilità esistente. Pertanto, la mancata indicazione di tali beni e della loro possibile interferenza visiva integra un difetto di istruttoria e comporta l’illegittimità dell’autorizzazione paesaggistica, a prescindere dall’esistenza di un autonomo vincolo indiretto sul bene culturale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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