5 Giugno 2025
In data 29 maggio 2025, pubblicavamo su Italiaius un post intitolato. "Interesse paesaggistico e installazione di impianti fotovoltaici: quando serve l’autorizzazione paesaggistica?".
A seguito delle riflessioni che ne sono conseguite, pubblichiamo una sintesi di quella che sembra una ragionevole risposta al quesito.
L'art. 7, co. 2 d.lgs. 190/2024 afferma che qualora gli interventi elencati all'allegato A (attività edilizia libera) insistano sui beni, sulle aree o sui siti di cui al primo periodo, nonché sulle aree sottoposte ad uno dei vincoli di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applica il regime della procedura abilitativa semplificata. Resta ferma l'osservanza della disciplina di tutela ambientale, idrogeologica e sismica, ivi compresa la necessità di acquisire gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla gestione del vincolo, in conformità alla legislazione vigente.
A sua volta l'art. 20, co. 4 l. 241/1990 afferma: "Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti".
Pertanto, a mio parere si deve ragionare secondo uno schema di cerchi concentrici:
- se il vincolo paesaggistico deriva dall'art. 136, co. 1, lett. c) d.lgs. 42/2004 - bellezze d'insieme - e l'intervento progettato non sia visibili dagli spazi esterni e dai punti di vista panoramici oppure, ai soli fini dell'installazione degli impianti fotovoltaici, le coperture e i manti siano realizzati in materiali della tradizione locale, si applica il comma 6 dell'art. 7 d.lgs. 190/2024, quindi NO autorizzazione paesaggistica;
- se il vincolo deriva dalla lett. b) e c) negli altri casi, si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 7 d.lgs. 190/2024, cioè serve l'autorizzazione paesaggistica ma con termini perentori e silenzio-assenso;
- in ogni altro caso di vincolo paesaggistico, per quanto sopra affermato, si usa la PAS.
In quest'ultimo caso, bisogna distinguere se il Comune è competente a rilasciare i provvedimenti paesaggistici:
- se sì, l'art. 8, co. 7 d.lgs. 190/2024 afferma che qualora, ai fini della realizzazione degli interventi soggetti a PAS siano necessari uno o più atti di assenso di cui al comma 4, lettera e) (cioè gli interessi qualificati ex art. 20, co. 4 l. 241/1990), che rientrino nella competenza comunale, il comune li adotta entro il termine di 45 giorni dalla presentazione del progetto, decorso il quale senza che sia stato comunicato al soggetto proponente un provvedimento espresso di diniego, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni. In caso di necessità di integrazioni documentali o di approfondimenti istruttori, il predetto termine di 45 giorni può essere sospeso ai sensi del comma 6, secondo e terzo periodo. In caso di mancata presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti entro il termine assegnato si applica il quarto periodo del comma 6;
- se no, l'art. 8, co. 8 d.lgs. 190/2024 afferma che qualora, ai fini della realizzazione degli interventi soggetti a PAS siano necessari uno o più atti di assenso di cui al comma 4, lettera e) (cioè gli interessi qualificati ex art. 20, co. 4 l. 241/1990), di PP.AA. diverse da quella procedente, il comune convoca, entro 5 giorni dalla data di presentazione del progetto, la conferenza di servizi di cui agli artt. 14 ss. l. 241/1990, con le variazioni individuate dal medesimo art. 8, co. 8.
Post di Alberto Antico - avvocato
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