Concessione di servizi per l’affidamento dei servizi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale

16 Dic 2025
16 Dicembre 2025

Il Consiglio di Stato ha affermato che in tema di concessione di servizi per l’affidamento dei servizi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale a seguito di incidenti stradali o altri eventi sulle strade, è legittima la scelta della Stazione appaltante di individuare come criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dando rilevanza anche all’elemento tariffario, cui applicare il ribasso offerto, non rinvenendosi ostacoli normativi nel riconoscere all’Ente concedente la facoltà di pre-determinazione delle tariffe applicabili dal concessionario nei confronti dei terzi soggetti, fruitori del servizio (ricadendo peraltro l’onere relativo anche sui cittadini/utenti, gravati da eventuali aumenti dei premi assicurativi).

Post di Alberto Antico – avvocato

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Il silenzio-assenso sull’istanza di PdC si forma anche in caso di contrasto con la disciplina urbanistica

15 Dic 2025
15 Dicembre 2025

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede di parere su ricorso straordinario, ha affermato che, in base all’art. 20 d.P.R. 380/2001, le uniche cause ostative alla formazione del silenzio-assenso sull’istanza di rilascio del titolo edilizio nelle fattispecie ordinarie sono rappresentate dalla presenza di vincoli, a partire da quelli in materia ambientale, in relazione ai quali la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto l’operatività del principio di necessità di pronuncia esplicita. Pertanto, l’eventuale mancata conformità urbanistica dell’intervento oggetto dell’istanza non impedisce la formazione del silenzio-assenso che, in assenza di vincoli, è subordinata al solo requisito temporale.

Si segnala che la l. 182/2025 (in vigore dal 18.12.2025), novellando il comma 8 dell’art. 20 cit., ha esteso l’applicabilità del silenzio-assenso alle istanze di PdC a beneficio di immobili vincolati, qualora l’Autorità di tutela del vincolo si sia espressa favorevolmente.

Post di Alberto Antico – avvocato

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I monumenti nazionali (anche se dichiarati tali prima del d.lgs. 42/2004) sono beni culturali

15 Dic 2025
15 Dicembre 2025

Il Consiglio di Stato ha affermato che, ai sensi dell’art. 10, co. 3, lett. d d.lgs. 42/2004, che annovera tra i beni culturali “le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose”, un immobile dichiarato monumento nazionale in epoca antecedente al d.lgs. 42/2004, definito dal proprio vincolo come testimonianza della storia politica e militare italiana nonché dell’identità nazionale, deve essere considerato bene culturale.

La riconducibilità degli immobili dichiarati monumenti nazionali ai beni culturali è ulteriormente confermata dall’introduzione, ad opera dell’art. 6 l. 153/2017, di un nuovo inciso nella lett. d succitata, secondo cui “se le cose rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui all’articolo 13 può comprendere, anche su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale”.

La circostanza che anche i monumenti nazionali dichiarati in base ai regimi previgenti al d.lgs. 42/2004 siano sottoposti alla disciplina del Codice dei beni culturali e del paesaggio trova riscontro anche nell’art. 54, co. 1, lett. b d.lgs. cit., che contempla espressamente “gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all’epoca vigente”.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Princìpi utili in materia di VIA

15 Dic 2025
15 Dicembre 2025

Il Consiglio di Stato ha affermato che, come evincibile dall’art. 5, co. 1, lett. b-c d.lgs. 152/2006 (cd. Codice dell’ambiente), la valutazione di impatto ambientale (VIA) mira a stabilire, e conseguentemente a governare, in termini di soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di salvaguardia, gli effetti sull’ambiente di determinate progettualità, sussumibili nel concetto di impatto ambientale, che si identificano nella alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa, che viene a prodursi sull’ambiente, laddove quest’ultimo a sua volta è identificato in un ampio contenitore, costituito dal sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell’attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti.

Anche in considerazione della sua matrice europea (cfr. art. 3, direttiva n. 85/337/CEE e successive modifiche apportate dalla direttiva n. 97/11/CE), il procedimento di VIA mira ex ante a valutare gli effetti prodotti sull’ambiente da determinati interventi progettuali, al fine di proteggere la salute, migliorare la qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie, conservare la capacità di riproduzione dell’ecosistema, promuovere uno sviluppo economico sostenibile.

La VIA costituisce un giudizio sintetico globale di comparazione tra il sacrificio ambientale imposto e l’utilità socio economica procurata dall’opera medesima, tenendo conto anche delle alternative possibili e dei riflessi della cd. opzione zero. La stessa non si sostanza in un mero atto (tecnico) di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, venendo con essa esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico-amministrativo, con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi, pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico-sociale) e privati.

La previsione della durata di efficacia della VIA ex art. 25, co. 5 d.lgs. 152/2006 - riferita al termine minimo quinquennale che può essere graduato nel provvedimento in relazione alla tipologia di opere da realizzare e con la possibilità del soggetto interessato di presentare un’istanza documentata di proroga - non contrasta con alcuna disposizione eurounitaria, ma è coerente con le previsioni della dir. 2010/75/CE (applicabile alle discariche) e delle successive, da cui si evince l’attenzione riservata dal legislatore eurounitario sia all’adeguamento dei progetti e delle autorizzazioni alle migliori tecniche disponibili – necessariamente mutevoli nel tempo – sia in relazione all’evoluzione dei progetti.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Nel procedimento di VIA non si può applicare il silenzio-assenso tra Pubbliche amministrazioni

15 Dic 2025
15 Dicembre 2025

Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che al concerto del Ministero della cultura previsto dalla disciplina in materia di VIA di cui all’art. 25 d.lgs. 152/2006 (codice dell’ambiente) non è applicabile il cd. silenzio-assenso orizzontale di cui all’art. 17-bis l. 241/1990, trattandosi di un procedimento in cui le disposizioni del diritto dell’UE (in particolare, la dir. 2011/92/UE) richiedono l’adozione di provvedimenti espressi (cfr. art. 17-bis, co. 4 l. 241/1990).

Post di Alberto Antico – avvocato

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La decisione in materia di VIA è immediatamente lesiva

15 Dic 2025
15 Dicembre 2025

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che il provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) costituisce un atto autonomamente e immediatamente lesivo, impugnabile nel termine di legge sia in caso di esito negativo, sia in caso di esito positivo, con decorrenza dalla pubblicazione o dalla piena conoscenza dell’interessato. Ne consegue che, ove non venga tempestivamente impugnato il giudizio negativo di VIA, è inammissibile il successivo ricorso contro il diniego di concessione di derivazione idrica fondato su tale valutazione negativa, trattandosi di atto meramente consequenziale.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Momento di conoscenza del provvedimento

13 Dic 2025
13 Dicembre 2025

Il TAR Veneto ribadisce che il più sicuro modo di accertare la conoscenza di un titolo edilizio da parte di un terzo è l’esistenza dei lavori; in assenza di esso, e in presenza di un accesso agli atti, dev’essere quest’ultimo a essere posto come termine iniziale per la piena conoscenza, anche se – in ipotesi – dall’istanza di accesso si possa meramente dedurre che il terzo era a conoscenza in via generale del provvedimento.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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GenericitĂ  dei motivi

13 Dic 2025
13 Dicembre 2025

Il TAR Veneto ha considerato generico il motivo di diritto che non si soffermi – in materia di volumetrie Piano Casa – sulla correttezza dei calcoli, ma che si limiti a contestare tout court il calcolo medesimo, in via meramente apodittica.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Proporzionalità e ragionevolezza dell’atto amministrativo

13 Dic 2025
13 Dicembre 2025

Il TAR Veneto ricorda i contenuti dei due principii cardine dell’atto amministrativo, ossia quello di ragionevolezza e quello di proporzionalità: il primo postula la coerenza tra valutazione istruttoria e decisione amministrativa; il secondo evidenzia che tale decisione non deve essere più gravosa dello stretto necessario per ottenere il suo scopo.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Risarcimento del danno da illegittimo rigetto della proposta di variante urbanistica

13 Dic 2025
13 Dicembre 2025

Il Consiglio di Stato ha affermato che non spetta il risarcimento del danno da illegittimo rigetto della proposta di variante urbanistica, qualora l’annullamento sia dovuto a difetto di motivazione: l’annullamento per difetto di motivazione, lasciando il Comune libero di riesercitare il potere, non consente infatti formulare il giudizio di spettanza del bene della vita senza addentrarsi nel merito della scelta riservata alla P.A.

Né il risarcimento può essere riconosciuto come danno da perdita di chance, poiché tale posta risarcitoria afferisce a un differente tipo di danno e non può costituire un escamotage per sopperire alla mancata dimostrazione della spettanza del bene della vita: il danno da perdita di chance presuppone infatti l’incertezza sulla possibilità di conseguire il bene della vita, e finché la P.A. può esercitare il potere in senso favorevole al privato, il bene della vita è ancora conseguibile, sicché l’occasione non è definitivamente persa, ma, al contempo, non è possibile pretendere un risarcimento, se non dopo il suo riesercizio.

Post di Alberto Antico – avvocato

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