17 Giugno 2025
Lo afferma una sentenza del Consiglio di Stato, la quale, se è comprensibile dal punto di vista formale, fa capire che il legislatore ha creato un sistema incoerente, visto che oggi, dopo il salva casa, anche la fiscalizzazione dà lo stato legittimo e, quindi, non si capisce perchè non debba darla il condono edilizio: ci teniamo per l'eternità immobili condonati ma ancora e per sempre abusivi?
Evidentemente il giudice amministrativo non vuole rimediare a questo pasticcio in via interpretativa.
Una ipotesi per uscire da questo vicolo cieco potrebbe essere quello di sanare di nuovo l'immobile già condonato, ricorrendo alle sanatorie previste dal Salva Casa ((D.L. 69/2024, se vi siano i presupposti degli articoli 36 bis e 34 ter).
Si legge nella sentenza n. 482 del 2025: "9. Ebbene, occorre rilevare che le opere abusive che siano state regolarizzate con condono edilizio - e non con accertamento di conformità - non possono costituire il presupposto per ulteriori interventi edilizi. La sanatoria straordinaria disciplinata al Capo IV della L. n. 47/85, richiamata dalle leggi n. 724/94 e n. 326/2003 (c.d. “condono edilizio”) ha natura del tutto eccezionale, consentendo il mantenimento di opere edilizie, non altrimenti regolarizzabili, dietro pagamento di una sanzione, oltre che degli oneri concessori: tale straordinaria sanatoria opera solo nel senso che viene evitata la demolizione dei manufatti abusivi e ne viene consentita anche la circolazione giuridica, ma nulla di più, trattandosi di manufatti realizzati in difformità dalla normativa edilizia ed urbanistica. In altre parole: il condono edilizio non rende l’opera condonata legittima, ne evita solo la demolizione e ne consente il trasferimento, che sarebbe altrimenti vietato; conseguentemente le opere condonate non possono costituire il presupposto per la realizzazione di ulteriori interventi edilizi, che ne mutuano inevitabilmente la natura illegittima: opinando diversamente si finirebbe per attribuire al titolo edilizio rilasciato in sede di condono una sorta di “ultrattività indeterminata”, cioè una estensione oggettiva e temporale che va ben al di là dei limiti indicati nella L. 47/85 (e dalle successive leggi che hanno reso possibile la ripresentazione di domande di condono, i.e. la L. n. 724/904 e la L. n. 326/2003), limiti che nel caso della L. n. 47/85 consentivano di condonare solo le opere realizzate prima del 1° ottobre 1983 e alla condizione che la domanda fosse presentata entro 30 novembre 1985, poi prorogato fino al 31 marzo 1986.
9.1. Debbono quindi ritenersi ammissibili, sui beni oggetto di condono edilizio, solo gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento conservativo, per mera coerenza con il consenso che il legislatore ha dato al mantenimento delle opere medesime".
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
Sentenza CDS 482 del 2025
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