Barriere architettoniche e immobili vincolati
Il TAR Veneto ha commentato l’art. 8 dell’all. B alla D.G.R.V. n. 1428 del 06.09.2011, secondo cui la relazione tecnica debba illustrare, tra l’altro, la conformità del progetto edilizio alla vigente disciplina sull’eliminazione delle barriere architettoniche, nonché riportare in modo dettagliato le motivazioni a base delle eventuali soluzioni alternative proposte ai sensi dell’art. 29 e quelle a base di eventuali richieste di deroga ai sensi degli artt. 27 e 28 (norme che disciplinano, rispettivamente, la deroga alle prescrizioni tecniche e la deroga per interventi sui beni sottoposti a vincolo di tutela o in aree soggette a vincolo paesaggistico).
Con riferimento alla deroga per gli interventi su beni soggetti a tutela, è prevista la possibilità di mettere in atto soluzioni che garantiscano almeno un livello di “accessibilità equivalente”, ovvero che ne migliorino le condizioni di accessibilità in modo che una persona con disabilità possa: a) muoversi anche se con l’aiuto di un accompagnatore o, nel caso di grandi aree, di mezzi ‘leggeri’ attrezzati; b) raggiungere solo alcune parti significative del bene o dell’area (concetto di visitabilità) e, per le restanti parti, avere la disponibilità di adeguati supporti informativi che permettano di conoscere e capire il medesimo; c) avere a disposizione idoneo materiale tattile e visivo, audioguide, etc. (facilitatori). (art. 4 lett. B e art. 29 D.G.R.V. cit., all. B).
La deroga è ammessa solo se il privato interessato presenti uno specifico progetto alternativo che risponda a dette caratteristiche, come prescritto dall’art. 7 d.m. 236/1989.
Post di Alberto Antico – avvocato
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