L’informazione antimafia

04 Lug 2025
4 Luglio 2025

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che è illegittima l’informazione antimafia motivata in ragione del rapporto di parentela con un soggetto imputato in un procedimento penale di associazione per delinquere di stampo mafioso, laddove non vengano forniti elementi in ordine alla concreta possibilità che detto soggetto, da tempo non più convivente con la persona destinataria dell’informativa, ne possa influenzare le scelte imprenditoriali.

L’informazione antimafia motivata in ragione di un patteggiamento ex art. 444 c.p.p. per il reato di bancarotta semplice, così derubricato rispetto alla contestazione di bancarotta fraudolenta, è illegittima sia in ragione di detta derubricazione, sia perché la cd. riforma Cartabia ha limitato l’efficacia extrapenale della sentenza di patteggiamento.

Quest’ultima novella legislativa incide necessariamente anche sulle disposizioni contenute nel Codice antimafia che disciplinano la documentazione antimafia, costantemente considerate dalla giurisprudenza quali “norme diverse da quelle penali”, perché disciplinano istituti di natura esclusivamente preventiva e non punitiva, per cui persino in riferimento a uno dei reati ritenuti ostativi (com’è quello ex art. 416-bis c.p.), ai sensi dell’art. 67, co. 8 d.lgs. 159/2011, la sentenza di patteggiamento non può (più) ritenersi equiparata alla sentenza di condanna.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Accertamenti in sede penale e documentazione antimafia

04 Lug 2025
4 Luglio 2025

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che, in tema di documentazione antimafia, la tutela giurisdizionale piena ed effettiva richiede un sindacato del G.A. completo e penetrante, che può estendersi sino al controllo dell’analisi dei fatti posti a fondamento del provvedimento, al fine di verificare se il potere discrezionale attribuito alla P.A. sia stato correttamente esercitato o presenti elementi di irragionevolezza o di erronea assunzione dei fatti storici.

Un fatto non sufficientemente provato in sede cautelare penale non può ritenersi accertato in sede di adozione dell’informazione interdittiva antimafia, altrimenti incorrendosi in un deficit sistemico di ragionevolezza dell’ordinamento giuridico inteso nel suo complesso. Si deve distinguere tra giudicato penale di merito e giudicato penale cautelare: il secondo non si forma alla stregua del principio di certezza «oltre ogni ragionevole dubbio», ma postula solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

La prova presuntiva nel giudizio amministrativo è quella tratta in via critica dal giudice mediante la valutazione degli elementi indiziari di cui dispone. Gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti, devono costituire una pluralità, essere specifici e conducenti, nonché risultare univoci tra loro (ossia nel loro significato inferenziale).

Gli accertamenti di fatto cristallizzati nelle sentenze penali fanno stato in qualsiasi altro processo ed anche nei procedimenti amministrativi, quale è quello volto ad emettere l’informativa antimafia.

Costituisce un insuperabile vulnus motivazionale del provvedimento prefettizio ancorare lo stesso a un provvedimento adottato dal giudice penale senza dar conto (e senza valutarli) degli ulteriori provvedimenti che siano stati adottati nell’ambito dello stesso procedimento (e sugli stessi fatti) in epoca antecedente all’adozione dell’informazione interdittiva antimafia.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Interdittiva antimafia e collaboratori di giustizia

04 Lug 2025
4 Luglio 2025

Nel caso di specie, nonostante un imprenditore avesse deciso di collaborare con l’Autorità giudiziaria e rendere, in procedimenti penali per fatti di mafia, dichiarazioni auto- ed etero-accusatorie, la Prefettura riteneva persistenti gli elementi fattuali per adottare l’informazione interdittiva antimafia.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana l’ha annullata.

La scelta collaborativa con lo Stato è idonea a segnare una soluzione di continuità con l’appartenenza all’organizzazione mafiosa e rende improbabile che il collaboratore di giustizia possa subire il rischio di essere inquinato dall’associazione criminale, che si presti a subire una contiguità soggiacente o sia affidabile per l’istaurazione di un rapporto di contiguità compiacente su iniziativa del sodalizio già denunciato all’autorità giudiziaria.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Contratti con la P.A., obbligo motivazionale, posizione del terzo non contraente

04 Lug 2025
4 Luglio 2025

Il TAR Catania ha affermato che l’obbligo generale di motivazione dell’atto amministrativo ex art. 3 l. 241/1990 non assume caratteri assoluti e indistinti, ma relativi, declinandosi diversamente alla luce della sua natura autoritativa o non autoritativa (art. 1, co. 1-bis l. cit.), del rapporto in cui si innesta e in ragione del destinatario cui è diretto.

L’intensità della motivazione della P.A. in tema di mantenimento o risoluzione del contratto di appalto, in caso di inadempimento della controparte contrattuale, assume una differente valenza nel caso in cui un terzo, con un’autonoma istanza, faccia valere l’autonomo e separato interesse alla risoluzione del contratto, ove funzionale alla riedizione della gara o allo scorrimento della graduatoria, poiché, in tale ipotesi, la P.A. è chiamata ad esercitare la propria discrezionalità amministrativa comparando plurimi e confliggenti interessi pubblici e privati.

La situazione giuridica soggettiva del terzo, estraneo al rapporto contrattuale tra Stazione appaltante e aggiudicatario, il quale proponga una domanda alla P.A. volta ad ottenerne la risoluzione per inadempimento al fine della riedizione della gara, assume la natura giuridica di interesse legittimo, pertanto la controversia va devoluta alla giurisdizione del G.A.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Incostituzionale la legge toscana che aveva tentato di fissare criteri e condizioni per le gare in materia di concessioni demaniali marittime

04 Lug 2025
4 Luglio 2025

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una legge della Regione Toscana, in quanto incidente sull’assetto concorrenziale del mercato balneare.

La legge toscana prevedeva specifici criteri e condizioni in base ai quali svolgere le procedure selettive per l’affidamento delle concessioni demaniali marittime, fra cui, in particolare, un criterio di premialità per la valutazione dei concorrenti, nonché modalità per la determinazione di un indennizzo a favore del concessionario uscente.

Anche se la disciplina delle concessioni balneari investe diversi ambiti materiali di competenza regionale, quest’ultima, allorché influisca sulle modalità di scelta del contraente e incida sull’assetto concorrenziale dei mercati in termini tali da restringere il libero esplicarsi delle iniziative imprenditoriali, deve cedere il passo alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Il Consiglio di Stato impone una lettura restrittiva della cd. compatibilità paesaggistica postuma ex art. 167 d.lgs. 42/2004

03 Lug 2025
3 Luglio 2025

Il Consiglio di Stato, in riforma di una sentenza del TAR Veneto, ha affermato che il comma 4 dell’art. 167 d.lgs. 42/2004, costituisce una norma eccezionale di stretta interpretazione, per cui l’interprete deve privilegiare la lettura più conforme al criterio di inestensibilità delle ipotesi di autorizzazione postuma e, nei casi dubbi, deve prediligere l’opzione che abbia per effetto quello di restringerne e non di ampliarne il campo di applicazione.

Nel caso di specie, la viabilità realizzata dal privato, che modificava radicalmente l’originaria “capezzagna” prima con superfici sterrate e poi con la pavimentazione e la realizzazione di cordoli laterali, in un’area soggetta a vincolo paesaggistico boschivo, non può rientrare nella manutenzione straordinaria.

La trasformazione in strada o in piazzale, con modifica tendenzialmente non reversibile dello stato dei luoghi, comporta una modifica del territorio e costituisce quindi nuova costruzione, per la quale occorre l’espresso titolo edilizio.

Il termine “manutenzione … straordinaria” è adoperato dall’art. 167 cit. in senso tecnico, proprio al fine di escludere dalla sanatoria paesaggistica tutti gli altri interventi edilizi di cui all’art. 3 d.P.R. 380/2001, come risulta confermato dal nuovo testo dell’art. 36-bis T.U. edilizia, introdotto dalla cd. riforma Salva casa, che ha aggiunto la sanatoria paesaggistica postuma in caso di parziali difformità dal titolo edilizio.

Il ripristino per gli interventi abusivamente realizzati in zona vincolata è espressamente previsto dalla legge sia dall’art. 167, co. 1 d.lgs. 42/2004, sia dall’art. 27 d.P.R. 380/2001.

Post del Dott. Ing. Mauro Federici

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Tolleranze costruttive e riforma Salva casa

03 Lug 2025
3 Luglio 2025

Il Consiglio di Stato ha affermato che la cd. riforma Salva casa (d.l. 69/2024, come convertito dalla l. 105/2024) che ha introdotto nell’art. 34-bis d.P.R. 380/2001 i commi 1-bis, 1-ter, 2-bis, 3-bis e 3-ter, in riferimento alle tolleranze costruttive ed esecutive, non può trovare applicazione rispetto ai provvedimenti adottati precedentemente alla sua  entrata in vigore; rimane peraltro salva la possibilità per il Comune di rivedere le proprie decisioni, rivalutando la domanda (di sanatoria) originaria alla luce delle novità introdotte da tale novella normativa.

Il mero superamento della soglia di tolleranza del 2%, applicabile ratione temporis, non risulta sufficiente a configurare una variazione essenziale, dovendo il Comune svolgere una verifica in concreto sulle particolarità delle opere abusive, al fine di evidenziare le ragioni per cui l’intervento difforme eseguito abbia comportato una variazione essenziale, meritevole di sanzione ripristinatoria.

Post di Alberto Antico – avvocato

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L’ordinanza di demolizione: motivazione e avviso di avvio del procedimento?

03 Lug 2025
3 Luglio 2025

Il TAR Catania ha affermato che l’ingiunzione alla demolizione non richiede una peculiare motivazione in punto di esistenza dell’interesse pubblico al ripristino essendo sufficiente la descrizione delle opere e il richiamo alla loro accertata abusività o difformità rispetto ai titoli conseguiti.

La vincolatività del provvedimento esclude la necessità della previa comunicazione di avvio del procedimento.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Ordinanza di demolizione impugnata al TSAP (con ricorso rigettato) dal titolare dell’area: il responsabile dell’abuso può fare opposizione di terzo?

03 Lug 2025
3 Luglio 2025

Nel caso di specie, il responsabile di un abuso edilizio in fascia di rispetto idraulica promuoveva un’opposizione di terzo avverso la sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) che rigettava l’impugnativa proposta dal proprietario dell’area.

Il TSAP ha affermato che all’opposizione di terzo proposta avverso le proprie sentenze, in sede di legittimità amministrativa nelle materie di cui all’art. 143 r.d. 1775/1933, sono applicabili, in forza del rinvio mobile contenuto nel successivo art. 208, le disposizioni (oggi) del codice del processo amministrativo (artt. 108 e 109) e, nei limiti della compatibilità, le norme del codice di procedura civile (artt. 404-406), in forza del rinvio esterno contenuto nell’art. 39 c.p.a., con riguardo ai presupposti soggettivi di legittimazione, alle condizioni di ammissibilità e ai termini perentori di proposizione.

L’opposizione di terzo ordinaria ex art. 108, co. 1 c.p.a. non può essere proposta né da colui che aveva l’onere di immediata impugnazione, in quanto direttamente leso dall’atto amministrativo, né dal cointeressato che, come tale, non ha la qualità di litisconsorte necessario né dall’avente causa o successore a titolo particolare di una delle parti del precedente giudizio che, a causa dei limiti soggettivi e dell’estensione soggettiva del giudicato, non può considerarsi estraneo allo stesso (salvo il caso dell’opposizione di terzo revocatoria di cui all’art. 404, co. 2 c.p.c. e all’art. 108, co. 2 c.p.a.).

L’ordinanza di demolizione di un manufatto edilizio abusivo, avente natura di sanzione reale, può essere legittimamente rivolta non solo al responsabile materiale dell’abuso, ma anche al proprietario o al detentore del bene, ancorché estranei alla sua realizzazione, qualora ne mantengano l’illecita permanenza sul suolo; tale potere sanzionatorio, fondato sull’obiettivo ripristino dell’ordine urbanistico violato, prescinde dall’accertamento della responsabilità soggettiva, operando in via ambulatoria nei confronti di chiunque abbia titolo o disponibilità sul bene abusivo.

Post di Alberto Antico – avvocato

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L’adozione “condizionata” di un PUA esclude in radice l’approvazione per silenzio-assenso

03 Lug 2025
3 Luglio 2025

Nel caso di specie, un Comune effettuava un’adozione condizionata di un PUA, in quanto la Giunta comunale specificava che “le questioni tecniche che il responsabile del servizio espone nel proprio parere, con riferimento alla documentazione di piano ed alla disponibilità delle aree non sono superate con la presente deliberazione ma potranno ed anzi dovranno essere analizzate e verificate nel corso dell’istruttoria tecnica”.

Il TAR Veneto ha affermato che, in disparte la questione della configurabilità di un’approvazione tacita del PUA in difetto dei presupposti sostanziali e dei requisiti di legge, sostenuta da una parte della più recente giurisprudenza, quanto sopra impedisce l’approvazione per silenzio-assenso.

Post di Alberto Antico – avvocato

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