Il Consiglio di Stato ha affermato che è legittima l’adozione di un’ordinanza di rimozione dei rifiuti ex art. 192, co. 3 del codice dell’ambiente, nei confronti dell’Agenzia del demanio, per culpa in vigilando, quale proprietaria di un’area espropriata per pubblica autorità e beneficiaria dell’espropriazione, anche se sia avvenuta la formale immissione in possesso in favore di un altro soggetto quale autorità espropriante, comportando detta immissione la mera certificazione del passaggio di proprietà delle aree dall’espropriato al beneficiario dell’espropriazione, senza implicare alcuna materiale apprensione o presa di possesso delle aree stesse da parte dell’autorità espropriante. Né la disponibilità dell’area in favore dell’autorità espropriante può essere desunta dalla circostanza che questa abbia predisposto il piano di caratterizzazione, al solo fine di accertare il livello di contaminazione presente sull’area, effettuando le conseguenti comunicazioni alle PP.AA. competenti, ai sensi dell’art. 245, co. 2 del codice dell'ambiente.
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Con il d.P.C.M. 11 febbraio 2026 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 88 del 16.04.2026), sono state individuate le categorie di beni e di servizi e delle soglie al superamento delle quali le PP.AA. ricorrono a Consip s.p.a. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure.
Il TAR Salerno ha affermato che la convenzione connessa a un piano di insediamento produttivo (PIP), pur non essendo formalmente qualificabile come urbanistica, ha natura sostanziale di accordo sostitutivo ex art. 11 l. 241/1990, in quanto incide sul provvedimento amministrativo cui è collegata, cosicché le controversie relative alla sua esecuzione, inclusi la risoluzione per inadempimento e il risarcimento del danno, rientrano nella giurisdizione esclusiva del G.A. ex art. 133, co. 1, lett. a, n. 2 c.p.a.
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Il Consiglio di Stato ha affermato che, in tema di obblighi di bonifica, nel caso di specie connessi alla cd. gestione post mortem di una discarica, la curatela fallimentare, la quale ha la custodia dei beni del fallito, non può andare esente da responsabilità, con la precisazione che eventuali atti di dismissione dei beni, ancorché legittimamente adottati ai sensi dell’art. 104-ter r.d. 267/1942 (oggi sostituito dal d.lgs. 14/2019), devono essere considerati come meri atti privatistici, non dismissivi della responsabilità di diritto pubblico.
In tema di obblighi di bonifica gravanti sulla curatela fallimentare, quest’ultima assume la detenzione dei beni del fallito ipso iure, al momento della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento. La rinuncia consiste nella dismissione della liquidazione dello stesso e produce l’effetto della perdita, da parte della società fallita, della legittimazione a disporre dei propri beni, al fine di salvaguardare le ragioni dei creditori.
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Il TAR Veneto ha affermato che l’obbligo cui si riferisce l’art. 2932 c.c., quale presupposto per il conseguimento di una sentenza costitutiva che produca gli effetti del contratto non concluso, può configurarsi non solo nelle ipotesi di contratto preliminare non seguito da quello definitivo, ma anche in qualsiasi altra ipotesi dalla quale sorga l’obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto, sia in relazione ad un negozio unilaterale, sia in relazione ad un atto o ad un fatto dai quali detto obbligo possa sorgere ex lege.
Pacifica è l’applicabilità dell’azione ex art. 2932 c.c. agli obblighi derivanti dalle convenzioni urbanistiche.
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Il TAR Veneto ha affermato che spetta al G.A. conoscere della domanda di accertamento dell’inadempimento all’obbligo di trasferimento delle aree di cui alle convenzioni di lottizzazione, nonché della consequenziale richiesta della pronuncia costitutiva ai sensi dell’art. 2932 c.c.
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Con il comunicato pubblicato in G.U., Serie generale n. 83 del 10.04.2026, si è reso noto che sul sito web istituzionale dell’ENAC, è stato pubblicato il regolamento per la tutela del territorio dal rischio generato dalle attività aeronautiche (ex art. 707, co. 5 e art. 715 del codice della navigazione), adottato con delibera del consiglio di amministrazione n. 15/2025 del 24 marzo 2025.
Con la l. 20 aprile 2026, n. 50 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 91 del 20.04.2026), in vigore dal 21.04.2026, è stato convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 19 febbraio 2026, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR e in materia di politiche di coesione.
Con il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 2 aprile 2026 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 87 del 15.04.2026), è stato approvato l’adeguamento del decreto del 30 settembre 2022 ai nuovi regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Il Consiglio di Stato ha affermato che i casi riportati all’art. 149 d.lgs. 42/2004 come non necessitanti di autorizzazione paesaggistica costituiscono un’esemplificazione non tassativa delle relative ipotesi, come dimostrato dall’uso dell’avverbio «comunque» che figura al comma 1 art. cit., che sta a significare – in stretto legame logico con le disposizioni dell’art. 146, co. 1-2 d.lgs. 42/2004 – che gli interventi elencati sono in sostanza esclusi dall’autorizzazione paesaggistica non già perché “esonerati” da essa con una norma eccezionale, bensì perché irrilevanti sul piano paesaggistico, in quanto insuscettibili anche in astratto di arrecare pregiudizio ai valori paesaggistici protetti.
Le elencazioni contenute agli allegati A e B al d.P.R. 31/2017, recanti rispettivamente (altri) casi di interventi non necessitanti di autorizzazione paesaggistica, oltre quelli riconducibili all’ambito dell’art. 149 d.lgs. 42/2004, e casi in cui l’autorizzazione paesaggistica segue un procedimento semplificato, hanno portata esemplificativa. In tal senso, l’installazione di “recinzioni” e di “cancelli” non è soggetta ad autorizzazione semplificata per il solo fatto che figura nell’allegato B, essendo necessario valutarne l’effettivo impatto sul territorio. Trattasi di una valutazione autonoma rispetto a quella di rilevanza edilizia, richiesta al fine di ampliare i casi (egualmente non tassativi) di edilizia “libera” di cui all’art. 6 d.P.R. 380/2001. Nella stessa logica, il fatto che l’Allegato A menzioni solo la manutenzione delle recinzioni e non la loro installazione, non implica che non se ne possa mai valutare l’effettiva finalizzazione all’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale, che ai sensi dell’art. 149, co. 1, lett. b d.lgs. 42/2004 comporta l’irrilevanza sotto il profilo paesaggistico. Non appare affatto implausibile, infatti, che in particolari contesti territoriali l’apposizione di recinzioni risponda ad esigenze di tutela delle colture in atto (nella specie, i vigneti), giusta la presenza in zona di fauna selvatica potenzialmente pericolosa per le stesse.
Nell’ambito dei procedimenti per il rilascio di titoli edilizi, la diversa finalità di atti facenti capo a distinte articolazioni organizzative dello stesso Comune (segnatamente, l’ufficio tributi da un lato e quello competente per urbanistica-edilizia, dall’altro), non ne giustifica la contraddittorietà. Tale intrinseca contraddittorietà può risolversi nella violazione dell’art. 1, co. 2-bis nonché dell’art. 6 l. 241/1990, afferente i compiti del responsabile del procedimento.
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