La revocazione straordinaria
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha offerto utili principi in materia di revocazione straordinaria, ai sensi dell’art. 395, co. 1, nn. 1-2-3 c.p.c.
Post di Alberto Antico – avvocat
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha offerto utili principi in materia di revocazione straordinaria, ai sensi dell’art. 395, co. 1, nn. 1-2-3 c.p.c.
Post di Alberto Antico – avvocat
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, di fronte al motivo d’appello del privato che lamentava una carenza di motivazione del Comune sulle difese procedimentali da lui svolte dopo la ricezione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 sulla propria istanza di sanatoria edilizia, ha respinto il motivo invocando la fattispecie di non annullabilità ex art. 21-octies, co. 2 l. cit.
Si segnala però che il III periodo di quest’ultima norma recita: “La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’articolo 10-bis”.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha affermato che nelle gare pubbliche, e relativamente a quanto attiene alla valutazione delle offerte in sede di gara, il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione quando l’apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina della procedura, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico e articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione nell’ambito di un minimo e di un massimo, e da rendere con ciò comprensibile l’iter logico seguito in concreto nel valutare i singoli progetti in applicazione di puntuali criteri predeterminati, permettendo così di controllarne la logicità e la congruità: onde solo in difetto di questa condizione si rende necessaria una motivazione dei punteggi numerici.
Il G.A., adito in sede di legittimità in relazione a procedure comparative, deve astenersi dal censurare i criteri di valutazione, i pesi e i sub pesi elaborati dalla P.A., nonché la scelta degli elementi ai quali la stessa ha inteso dare risalto, tranne il caso in cui siano in contrasto con il diritto positivo ovvero abnormi.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha affermato che l’atto di appello, a pena di inammissibilità, non può limitarsi alla riproposizione degli argomenti dedotti in primo grado, bensì deve sempre contenere, accanto alla parte volitiva, una parte critica, a confutazione della sentenza impugnata, non trattandosi di un novum iudicium ma di una revisio prioris instantiae: a tal fine, pur non richiedendosi l’impiego di formule sacramentali, si esige comunque che l’appellante soddisfi l’onere specifico, che la norma pone a suo carico, di contestare l’iter argomentativo della sentenza gravata, che ponga il giudice di appello nelle condizioni di comprendere con chiarezza i principi, le norme e le ragioni per cui il giudice di prime cure avrebbe dovuto decidere diversamente.
Post di Alberto Antico – avvocato
Nel caso di specie, il Comune denegava una sanatoria affermando, tra gli altri motivi, che l’area oggetto di intervento ricade in zona C2 ove il rilascio della singola concessione deve essere preceduto dall’approvazione di un piano di lottizzazione convenzionato.
Il privato invocava il carattere già urbanizzato della zona.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha annullato il diniego di sanatoria, per non aver il Comune adeguatamente motivato su tale eccezione del privato.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ribadisce che l’inibitoria ordinaria di una SCIA è possibile entro 30 giorni dalla sua presentazione; successivamente, è possibile l’inibitoria in autotutela di tale titolo, che però deve avere i requisiti di cui all’art. 21-nonies l. n. 241/1990, inclusa l’esplicitazione dell’interesse pubblico alla base del provvedimento.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il T.A.R. Veneto afferma che, per inibire in autotutela una SCIA, occorre motivare la prevalenza dell’interesse pubblico rispetto all’affidamento del privato. Nel caso di specie, dato che l’intervento edilizio di ristrutturazione di un appartamento ottocentesco prevedeva di realizzare un numero maggiore di servizi igienici rispetto a quelli previsti dalle norme del Comune, modificando finanche, in modo abusivo, la destinazione d’uso dei locali (da abitazione ad attività ricettiva), il Collegio ha ritenuto sufficiente il riferimento al corretto uso del territorio ed alla salvaguardia della bellezza di Venezia.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il TAR Veneto ha affermato che la normativa in materia di contributo di costruzione applicabile in caso di SCIA alternativa al PdC è quella in vigore al momento della presentazione della SCIA stessa da parte del privato (e non quella del momento in cui spira il termine di cui all’art. 19, co. 3 l. 241/1990 in assenza di provvedimenti inibitori da parte del Comune).
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ribadisce che per il terzo, l’istanza di annullamento in autotutela deve essere presentata entro il termine rigido previsto dalla legge (nel caso di specie, si trattava ancora dei 18 mesi dall’adozione del provvedimento), altrimenti la situazione giuridica si consolida definitivamente. L’unica ipotesi esclusa è quella in cui il terzo abbia impugnato il diniego di autotutela per cui abbia fatto istanza; se il Giudice annulla, la P.A. torna ad avere il potere di agire in autotutela.
Il Giudice veneto fa così propria, anche per il permesso di costruire, la linea di ragionamento fornita dalla Corte Costituzionale per la SCIA edilizia.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Nel post del 14.11.2023 davamo atto che al Senato pendeva un emendamento alla legge di conversione del d.l. 145/2023, cd. decreto Anticipi, che mirava ad approvare un “condoncino edilizio” per le difformità edilizie realizzate prima del 30.01.1977.
Si segnala che la 5° Commissione (Bilancio) del Senato ha dichiarato tale emendamento improponibile, nella seduta n. 146 del 14/11/2023, valutazione confermata nella seduta n. 150 del 16/11/2023.
Verosimilmente l’improponibilità è stata dichiarata per estraneità dell’emendamento all’oggetto della discussione (cfr. art. 97, co. 1 Reg. Senato). Tale decisione del Presidente della Commissione è inappellabile (cfr. comma 3 art. cit.).
In effetti, la Corte costituzionale in plurime sentenze ha escluso la possibilità di inserire nella legge di conversione di un decreto legge emendamenti che fossero “del tutto estranei all’oggetto e alle finalità del testo originario”.
Il d.l. 145/2023 si occupa di pensioni, rinnovo dei contratti pubblici e disposizioni fiscali (Capo I), degli enti territoriali (Capo II), di investimenti e sport (Capo III), di lavoro, istruzione e sicurezza (Capo IV) … ma non di edilizia.
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