Individuate le Autorità delegate per la VINCA

14 Mag 2025
14 Maggio 2025

Con la D.G.R.V. n. 438 del 22.04.2025 (pubblicata nel B.U.R. n. 59 del 09.05.2025), sono state individuate le Autorità delegate per la Valutazione d’Incidenza Ambientale (VINCA) riportate negli Allegati A, B e C nonché i relativi livelli di valutazione, in attuazione dell’art. 15 l.r. Veneto 27 maggio 2024, n. 12 e del Regolamento regionale n. 4/2025.

La D.G.R.V. è disponibile al seguente link:

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=554549.

Il provvedimento identifica quattro tipologie di enti che potranno esercitare le funzioni di valutazione ambientale:

  • Unioni Montane: l’Unione Montana Agordina, Centro Cadore, Comelico, del Grappa e Pasubio-Piccole Dolomiti potranno occuparsi della valutazione preliminare (Livello I) per i siti Natura 2000 presenti nei loro territori di competenza.
  • Soggetti Gestori dei siti Natura 2000 e dei Parchi e Riserve naturali: questi enti gestiranno le procedure VINCA per i siti della rete Natura 2000 a loro assegnati o ricadenti nel territorio di loro competenza.
  • Veneto Agricoltura (AVISP): l’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario avrà competenza su specifici siti della rete Natura 2000 indicati negli allegati del provvedimento.
  • ARPAV: anche l’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto si occuperà di specifici siti, come dettagliato nell’allegato C della delibera.

Nonostante la delega di numerose competenze, la Regione Veneto continuerà a esercitare le funzioni VINCA in alcuni ambiti strategici:

  • Nelle procedure di VIA e VAS in cui è autorità competente
  • Per i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e le misure di compensazione in caso di valutazione negativa
  • In tutte le ipotesi non specificamente delegate che richiedano Valutazione d’Incidenza
  • Attraverso l’AVEPA per le concessioni di aiuti previsti dal Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale, limitatamente alla valutazione preliminare.

Le autorità delegate sono state individuate al termine di un processo di verifica articolato in tre fasi: ricognitiva, selettiva e attributiva. La Direzione Valutazioni ambientali, Supporto giuridico e Contenzioso della Regione ha accertato il possesso dei requisiti tecnico-scientifici necessari per il corretto assolvimento delle procedure VINCA.

È interessante notare che le verifiche per le amministrazioni provinciali e la Città metropolitana di Venezia sono ancora in corso, quindi ulteriori autorità delegate potranno essere individuate con successivi provvedimenti.

In fase di prima applicazione, la Regione Veneto promuoverà azioni di supporto e collaborazione a favore delle autorità delegate per facilitare la messa a regime della delega, anche avvalendosi dei propri Enti Strumentali, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione regionale.

Questo nuovo assetto rappresenta un passo importante verso una gestione più capillare e specializzata delle procedure di valutazione ambientale sul territorio veneto, garantendo una maggiore efficienza nell’applicazione delle normative a tutela della biodiversità nei siti della rete Natura 2000.

Post di Daniele Iselle

Chiedete al SUAP ciò che è del SUAP

14 Mag 2025
14 Maggio 2025

Il Consiglio di Stato ha affermato che lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) costituisce l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva ed è chiamato a fornire, altresì, una risposta in luogo di tutte le PP.AA. comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all’art.14-quater, co. 3 l. 241/1990.

Il SUAP ha una sorta di competenza trasversale che, pur non sostituendosi a quelle delle varie PP.AA. coinvolte nel procedimento, ha un rilievo autonomo, fungendo da unico canale informativo sia verso le PP.AA. che verso i soggetti istanti ed emette il provvedimento finale sulla base dei pareri delle PP.AA. competenti sui vari aspetti, senza che ciò alteri il sistema delle competenze.

È inconfigurabile un’istanza rivolta al SUAP al di fuori del perimetro procedimentale di sua competenza, e, pertanto, è inidonea a far sorgere, a carico della P.A., l’obbligo di conclusione mediante provvedimento espresso.

Nel caso di specie, il procedimento attivato dal richiedente aveva quale unico destinatario l’Ufficio edilizia del Comune, cui l’interessato si era rivolto, come per legge, per il tramite del suo SUAPE mediante inserimento nel sistema di una mera CILA, mentre nulla aveva inteso richiedere per la parte paesaggistica, sicché in alcun modo lo Sportello unico avrebbe potuto essere chiamato a rispondere della mancata attivazione di un endo-procedimento mai avviato, perché ritenuto non necessario dal richiedente con le dichiarazioni contenute nella pratica. Pertanto, non essendo stato avviato alcun procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, non vi era ragione di comunicarne il rigetto, salvo nell’ottica della risposta di cortesia.

A fronte di un’istanza rivolta allo Sportello unico al di fuori dai casi di sua competenza non sussiste alcun obbligo di concludere il procedimento e di rispettare le regole di partecipazione di cui agli artt. 7 e 10-bis l. 241/1990, essendo irrilevante che la P.A. cui è riferibile l’istanza si raccordi direttamente con l’interessato.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Divieto di cambio di destinazione d’uso per gli alberghi di Sottomarina

14 Mag 2025
14 Maggio 2025

Il TAR Veneto ha affermato la legittimità del P.I. di Chioggia, nella parte in cui impedisce il mutamento della destinazione d’uso delle strutture ricettive esistenti a Sottomarina.

In una determinata zona omogenea sono possibili una o più destinazioni d’uso, a seconda di ciò che è previsto dalla strumentazione urbanistica di un determinato Comune, in coerenza con la finalità cui una determinata zona è destinata. Ambedue questi aspetti dell’attività pianificatoria riguardano, almeno in astratto, un insieme di beni omogenei e assumono una valenza di carattere generale, sicché, sia la zonizzazione del territorio comunale sia l’individuazione delle destinazioni d’uso coerenti e consentanee alle zone individuate, costituiscono esplicazione del potere conformativo della proprietà, attribuito dal legislatore al Comune. Di regola, infatti, il vincolo nascente dall’esercizio del potere di pianificazione ha natura conformativa e non espropriativa, quando costituisce un limite alle facoltà del diritto di proprietà di ordine generale, imposto, cioè, su una pluralità indistinta di beni ad un fine di interesse pubblico che trascende gli interessi dei singoli proprietari.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Piano Casa e immobili oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici

14 Mag 2025
14 Maggio 2025

Nel caso di specie, le NTO del PI comunale applicabili a un dato immobile consentono gli ampliamenti nel limite del 10% del volume originario, salvo che non sia approvato un PUA nel quale siano previste prescrizioni intese a salvaguardare il contesto e a riqualificarlo. Non sono previsti, invece, interventi di nuova costruzione.

Il TAR Veneto ha annullato il permesso di costruire con Piano Casa ottenuto dal proprietario di tale immobile, volto alla realizzazione di un ampliamento con corpo separato, ossia di una nuova autonoma costruzione.

La previsione dell’art. 9, co. 1, lett. c l.r. Veneto 14/2009, secondo la quale gli interventi di ampliamento non sono ammessi per gli edifici “oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali che non consentono gli interventi edilizi previsti dai medesimi articoli 2, 3, 3 ter, 3 quater e 4”, non può essere interpretata nel senso che l’ampliamento debba ritenersi sempre consentito quando non sia espressamente vietato dalle norme dello strumento urbanistico. Infatti è necessario indagare caso per caso il contesto normativo per verificare se sia rinvenibile un divieto, anche inespresso, di realizzare ampliamenti degli edifici ricompresi nello specifico aggregato edilizio.

Non può invocarsi allo scopo possibilità di derogare ai limiti delle NTO attraverso l’approvazione di un PUA. Da nessuna delle disposizioni della l.r. Veneto 14/2009 emerge la derogabilità delle previsioni degli strumenti urbanistici che subordinano l’ammissibilità degli interventi edilizi al PUA e a tale risultato non può pervenirsi in via interpretativa, poiché il carattere derogatorio del Piano Casa implica una stretta interpretazione delle sue norme, che va circoscritta alle sole tipologie di deroga espressamente considerate, non ammettendo, dunque, coerentemente con quanto stabilito dall’art. 14 Preleggi, interpretazioni di carattere estensivo o analogico.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Ostacoli alla circolazione in una strada pubblica

14 Mag 2025
14 Maggio 2025

Il TAR Veneto, nel giudizio di impugnazione del provvedimento con il quale il Comune, assumendo esistente una proprietà o un uso pubblico di una strada, ordina di rimuovere ogni ostacolo che ivi impedisce la circolazione indistintamente da parte di tutti i cittadini, ha affermato che, pur in assenza di un ostacolo “fisico” all’accesso alla strada, la sussistenza in loco di una recinzione metallica con un cartello recante il simbolo e la dicitura del divieto di accesso e l’ulteriore indicazione “proprietà privata” costituiscono elementi idonei ad alterare lo stato delle cose ai sensi dell’art. 378 l. 2248/1965, All. F, e, soprattutto, ad integrare quell’“impedimento” all’uso delle strade previsto dall’art. 15 d.lgs.lgt. 1446/1918 per l’esercizio dei poteri attribuiti al Sindaco.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Occupazione sine titulo della P.A. per eseguire un’ordinanza contingibile e urgente a protezione del rischio idrogeologico

14 Mag 2025
14 Maggio 2025

Nel caso di specie, la P.A. eseguiva un intervento di demolizione di un edificio, per adempiere ad un’ordinanza contingibile e urgente comunale a protezione del rischio idrogeologico, lasciata inadempiuta dal proprietario.

La P.A., in carenza di un provvedimento ad hoc, occupava anche altre aree del privato per altre opere connesse al medesimo rischio.

Il TAR Veneto ha affermato che legittimamente era stata impedita al privato la possibilità di ogni utilizzo del bene immobile (in quanto oggetto di ordine di demolizione sindacale), nonché che le spese per l’esecuzione dell’ordinanza comunale contingibile e urgente, con l’abbattimento del manufatto, gravavano per intero sul privato stesso, che non vi aveva materialmente provveduto.

Solo per la parte in cui sia avvenuta un’occupazione illegittima di altre aree, per la realizzazione di opere a tutela del rischio idrogeologico (fondamentali per la sua prevenzione), può riscontrarsi l’occupazione senza titolo con possibile riconoscimento (ma limitatamente a queste aree) di un corrispettivo per la mancata utilizzazione (da verificarsi se ammessa o compatibile con la peculiare caratteristica del territorio, caratterizzato da rischio idrogeologico elevato, con fenomeni franosi, che implica, necessariamente, l’impossibilità di una ricostruzione del fabbricato demolito).

L’avvenuta occupazione di parte delle aree del privato per scopi di sicurezza e interesse pubblico (da individuarsi con precisione nell’estensione, essendo in parte destinate alla realizzazione di opere ed in parte oggetto di occupazione temporanea) dovrà essere valutata per l’adozione di un provvedimento conclusivo del procedimento finalizzato alla scelta se acquisire le aree o restituirle, al fine di adeguare la situazione di diritto a quella di fatto.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Prorogata fino al 31 dicembre 2025 la limitazione della responsabilità erariale

13 Mag 2025
13 Maggio 2025

Con il d.l. 12 maggio 2025, n. 68 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 108 del 12.05.2025), entrato in vigore il 12 maggio 2025, si è disposto che il termine ex art. 21, co. 2 d.l. 76/2020, come convertito dalla l. 120/2020, relativo alla responsabilità erariale, sia differito al 31 dicembre 2025. La disciplina ivi prevista trova applicazione anche per i fatti commessi tra il 30.04.2025 e il 12.05.2025.

Ricordiamo che ai sensi dell’art. 21, co. 2 cit., limitatamente ai fatti commessi dal 17.07.2020 e ad oggi fino al 30.12.2025, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità di cui all’art. 1 l. 20/1994, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. Tale limitazione di responsabilità non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.

Il testo del d.l. 68/2025 è consultabile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-05-12&atto.codiceRedazionale=25G00078&elenco30giorni=false.

Post di Alberto Antico – avvocato

Le modalità di demolizione di un abuso edilizio richiedono una ponderazione caso per caso

13 Mag 2025
13 Maggio 2025

Il Consiglio di Stato ha affermato che le modalità di esecuzione della demolizione di un abuso edilizio, anche nei casi più gravi, deve essere vagliata caso per caso sulla base della sua frazionabilità, ovvero della sua realizzabilità in concreto senza attingere la parte legittima, intesa come la parte del manufatto che si sarebbe potuta realizzare regolarmente.

Saranno le PP.AA. vigilanti ad indicare l’esatto oggetto della demolizione in quanto identificabile con la parte difforme, ancorché radicalmente difforme, salvo le divergenze esecutive siano tali da compenetrare inscindibilmente il realizzato nell’assentito, neutralizzando in toto la portata abilitativa di quest’ultimo.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Il completamento dei lavori previsti da un titolo decaduto

13 Mag 2025
13 Maggio 2025

Il TAR Veneto ha affermato che l’art. 15, co. 3 d.P.R. 380/2001 consente di completare le opere realizzate in forza di un titolo edilizio decaduto, subordinatamente al rilascio di un nuovo titolo edilizio (PdC o SCIA a seconda della consistenza dei lavori da completare) che riscontri la conformità della parte da realizzare alle prescrizioni urbanistiche vigenti alla data di rilascio del nuovo titolo e all’eventuale ricalcolo del contributo di costruzione.

Pertanto, chi richieda un titolo edilizio per il completamento delle opere già in precedenza autorizzate in base ad un PdC decaduto deve ritenersi legittimato a pretendere dal Comune che il ricalcolo del contributo tenga conto degli importi già corrisposti dal titolare del PdC originario per le medesime causali.

Tale pretesa non può dirsi prescritta, poiché attiene al corretto calcolo del contributo da versare e non al rimborso di un contributo già pagato. Si tratta, in altre parole, di una pretesa alla corretta quantificazione di un debito sorto per effetto del rilascio del titolo edilizio necessario per eseguire le opere di completamento e non della domanda tesa alla condanna al pagamento di un credito restitutorio.

Post di Alberto Antico – avvocato

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L’oblazione prevista dall’art. 37, co. 4 d.P.R. 380/2001 (prima della cd. riforma Salva casa)

13 Mag 2025
13 Maggio 2025

Nel caso di specie, il Comune quantificava tale sanzione nella misura intermedia tra minimo e massimo edittale “considerata la consistenza del fabbricato e delle varie opere da sanare rispetto al P.D.C. originario”.

Il TAR Veneto ha annullato tale decisione, poiché la quantificazione operata non si attiene al parametro legale che prevede (previa acquisizione della valutazione dell’Agenzia del territorio) la commisurazione della sanzione all’aumento di valore apportato dalle opere abusivamente realizzate.

Post di Alberto Antico – avvocato

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