Le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione hanno affermato che la prescrizione del diritto sostanziale può essere interrotta o sospesa da un atto giudiziale non pervenuto nella sfera di conoscenza legale del destinatario a seguito di notificazione affetta da nullità, la cui rinnovazione comporta la sanatoria ex tunc del vizio suddetto, salvo che il destinatario eccepisca e dimostri la sussistenza di colpa del notificante per il mancato perfezionamento della notifica ab origine.
Il Consiglio di Stato ha affermato che nella documentazione di gara devono essere indicati i criteri ambientali minimi (CAM), che assurgono ad elementi essenziali dell’offerta, nonché a criteri per l’attribuzione di un punteggio premiale. La loro previsione non può essere, pertanto, considerata un mero adempimento di tipo formale, essendo, invece, un elemento fondamentale che influenza la fase esecutiva del contratto.
Non è ammissibile l’eterointegrazione del bando di gara, che sia manchevole del richiamo ai CAM, i quali devono, perciò solo, essere trasfusi nelle specifiche tecniche contenute nel capitolato speciale.
Sussiste un obbligo di impugnazione dei bandi di gara, sia quando la mancata indicazione dei CAM nella documentazione progettuale e di gara si traduca in un’ipotesi di grave carenza nell’indicazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta, sia nel caso in cui la lex specialis operi un rinvio errato al decreto di adozione dei CAM, tale da rendere difficoltoso il calcolo di convenienza tecnica ed economica nell’ottica partecipativa, impedendo all’operatore economico di formulare un’offerta corretta e consapevole.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che la revisione dei prezzi nei contratti pubblici ad esecuzione periodica o continuativa, ai sensi dell’art. 115 d.lgs. 163/2006, cd. primo codice appalti, non esclude la possibilità per le parti di concordare contrattualmente termini di decadenza per l’esercizio del diritto alla revisione, purché tali termini non rendano eccessivamente difficile l’esercizio del diritto stesso, ex art. 2965 c.c.
Parimenti, la previsione di irretroattività della revisione dei prezzi, se pattuita, è legittima e non contrasta con alcuna norma imperativa, purché rispetti il principio di buona fede contrattuale e non imponga oneri sproporzionati.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TRGA Trento ha affermato che, in materia di giurisdizione esclusiva sulle controversie concernenti la revisione dei prezzi di contratti pubblici, dall’art. 133, co. 1, lett. e, n. 2 c.p.a non discende il conferimento al G.A. di qualsivoglia controversia relativa alla revisione dei prezzi, dovendo verificarsi l’esistenza e l’esercizio (o no) di un potere. Qualora la revisione prezzi venga disciplinata da norme o clausole che attribuiscono alla P.A. un margine di discrezionalità nella determinazione dell’an e/o del quantum del compenso revisionale, la controversia rientra nella giurisdizione amministrativa; al contrario, qualora la disciplina della revisione imponga un obbligo revisionale automatico, determinato sulla base di parametri oggettivi e vincolanti, la P.A. non esercita alcun potere e la controversia si configura come una pretesa di adempimento contrattuale, ricadendo nella giurisdizione del G.O.
In tema di revisione prezzi, l’art. 26, co. 6-bis d.l. 50/2022, come convertito dalla l. 91/2022, introduce un meccanismo di adeguamento automatico del prezzo ancorato a precisi parametri oggettivi e vincolanti, predeterminati dal legislatore – ossia i prezziari regionali aggiornati – ed erosivo di ogni margine di discrezionalità in ordine sia al riconoscimento del diritto (an), che alla determinazione dell’importo (quantum), il quale trova sede nella fase esecutiva del rapporto intercorrente tra la stazione appaltante e l’operatore economico. Ne discende che l’atto di aggiornamento del corrispettivo è sottratto alla giurisdizione del G.A. in favore del G.O., in quanto atto pienamente paritetico, ove la P.A. agisce come contraente in posizione paritaria rispetto all’operatore economico.
Da parte sua, l’art. 29, co. 1, lett. a d.l. 4/2022, come convertito dalla l. 25/2022, sancisce l’inserimento della clausola revisionale negli atti pubblicistici di gara rimettendo alla P.A. la fissazione del contenuto della prescrizione, nell’esercizio di un ampio potere valutativo nella determinazione della debenza della revisione e/o del suo quantum. Ne deriva la sussistenza di un potere discrezionale della P.A., cui corrisponde una posizione di interesse legittimo dell’operatore economico alla corretta applicazione della normativa pubblicistica della revisione dei prezzi e, quindi, alla legittima gestione della procedura finalizzata al riconoscimento della medesima, che giustifica la giurisdizione esclusiva del G.A.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha ricordato che il risarcimento del danno non si configura come una conseguenza automatica dell’annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo, in quanto richiede la positiva verifica, oltre che della lesione del bene della vita sotteso all’interesse legittimo concretamente inciso, anche del nesso causale tra l’illecito e il danno subito, nonché della sussistenza della colpevolezza della P.A.
Quanto a quest’ultimo elemento, l’illegittimità del provvedimento amministrativo, ove acclarata, costituisce solo uno degli indici presuntivi della colpevolezza, da considerare unitamente ad altri, quali il grado di chiarezza della normativa applicabile, la semplicità degli elementi di fatto, il carattere vincolato della situazione amministrativa, l’ambito più o meno ampio della discrezionalità della P.A., sicché la responsabilità deve essere negata quando l’indagine conduce al riconoscimento dell’errore scusabile per l’esistenza di contrasti giudiziari, per l’incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. Veneto afferma che il contrasto tra un atto amministrativo e la giurisprudenza europea (sopravvenuta) non determina automaticamente la nullità del provvedimento, ma solo la sua annullabilità. Il Collegio, per di più, ricorda che se un rapporto giuridico si è già consolidato ed è divenuto immutabile, le sopravvenienze giurisprudenziali (nazionali e/o europee) non legittimano la messa in discussione del provvedimento amministrativo, pena l’alterazione del principio dell’affidamento e della certezza del diritto. La fattispecie analizzata dal T.A.R. concerne l’annosa questione delle quote latte.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. ricorda che nel computo del termine di prescrizione decennale dei crediti connessi alle quote latte deve essere computato anche il periodo edi sospensione di cui all’art. 8-quinquies, comma 10, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, per il passaggio dei residui di gestione all’agente della riscossione (nel periodo aprile – 15 luglio 2019, per complessivi 105 giorni), e il periodo di sospensione disposto dall’art. 68 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, e successive modifiche, in correlazione all’emergenza epidemiologica (8 marzo 2020 – 31 agosto 2021, per complessivi 540 giorni).
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. stabilisce che le controversie relative alla fase esecutiva delle cartelle di pagamento relative alle quote latte spettano alla giurisdizione ordinaria e non a quella amministrativa. Nella fattispecie era stato impugnato l’atto di iscrizione di ipoteca immobiliare e non era stato tempestivamente censurato l’atto cd. presupposto.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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La Sezione III civile della Corte di cassazione ha affermato che la Tabella unica nazionale (TUN), emanata dal d.P.R. 12/2025, in quanto da riconoscersi quale parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., trova applicazione generalizzata in via indiretta, cioè non in forza di diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice di cui a tali norme, con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, a sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 e pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria.
Il giudice, nella liquidazione del danno alla salute da effettuarsi nel caso concreto, potrà, dunque, discostarsene – eventualmente anche reputando di applicare una tabella ‘pretoria’ - solo in forza di una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell’ambito regolato oggettivamente, ratione materiae, dalla TUN.
Finalmente il Consiglio di Stato ha chiarito che non vi è alcuna ragione giuridica, né tanto meno una normativa nazionale e/o eurocomunitaria, che giustifichi la non equiparazione tra il condono e lo stato legittimo, ex art. 9 bis, c. 1 bis del d.P.R. n. 380/2001.
Con tale pronuncia il Collegio stigmatizza la prassi e la pregressa giurisprudenza che, all’opposto, aveva negato tale equipollenza, con il chiaro (e condiviso) obiettivo di eliminare le “zone grigie”, così definite dal Massimo Organo della Giustizia Amministrativa, relative agli immobili condonati.
Si auspica, ora, che questa recente pronuncia possa davvero porre fine al dibattito giurisprudenziale ingeneratosi sul punto e possa auspicabilmente dipanare ogni dubbio sulla sanatoria "piena" derivante dal condono edilizio, garantendo la certezza del diritto e la tutela dell'affidamento.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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