La cd. sanatoria con opere introdotta con l’art. 36-bis d.P.R. 380/2001
Il TAR Salerno ha affermato che nel procedimento di sanatoria introdotto dall’art. 36-bis d.P.R. 380/2001, il richiedente, mediante il proprio tecnico incaricato, è legittimato a proporre un piano di ripristino o demolizione delle opere non sanabili sulla base di un progetto allegato all’istanza di sanatoria, non sussistendo una riserva esclusiva nella individuazione delle opere necessarie in capo allo sportello unico comunale.
In sede di esame dell’istanza ex art. 36-bis cit., la conformità deve essere valutata in relazione alla situazione rappresentata dal progetto di rimozione/ripristino e non a quella relativa all’opera abusiva e della quale si prospetta la rimozione. La P.A. è chiamata a verificare se, attuando le misure di ripristino prospettate dal richiedente, sia conseguibile la conformità alle norme urbanistiche, edilizie e tecniche di settore richieste.
Viceversa, nel procedimento ex art. 36 del citato d.P.R. è consentito esclusivamente ponderare la conformità delle opere rispetto agli strumenti urbanistici ed ai valori tutelati da specifici vincoli, senza possibilità di prevedere interventi di ripristino e demolizione ai fini della sanatoria.
Post di Alberto Antico – avvocato

Commenti recenti