COMUNICATO Piano nazionale anticorruzione - Aggiornamento 2023 (24A00018) (GU n.9 del 12-1-2024) Nel corso dell'adunanza del 19 dicembre 2023, il Consiglio dell'Autorita' ha approvato con delibera n. 605 l'aggiornamento al PNA 2022. La delibera n. 605 del 19 dicembre 2023 e il testo dell'aggiornamento al PNA 2022 sono disponibili sul sito web dell'Autorita' all'indirizzo:
Segnaliamo una circolare del Ministero della Cultura (purtroppo non si riesce più a trovare la data e il numero con la firma digitale) sul concetto di "volume" ai fini della compatibilità paesaggistica, emesso sulla base di un parere dell'Ufficio Legislativo.
L’Ufficio Legislativo ha reso il proprio parere con la nota prot. n. 19133 del 19/07/2023.
Si legge nella circolare: "L'Ufficio Legislativo ha quindi concluso ritenendo il ricostruito orientamento maggioritario della giurisprudenza amministrativa maggiormente compatibile con le esigenze di tutela del paesaggio, per cui la nozione di volumi rilevanti ai sensi dell’art.167 comma 4 lett. a) del D.lgs. 42/2004 comprende qualsiasi nuova volumetria, inclusi i volumi tecnici, suggerendo quindi a questo Segretariato Generale di aggiornare l'interpretazione fornita con la circolare n.33/2009".
Il TAR Veneto ha affermato che sono considerati sempre ostativi alla compatibilità paesaggistica ex art. 167 d.lgs. 42/2004 quei lavori che determinino incremento di volumetria. In simili casi, la rilevanza paesaggistica è direttamente assegnata dal legislatore ed è, conseguentemente, preclusa ogni valutazione in concreto in ordine all’effettivo pregiudizio dagli stessi arrecato rispetto al bene paesaggistico tutelato.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. ricorda che le opere valutabili in termini di volume e/o superficie non possono ottenere la compatibilità paesaggistica e, quindi, devono essere demolite.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. ricorda le limitate ipotesi in cui è possibile condonare, ex l. 326/2003, un immobile ricadente in zona di vincolo paesaggistico.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. ricorda che, in base al cd. terzo condono edilizio, le opere ricadenti in zona di vincolo paesaggistico-ambientale possono essere sanate esclusivamente a determinate condizioni.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Come noto, spetta al privato dimostrare al Comune la cd. doppia conformità richiesta dall’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001. Nella stessa sentenza il Collegio si sofferma sui presupposti che devono sussistere per chiedere la cd. fiscalizzazione dell’abuso edilizio ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. Milano ricorda, da un lato, quando la P.A. può usucapire i beni privati e, dall’altro lato, quali sono gli obblighi facenti capo alla stessa in caso di acquisizione sanante, ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Nel caso di specie, un Comune impugnava il decreto regionale di approvazione della graduatoria degli interventi a valere sulla seconda tranche di risorse a disposizione della Regione Veneto per la messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole del PNRR, nella parte in cui non ha ammesso a contributo il progetto da lui proposto per un intervento di adeguamento/miglioramento sismico e contestuale efficientamento energetico della scuola primaria.
La non ammissione era motivata sulla base del cd. divieto di doppio finanziamento: quelle specifiche risorse del PNRR non potevano essere assegnate a progetti che avessero già beneficiato di un’altra forma di finanziamento.
Il TAR Veneto ha respinto il ricorso del Comune, offrendo chiarimenti sul menzionato divieto.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, il privato impugnava il provvedimento con cui il dirigente comunale respingeva la domanda volta ad ottenere la concessione di suolo pubblico per la costruzione di una fossa settica nel sottosuolo.
Il privato lamentava un vizio di incompetenza, poiché il dirigente, nel suo diniego, aveva eccepito che la fossa settica, per come progettata, avrebbe richiesto una costituzione di una servitù a carico del suolo demaniale: il privato ne ricavava che la competenza a decidere sull’istanza sarebbe allora spettata al Consiglio comunale.
Il TAR Veneto ha respinto l’eccezione.
Il dirigente esprimeva il proprio avviso su un’istanza che pur non ritualmente presentata era riferibile ad un’occupazione di suolo pubblico e non alla concessione di una servitù, pertanto il vizio di incompetenza dedotto non era fondato, essendo il dirigente l’organo competente a disporre sulle istanze di concessione di suolo pubblico.
Post di Alberto Antico – avvocato
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