Con la l. 1° aprile 2026, n. 48 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 87 del 15.04.2026), in vigore dal 30.04.2026, sono state approvate l’integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall’Associazione della Croce Rossa italiana (CRI) e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell’Associazione della CRI ausiliari delle Forze armate, una delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell’Associazione della CRI ausiliari delle Forze armate e una delega al Governo per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia di ordinamento militare. La l. 48/2026 è consultabile al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/04/15/26G00065/sg.
Il Consiglio di Stato ha affermato che l’annullamento da parte della P.A. del provvedimento impugnato in primo grado in esecuzione di una ordinanza cautelare di cd. remand, senza riconoscere al ricorrente, in via definitiva e con effetto retroattivo, il bene della vita, non determina la cessazione della materia del contendere, alla quale è ostativa la natura interinale e provvisoria della tutela cautelare, che impedisce la formazione di un giudicato in senso tecnico.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Catania ha affermato che, ai fini dell’esperibilità del giudizio di ottemperanza, il decreto ingiuntivo non è equiparabile ad una sentenza passata in giudicato ex art. 112, co. 2, lett. c c.p.a. allorquando il G.O. ne abbia dichiarato l’esecutività ai sensi dell’art. 647 c.p.c., assimilando l’opposizione tardiva alla mancata opposizione, e, contestualmente, abbia ordinato la prosecuzione del giudizio ai fini della definitiva decisione sull’interposta opposizione, in contraddizione con l’art. 647, co. 2 c.p.c.
A fronte della pendenza del giudizio di opposizione, il G.A. non può affermare la valenza “pro giudicato” del decreto ingiuntivo e deve, pertanto, dichiarare inammissibile l’azione per l’ottemperanza eventualmente proposta.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nella fattispecie, si accertava che l’ingresso di un locale non avveniva direttamente dalla strada o da una pubblica via, ma richiedeva l’attraversamento di una serie di aree private: prima una grata di aerazione e un ciottolato appartenenti a un condominio, poi il dehors di un ristorante, infine occorreva scendere una rampa di scale che conduceva al locale, situato interamente al piano interrato sotto il medesimo ristorante; inoltre, nei momenti di contestuale apertura del ristorante e del locale e, quindi, di fruizione del dehors da parte dei clienti del primo, la visibilità dell’ingresso del locale risultava del tutto preclusa.
Il Consiglio di Stato ha affermato che è legittima la sospensione dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande qualora le vie di accesso e di uscita al locale non risultino integralmente visibili e direttamente sorvegliabili come richiesto dall’art. 1 del decreto del Ministero dell’interno n. 564 del 17.12.1992, per finalità di pubblica sicurezza. La frapposizione di strutture o aree private appartenenti ad altri esercizi che impediscano la visibilità dell’accesso o d’uscita comporta la mancanza del requisito della sorvegliabilità per finalità di pubblica sicurezza.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che, in materia elettorale, la giurisdizione non è di diritto oggettivo, né concerne la tutela di diritti soggettivi perfetti, ma si basa, anche al fine di contemperare tutti gli interessi in conflitto, sul principio di certezza dei rapporti di diritto pubblico, sicché i poteri del giudice sono esercitabili nell’ambito costituito dall’oggetto del giudizio, così come delimitato dal ricorrente attraverso la tempestiva indicazione degli specifici vizi di cui sono affette le operazioni elettorali e, conseguentemente, l’atto di proclamazione degli eletti che le conclude.
Nel giudizio elettorale il principio di strumentalità delle forme rende rilevante, a fronte di un’eventuale violazione di previsioni formali, l’accertamento della compromissione della volontà del corpo elettorale. Pertanto, la deduzione dell’omessa o inesatta verbalizzazione dei dati non può giustificare la declaratoria di annullamento o rinnovazione delle operazioni elettorali, allorché non si denunci e dimostri anche la concreta irregolarità nella conduzione delle operazioni di voto, e in quanto da simili irregolarità non derivi alcun pregiudizio di livello garantistico o alcuna compressione della libera espressione del voto, tale da compromettere l’accertamento della volontà del corpo elettorale.
Nel caso di specie, si è ritenuto che le asserite irregolarità, riferite alle elezioni del Consiglio dei delegati di un consorzio di bonifica, attinenti alla mancata redazione di una ricevuta di consegna del materiale elettorale (dopo l’effettuazione degli scrutini da parte dei seggi), senza alcuna allegazione di manomissioni o alterazioni dei plichi e dei voti in essi contenuti e alla presenza nell’Adunanza dei Presidenti (volta alla proclamazione degli eletti) di persone non legittimate - che avevano meramente assistito alle operazioni di semplice lettura dei verbali redatti dai componenti delle singole sezioni elettorali - non potessero inficiare il risultato elettorale.
Nelle controversie in materia di elezioni amministrative la giurisdizione è ripartita tra il G.A. e il G.O. in relazione al criterio di riparto del doppio binario, in rapporto, cioè, alla consistenza della situazione giuridica di diritto soggettivo o di interesse legittimo della quale si chiede la tutela, atteso che la giurisdizione amministrativa in materia di contenzioso elettorale non è esclusiva. Spettano pertanto al G.O. le controversie aventi ad oggetto i diritti di elettorato attivo o passivo, senza che tale giurisdizione venga meno per il fatto che la questione relativa alla sussistenza o no dei diritti suddetti sia stata introdotta mediante l’impugnazione del provvedimento di proclamazione o di convalida degli eletti, laddove la decisione non verta sull’annullamento dell’atto amministrativo impugnato, bensì direttamente sul diritto soggettivo perfetto inerente all’elettorato attivo o passivo.
Laddove venga impugnato l’atto di proclamazione degli eletti, deducendo che il difetto di elettorato attivo e/o passivo di taluni soggetti avrebbe portato ad un diverso risultato, investendo il petitum sostanziale immediato i risultati delle operazioni elettorali, in vista delle loro reiterazione, la giurisdizione appartiene al G.A., essendo fatto valere l’interesse legittimo alla correttezza delle operazioni elettorali, rispetto al quale la sussistenza del diritto di elettorato attivo e/o passivo va accertata in via incidentale ex art. 8 c.p.a.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Con il d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 86 del 14.04.2026, Suppl. ordinario n. 14), in vigore dal 29.04.2026, è stata data attuazione alla delega di cui all’art. 19 l. 21/2024, per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal d.lgs. 58/1998 (cd. TUF) e di quelle in materia di società di capitali contenute nel codice civile, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento.
Il d.lgs. 47/2026 è consultabile al seguente link:
Si segnalano in particolare gli artt. da 1 a 7 d.lgs. cit., che introducono profonde modifiche al TUF; nonché l’art. 9 d.lgs. cit., che riscrive diversi articoli del codice civile in materia di società di capitali.
Si allega un prospetto delle modifiche al codice civile apportate dalla riforma.
Con la l. 10 aprile 2026, n. 49 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 90 del 18.04.2026), in vigore dal 19.04.2026, è stato convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 20 febbraio 2026, n. 21, recante misure urgenti per la riduzione del costo dell’energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico.
Il T.A.R. Veneto ricorda i poteri inibitori del Comune relativamente alla SCIA, ricordando l’evoluzione normativa dell’istituto.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha analizzato la differenza tra il comma 2 e il comma 2-bis dell’art. 24 l.r. Veneto 27/2003.
Il comma 2, che disciplina la localizzazione di opere pubbliche in difformità agli strumenti urbanistici comunali, prevede espressamente che per tale procedura si applichino in ogni caso le procedure di deposito e pubblicazione previste dalla vigente normativa in materia di urbanistica; invece, un’analoga previsione non è inserita nel comma 2-bis, che prevede una procedura semplificata in deroga all’iter ordinario, per la quale il Consiglio comunale è chiamato ad approvare, con un unico atto, la variante in modifica allo strumento urbanistico.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che la riattivazione di una sede farmaceutica, da tempo vacante, non incide su alcuna posizione giuridica dei titolari delle farmacie limitrofe, poiché il mero interesse alla conservazione della clientela costituisce un interesse di fatto, privo di tutela, e non un interesse giuridicamente qualificato derivante dalla pianta organica.
Post di Alberto Antico – avvocato
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