Occupazione sine titulo del fondo del privato e responsabilità solidale con la P.A. di altre figure del procedimento espropriativo

26 Giu 2025
26 Giugno 2025

Il TAR Palermo ha affermato che, in caso di occupazione sine titulo di un immobile in assenza di un provvedimento di esproprio, i soggetti beneficiari della procedura ablativa non possono essere destinatari della condanna alla restituzione del bene se l’apprensione è stata disposta esclusivamente dalla P.A. nell’esercizio di poteri autoritativi propri della funzione espropriativa e sia mancata l’assunzione, da parte dei beneficiari, di un ruolo attivo o la ricezione di una delega nella occupazione materiale.

Si deve infatti distinguere la figura del beneficiario dell’espropriazione (art. 3, co. 1, lett. c d.P.R. 327/2001), cioè il soggetto pubblico o privato in favore del quale è adottato il decreto di esproprio; quella del promotore (successiva lett. d) che richiede l’avvio della procedura; e quella del delegato all’esproprio (di elaborazione giurisprudenziale), identificato in quel soggetto pubblico o privato formalmente investito, mediante atto amministrativo o convenzione, del compito di curare in tutto o in parte lo svolgimento delle fasi procedimentali tipiche della procedura ablativa, tra cui la predisposizione del piano particellare, la redazione e la notifica dei provvedimenti, la formulazione di proposte di indennizzo e la redazione dei verbali di immissione in possesso.

La responsabilità solidale tra P.A. espropriante e altri soggetti per il risarcimento dei danni derivanti dall’occupazione illegittima di un bene, quale conseguenza della mancata conclusione del procedimento espropriativo, si configura soltanto laddove tali soggetti siano qualificabili come delegati all’esproprio, sussistano elementi idonei a evidenziare un loro concorso di colpa ed emerga inoltre un contributo causale alla produzione dell’illecito. Nel caso di specie, è stata esclusa la responsabilità risarcitoria dei soggetti beneficiari della procedura ablatoria, in un caso di occupazione sine titulo, in quanto essi non avevano curato alcuna fase del procedimento ablatorio, i cui atti erano stati adottati direttamente dalla P.A. quale unica Autorità espropriante, senza alcun apporto attivo o formale dei privati.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Attività amministrativa a seguito del ritiro dell’istanza da parte del privato

26 Giu 2025
26 Giugno 2025

Il TAR Veneto ricorda che se il privato sceglie autonomamente di ritirare una propria istanza (la quale aveva dato avvio al relativo procedimento), l’Amministrazione non può esprimersi nel merito.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Monitoraggio del rapporto tra ambiente e infrastrutture nel Veneto

25 Giu 2025
25 Giugno 2025

Con la D.G.R.V. n. 566 del 21.05.2025 (pubblicata nel B.U.R. Veneto n. 82 del 24.06.2025), è stato approvato un atto di indirizzo con cui si incarica il Direttore dell’Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio dell’eventuale avvio e coordinamento delle attività in materia di valutazione degli impatti e dei rischi ambientali di progetti infrastrutturali, con specifico riferimento agli Studi di Impatto Ambientale (SIA) e al potenziamento del contributo della ricerca scientifica a supporto dei processi decisionali, ivi comprese le attività conseguenti agli adempimenti previsti dagli artt. 18, co. 1 e 28, co. 6 e 7 d.lgs. 152/2006, cd. Codice dell’ambiente.

La D.G.R.V. è disponibile al seguente link:

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=558755.

Post di Daniele Iselle

Legge sull’economia dello spazio (extra-atmosferico)

25 Giu 2025
25 Giugno 2025

Con la l. 13 giugno 2025, n. 89 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 144 del 24.06.2025), entrata in vigore il 24.06.2025, sono state approvate le disposizioni in materia di economia dello spazio.

La legge è consultabile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-06-24&atto.codiceRedazionale=25G00095&elenco30giorni=false.

Post di Alberto Antico – avvocato

Transizione energetica: valutazione degli impianti Battery Energy Storage System (BESS)

25 Giu 2025
25 Giugno 2025

Segnaliamo un articolo di Daniele Iselle su "Transizione energetica: gli impianti Battery Energy Storage System (BESS) tra necessità, valutazioni di opportunità, profili di rischio, conformità normativa e consumo di territorio".

https://diselle.altervista.org/transizione-energetica-gli-impianti-battery-energy-storage-system-bess-tra-necessita-valutazioni-di-opportunita-profili-di-rischio-conformita-normativa-e-consumo-di-territorio/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_source_platform=mailpoet&utm_campaign=gli-ultimi-newsletter-total-articoli-dal-nostro-blog_77&doing_wp_cron=1750832360.8402760028839111328125

Consiglio Nazionale del Notariato – Studio n. 62-2025/P: Le tolleranze costruttive ed esecutive dopo il c.d. Decreto Salva Casa

25 Giu 2025
25 Giugno 2025

Segnalo il link allo studio del notariato:

https://www.notariato.it/wp-content/uploads/Studio-62-2025Pgt.pdf

“…Sono definite tolleranze costruttive gli scostamenti considerati lievi rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari, perché rientranti nei parametri percentuali esattamente individuati dal legislatore. Viene ampliato il campo di applicazione della disposizione con un richiamo generico anche al “mancato rispetto” di “ogni altri parametro” (art. 34 bis 1 comma TUE), ma muta, invece, l’indice per la valutazione della tolleranza costruttiva: non più il 2 per cento delle misure progettuali, ma il 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo, con la previsione di parametri crescenti per il tempo anteriore all’entrata in vigore delle nuove norme.

Costituiscono tolleranze esecutive le irregolarità geometriche, le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi a condizione che non comportino violazione alcuna della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l’agibilità dell’immobile ed i parametri dettati al proposito dal legislatore e devono essere eseguite durante i lavori per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi.

Non si tratta di fattispecie oggetto di disvalore da parte del legislatore il quale non solo non le considera violazioni edilizie da sanzionare ma, per converso, attraverso la loro regolazione, mira a sbloccare la situazione di stallo in cui oggi versa il mercato immobiliare, fortemente penalizzato dalle incertezze del quadro normativo di settore.…".

Post di Daniele Iselle

Art. 36-bis T.U. edilizia e SCIA edilizia in sanatoria presentata prima della cd. riforma Salva casa

25 Giu 2025
25 Giugno 2025

Il TAR Basilicata si è allineato al Consiglio di Stato, nell’escludere l’applicabilità dell’art. 36-bis d.P.R. 380/2001 alle SCIA in sanatoria presentate in epoca anteriore a quella dell’entrata in vigore della disposizione.

Post di Alberto Antico – avvocato

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L’inerzia nell’esecuzione dell’ordinanza amministrativa e il giudizio sul silenzio

25 Giu 2025
25 Giugno 2025

Il dottor Riccardo Renzi, che sentitamente ringraziamo, ci invia la nota, che volentieri pubblichiamo, su "L’inerzia nell’esecuzione dell’ordinanza amministrativa e il giudizio sul silenzio", in commento a TAR Marche, Sez. I, n. 32/2025.

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Imprenditore agricolo professionale

25 Giu 2025
25 Giugno 2025

Il TAR Veneto ricorda che la qualifica di imprenditore agricolo professionale presuppone che venga dedicato alle attività agricole almeno il 50% del tempo di lavoro complessivo.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Revoca di un finanziamento pubblico nei confronti del rappresentante legale di un’associazione non riconosciuta per debiti tributari propri dell’associazione

25 Giu 2025
25 Giugno 2025

Il TAR Palermo ha affermato che spettano al G.A. le controversie relative alla revoca di un contributo quando il provvedimento impugnato attiene alla verifica di un requisito di ammissione alla procedura di finanziamento che l’interessato doveva possedere sin dal giorno in cui ha presentato la sua domanda, e non ad un inadempimento delle condizioni stabilite in sede di erogazione, o dalla legge, o ad uno sviamento dei fondi rispetto al programma finanziato.

Non è applicabile al provvedimento di secondo grado la disciplina dell’annullamento d’ufficio di cui all’art. 21-nonies l. 241/1990, né quella della revoca del precedente art. 21-quinquies, quando l’atto che determina il venir meno del provvedimento ampliativo è frutto di una valutazione della condotta tenuta dal destinatario durante lo svolgimento del rapporto (cd. decadenza sanzionatoria) o di un nuovo accertamento dei requisiti di idoneità per la titolarità del provvedimento ampliativo (cd. decadenza accertativa).

È illegittimo il provvedimento con cui viene revocato un finanziamento a favore di un operatore privato per violazione dell’art. 80 d.lgs. 50/2016 (richiamato dall’avviso pubblico), quando le violazioni fiscali contestate al beneficiario del contributo sono riferibili a debiti fiscali propri dell’associazione non riconosciuta da lui legalmente rappresentata, per la cui riscossione l’Ente impositore ha agito nei soli confronti dell’associazione, venendo in rilievo semmai, ai sensi dell’art. 38 c.c., una responsabilità a carattere accessorio del legale rappresentante rispetto ad un debito tributario che rimane dell’associazione, per cui è necessario che l’Ente impositore notifichi l’avviso di accertamento anche nei suoi confronti.

Post di Alberto Antico – avvocato

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