Contributo erariale alle Unioni di Comuni e alle Comunità montane per i servizi gestiti in forma associata

09 Giu 2025
9 Giugno 2025

Con il decreto 23 maggio 2025 del Direttore centrale per la finanza locale del Ministero dell’interno (pubblicato in G.U., Serie generale n. 127 del 04.06.2025), è stata approvata la modalità di certificazione per assegnazione, nell’anno 2025, del contributo erariale alle Unioni di Comuni e alle Comunità montane per i servizi gestiti in forma associata.
Il testo del decreto è consultabile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-06-04&atto.codiceRedazionale=25A03202&elenco30giorni=false.

Post di Alberto Antico – avvocato

Riflessioni sulla nuova disciplina del mutamento di destinazione d’uso edilizio nella Regione Veneto

06 Giu 2025
6 Giugno 2025

L'avvocato Domenico Chinello, che sentitamente ringraziamo, ci invia una nota, che volentieri pubblichiamo, sul nuovo art. 42-bis, della L.R. del Veneto n. 11/2004, introdotto dall’art. 22 della L.R. n. 6/2025: "Riflessioni sulla nuova disciplina regionale del mutamento di destinazione d’uso edilizio".

Chinello_Il nuovo mutamento d'uso regionale degli edifici

Effettiva conoscenza e termine di impugnazione nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici: il T.A.R. Campania chiarisce il superamento della giurisprudenza “post-accesso”

06 Giu 2025
6 Giugno 2025

Il dott. Riccardo Renzi, che sentitamente ringraziamo, ci invia una nota , che volentieri pubblichiamo, su effettiva conoscenza e termine di impugnazione nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici: il T.A.R. Campania chiarisce il superamento della giurisprudenza "post-accesso" (TAR Campania, sez. IX, 29.5.2025 n. 4113).

Riccardo_Renzi_TAR Campania

Requisiti di partecipazione e discrezionalità amministrativa nel nuovo Codice dei Contratti: Commento alla Delibera ANAC n. 203/2025

06 Giu 2025
6 Giugno 2025

Il dott. Riccardo Renzi, che sentitamente ringraziamo, ci invia una nota , che volentieri pubblichiamo, su requisiti di partecipazione e discrezionalità amministrativa nel nuovo Codice dei Contratti: Commento alla Delibera ANAC n. 203/2025.

Riccardo_Renzi_Italiaius_Requisiti di Partecipazione e Discrezionalità Amministrativa nel Nuovo Codice dei Contratti

Atti consequenziali e presupposti nel calcolo dell’indennità di esproprio

06 Giu 2025
6 Giugno 2025

Il TAR Veneto rileva che è atto presupposto (immediatamente lesivo, e dunque da impugnare tempestivamente) il diniego dell’Autorità espropriante di attivazione del procedimento di costituzione dell’organismo tecnico per il calcolo dell’indennità di esproprio (art. 21, co. 3 T.U. Espropri): l’invio della documentazione alla Commissione provinciale espropri, al contrario, non costituisce una lesione autonoma, ma è atto consequenziale, che dunque non può essere censurato per vizi propri del suo atto presupposto.

Post di Alessandra Piola – avvocato

Read more

Improcedibilità del ricorso

06 Giu 2025
6 Giugno 2025

Il TAR Veneto ha ricordato che l’improcedibilità di un ricorso può essere pronunciata ove l’atto impugnato venga sostituito da un altro atto (avente pari forma), fondato su una nuova istruttoria e motivazione.

Post di Alessandra Piola – avvocato

Read more

Decadenza automatica delle prescrizioni urbanistiche in materia di aree di espansione

05 Giu 2025
5 Giugno 2025

Il TAR Veneto ricorda che la decadenza delle previsioni per le aree di espansione sottoposte a strumenti attuativi non approvati, è automatica una volta trascorsi cinque anni dall’entrata in vigore del piano. L’unico modo per impedire la suddetta decadenza è l’approvazione del piano attuativo; ad essa consegue la possibilità per il Comune di rizonizzare le aree medesime.

Post di Alessandra Piola – avvocato

Read more

Esenzione dal contributo di costruzione per il Piano Casa

05 Giu 2025
5 Giugno 2025

Il TAR Veneto ricorda che l’esenzione dal pagamento del contributo di costruzione in ipotesi di intervento ai sensi del cd. Piano Casa era prevista solamente per le ipotesi di fabbricati destinati – per almeno 42 mesi dal rilascio del certificato di agibilità – a prima casa di abitazione per il richiedente. È irrilevante peraltro la mancanza di una specifica autodichiarazione del privato, bastando aver richiesto la suddetta esenzione nel modello prestampato DIA.

Post di Alessandra Piola – avvocato

Read more

Serve l’autorizzazione paesaggistica per installare il fotovoltaico in un immobile con vincolo paesaggistico ex art. 142 d.lgs. 42/2004?

05 Giu 2025
5 Giugno 2025

In data 29 maggio 2025, pubblicavamo su Italiaius un post intitolato. "Interesse paesaggistico e installazione di impianti fotovoltaici: quando serve l’autorizzazione paesaggistica?".

A seguito delle riflessioni che ne sono conseguite, pubblichiamo una sintesi di quella che sembra una ragionevole risposta al quesito.

L'art. 7, co. 2 d.lgs. 190/2024 afferma che qualora gli interventi elencati all'allegato A (attività edilizia libera) insistano sui beni, sulle aree o sui siti di cui al primo periodo, nonché sulle aree sottoposte ad uno dei vincoli di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applica il regime della procedura abilitativa semplificata. Resta ferma l'osservanza della disciplina di tutela ambientale, idrogeologica e sismica, ivi compresa la necessità di acquisire gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla gestione del vincolo, in conformità alla legislazione vigente.

A sua volta l'art. 20, co. 4 l. 241/1990 afferma: "Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti".

Pertanto, a mio parere si deve ragionare secondo uno schema di cerchi concentrici:

- se il vincolo paesaggistico deriva dall'art. 136, co. 1, lett. c) d.lgs. 42/2004 - bellezze d'insieme - e l'intervento progettato non sia visibili dagli spazi esterni e dai punti di vista panoramici oppure, ai soli fini dell'installazione degli impianti fotovoltaici, le coperture e i manti siano realizzati in materiali della tradizione locale, si applica il comma 6 dell'art. 7 d.lgs. 190/2024, quindi NO autorizzazione paesaggistica;

- se il vincolo deriva dalla lett. b) e c) negli altri casi, si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 7 d.lgs. 190/2024, cioè serve l'autorizzazione paesaggistica ma con termini perentori e silenzio-assenso;

- in ogni altro caso di vincolo paesaggistico, per quanto sopra affermato, si usa la PAS.

In quest'ultimo caso, bisogna distinguere se il Comune è competente a rilasciare i provvedimenti paesaggistici:

- se sì, l'art. 8, co. 7 d.lgs. 190/2024 afferma che qualora, ai fini della realizzazione degli interventi soggetti a PAS siano necessari uno o più atti di assenso di cui al comma 4, lettera e) (cioè gli interessi qualificati ex art. 20, co. 4 l. 241/1990), che rientrino nella competenza comunale, il comune li adotta entro il termine di 45 giorni dalla presentazione del progetto, decorso il quale senza che sia stato comunicato al soggetto proponente un provvedimento espresso di diniego, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni. In caso di necessità di integrazioni documentali o di approfondimenti istruttori, il predetto termine di 45 giorni può essere sospeso ai sensi del comma 6, secondo e terzo periodo. In caso di mancata presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti entro il termine assegnato si applica il quarto periodo del comma 6;

- se no, l'art. 8, co. 8 d.lgs. 190/2024 afferma che qualora, ai fini della realizzazione degli interventi soggetti a PAS siano necessari uno o più atti di assenso di cui al comma 4, lettera e) (cioè gli interessi qualificati ex art. 20, co. 4 l. 241/1990), di PP.AA. diverse da quella procedente, il comune convoca, entro 5 giorni dalla data di presentazione del progetto, la conferenza di servizi di cui agli artt. 14  ss. l. 241/1990, con le variazioni individuate dal medesimo art. 8, co. 8.

Post di Alberto Antico - avvocato

Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche

05 Giu 2025
5 Giugno 2025

Con il decreto 8 maggio 2025 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (pubblicato in G.U., Serie generale n. 125 del 31.05.2025), è stata approvata la disciplina delle modalità operative e condizioni di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche.

Il testo del decreto è consultabile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-05-31&atto.codiceRedazionale=25A03188&elenco30giorni=true.

Le disposizioni relative al Fondo si applicano alle ipotesi previste dall’art. 26, co. 6-bis, 6-ter e 12 d.l. 50/2022 (come convertito dalla l. 91/2022), e in particolare:

- agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all’art. 54 d.lgs. 50/2016, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31.12.2021, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 01.01.2023 al 31.12.2025;

- agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro di cui al citato art. 54, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 01.01.2022 e il 30.06.2023 che non abbiano accesso al Fondo di cui all’art. 26, co. 7 d.l. 50/2022, con riferimento alle lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate dal direttore dei lavori, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 01.01.2023 al 31.12.2025;

- agli appalti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro di lavori di cui all’art. 54 cit. delle società del gruppo Ferrovie dello Stato, dell’ANAS S.p.a. e degli altri soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del d.lgs. 50/2016, limitatamente alle attività previste nel citato capo I e qualora non applichino i prezzari regionali, con riguardo ai prezzari dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui al primo periodo dell’art. 26, co. 2 d.l. 50/2022;

- ai contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall'ANAS S.p.a. in essere alla data di entrata in vigore del d.l. 50/2022, le cui opere siano in corso di esecuzione, per i quali si applica un incremento del 20% agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 01.01.2022 fino al 31.12.2025.

Post di Alberto Antico – avvocato

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC