Pronuncia “anticipatoria” dell’Amministrazione

18 Giu 2025
18 Giugno 2025

Il TAR Veneto rileva che l’Amministrazione non può esprimersi, pro futuro e già ora, su eventuali istanze di rilascio di titoli edilizi non ancora presentate, avendo l’obbligo di valutare autonomamente e specificatamente i singoli progetti.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Nuova legge per tutelare gli animali con sanzioni anche penali

17 Giu 2025
17 Giugno 2025

Con la l. 6 giugno 2025, n. 82 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 137 del 16.06.2025), che entrerà in vigore il 01.07.2025, sono state approvate alcune modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali.

Segnaliamo, tra le altre, la seguente disposizione:

"DIVIETO DI DETENZIONE DI ANIMALI DI AFFEZIONE ALLA CATENA
L’art. 10 l. 82/2025 recita: “1. Al proprietario o al detentore, anche temporaneo, di animali di affezione è fatto divieto di custodirli nel luogo di detenzione e dimora tenendoli legati con la catena o con altro strumento di contenzione similare che ne impedisca il movimento, salvo che ciò sia imposto da documentate ragioni sanitarie o da temporanee esigenze di sicurezza.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque viola il divieto di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro”. 

La legge è consultabile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-06-16&atto.codiceRedazionale=25G00089&elenco30giorni=false.

Si allega un prospetto delle modifiche normative apportate dalla legge in commento.

modifiche normative a tutela degli animali

Post di Alberto Antico – avvocato

Il Consiglio di Stato ha affermato che il condono non rende l’opera condonata legittima

17 Giu 2025
17 Giugno 2025

Il Consiglio di Stato ha affermato che il condono non rende l’opera condonata legittima: ne evita solo la demolizione e ne consente il trasferimento, che sarebbe altrimenti vietato. Conseguentemente le opere condonate non possono costituire il presupposto per la realizzazione di ulteriori interventi edilizi, che ne mutuano inevitabilmente la natura illegittima.

Debbono quindi ritenersi ammissibili, sui beni oggetto di condono, solo gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento conservativo, per mera coerenza con il consenso che il legislatore ha dato al mantenimento delle opere medesime.

Nel caso di specie, il privato vantava un’istanza di condono non ancora esitata e cercava di sanare ex artt. 36 o 37 d.P.R. 380/2001 un pergolato con area cementificata di 38 mq. Il Consiglio ha escluso che il Comune potesse mai rilasciare la sanatoria.

Si segnala che la sentenza non si interroga sull’eventuale rilevanza della cd. riforma Salva casa.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Segue: quindi un immobile condonato non ha lo stato legittimo neanche dopo il Salva Casa?

17 Giu 2025
17 Giugno 2025

Lo afferma una sentenza del Consiglio di Stato, la quale, se è comprensibile dal punto di vista formale, fa capire che il legislatore ha creato un sistema incoerente, visto che oggi, dopo il salva casa, anche la fiscalizzazione dà lo stato legittimo e, quindi, non si capisce perchè non debba darla il condono edilizio: ci teniamo per l'eternità immobili condonati ma ancora e per sempre abusivi?

Evidentemente il giudice amministrativo non vuole rimediare a questo pasticcio in via interpretativa.

Una ipotesi per uscire da questo vicolo cieco potrebbe essere quello di sanare di nuovo l'immobile già condonato, ricorrendo alle sanatorie previste dal Salva Casa ((D.L. 69/2024, se vi siano i presupposti degli articoli 36 bis e 34 ter).

Si legge nella sentenza n. 482 del 2025: "9. Ebbene, occorre rilevare che le opere abusive che siano state regolarizzate con condono edilizio - e non con accertamento di conformità - non possono costituire il presupposto per ulteriori interventi edilizi. La sanatoria straordinaria disciplinata al Capo IV della L. n. 47/85, richiamata dalle leggi n. 724/94 e n. 326/2003 (c.d. “condono edilizio”) ha natura del tutto eccezionale, consentendo il mantenimento di opere edilizie, non altrimenti regolarizzabili, dietro pagamento di una sanzione, oltre che degli oneri concessori: tale straordinaria sanatoria opera solo nel senso che viene evitata la demolizione dei manufatti abusivi e ne viene consentita anche la circolazione giuridica, ma nulla di più, trattandosi di manufatti realizzati in difformità dalla normativa edilizia ed urbanistica. In altre parole: il condono edilizio non rende l’opera condonata legittima, ne evita solo la demolizione e ne consente il trasferimento, che sarebbe altrimenti vietato; conseguentemente le opere condonate non possono costituire il presupposto per la realizzazione di ulteriori interventi edilizi, che ne mutuano inevitabilmente la natura illegittima: opinando diversamente si finirebbe per attribuire al titolo edilizio rilasciato in sede di condono una sorta di “ultrattività indeterminata”, cioè una estensione oggettiva e temporale che va ben al di là dei limiti indicati nella L. 47/85 (e dalle successive leggi che hanno reso possibile la ripresentazione di domande di condono, i.e. la L. n. 724/904 e la L. n. 326/2003), limiti che nel caso della L. n. 47/85 consentivano di condonare solo le opere realizzate prima del 1° ottobre 1983 e alla condizione che la domanda fosse presentata entro 30 novembre 1985, poi prorogato fino al 31 marzo 1986.

9.1. Debbono quindi ritenersi ammissibili, sui beni oggetto di condono edilizio, solo gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento conservativo, per mera coerenza con il consenso che il legislatore ha dato al mantenimento delle opere medesime".

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

Sentenza CDS 482 del 2025

Distanza tra pareti finestrate in centro storico

17 Giu 2025
17 Giugno 2025

Il TAR Veneto rileva che la deroga alla distanza minima di 10 m tra pareti finestrate prevista dal d.m. n. 1444/1968 per le zone A è limitata alle ipotesi di mero risanamento conservativo o ristrutturazione; non si può perciò estendere agli interventi di ampliamento, da considerarsi quindi come ipotesi di nuova costruzione anche se connessi ad una ristrutturazione edilizia.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Varianti al P.I. e decadenza delle aree di espansione

17 Giu 2025
17 Giugno 2025

La legge regionale del Veneto (n. 11/2004 e successivi aggiornamenti, come la n. 14/2017) disciplina la decadenza delle previsioni urbanistiche relative alle aree di espansione. In particolare, l'art. 18, comma 7 della LR 11/2004 prevede che, per le aree soggette a strumenti attuativi non approvati, le previsioni decadano automaticamente dopo cinque anni dall'entrata in vigore del piano di intervento. 

Il TAR Veneto precisa che la variante al P.I. adottata prima della decadenza delle prescrizioni sulle aree di espansione non permette di evitare tale decadenza, non potendo in quel momento costituire volontaria ed effettiva nuova pianificazione dell’area non più zonizzata.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Pubblici appalti e pagamento del contributo ANAC

17 Giu 2025
17 Giugno 2025

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato che l’art. 1, co. 67 l. 266/2005, richiamato dall’art. 213, co. 12 d.lgs. 50/2016 (e anche dall’art. 222, co. 12 d.lgs. 36/2023), va interpretato nel senso che, fin quando non risulti il pagamento del contributo spettante all’ANAC, vi è il divieto legale di esaminare l’offerta dell’operatore economico e, se neppure risulti il pagamento a seguito del soccorso istruttorio, la Stazione appaltante deve dichiarare tale offerta inammissibile.

Post di Alberto Antico – avvocato

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La separazione tra offerta tecnica ed economica nelle gare telematiche: formalismo funzionale e tutela dell’imparzialità

17 Giu 2025
17 Giugno 2025

Il dottor Riccardo Renzi, che sentitamente ringraziamo, ci invia la nota, che volentieri pubblichiamo, su "La separazione tra offerta tecnica ed economica nelle gare telematiche: formalismo funzionale e tutela dell’imparzialità", in commento a Cons. Stato, sez. V, 10.6.2025 n. 5006.

La separazione tra offerta tecnica ed economica nelle gare telematiche

Disposizioni integrative e correttive in materia tributaria

16 Giu 2025
16 Giugno 2025

Con il d.lgs. 12 giugno 2025, n. 81 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 134 del 12.06.2025), sono state approvate alcune disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie.

Il decreto è consultabile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-06-12&atto.codiceRedazionale=25G00090&elenco30giorni=false.

Post di Alberto Antico – avvocato

VINCA ed eventi turistici, sportivi, musicali e similari che si svolgono all’interno dei siti della rete Natura 2000 (zone SIC o ZPS)

16 Giu 2025
16 Giugno 2025
Rispetto alle procedure di VINCA e agli eventi turistici, sportivi, musicali e similari che si svolgono all'interno dei siti della rete Natura 2000 (zone SIC o ZPS), una domanda che ci si pone spesso è: si deve sempre fare la procedura di VINCA?
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In un documento della Regione Venero sulle faq, alla n. 10, trovate la risposta che dice che non è sempre necessario:
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