Pubblici appalti, algoritmi e diritto di accesso al codice sorgente

13 Giu 2025
13 Giugno 2025

Il Consiglio di Stato ha affermato che occorre distinguere tra decisione amministrativa algoritmica e algoritmo di mero supporto alle decisioni che restano rigorosamente affidate al fattore umano e che, dunque, si inscrivono nella più tradizionale impostazione, che vede nell’informatica un mero ausilio rispetto allo svolgimento dell’attività amministrativa nelle sue classiche modalità operative.

Le decisioni che si avvalgono di un algoritmo di mero supporto – che restano rigorosamente ancorate al fattore umano – non sono disciplinate dall’art. 30, co. 2, lett. a d.lgs. 36/2023 (cd. terzo codice appalti), il quale di contro regolamenta solamente i principi che devono governare l’adozione dei “provvedimenti per algoritmi” (principio di trasparenza, principio di non esclusività della decisione algoritmica, principio di non discriminazione).

L’art. 35 d.lgs. cit. ha ulteriormente circoscritto l’oggetto della situazione legittimante l’accesso difensivo rispetto all’accesso “ordinario”, esigendo che la stessa, oltre a corrispondere al contenuto dell’astratto paradigma legale, sia anche collegata al documento al quale è chiesto l’accesso (art. 24, co. 7 l. 241/1990), in modo tale da evidenziare in maniera diretta ed inequivoca il nesso di strumentalità che avvince la situazione soggettiva finale al documento di cui viene richiesta l’ostensione, e per l’ottenimento del quale l’accesso difensivo, in quanto situazione strumentale, fa da tramite. Dal tenore letterale dell’art. 35 cit., emerge che il diritto di accesso al codice sorgente di una piattaforma di e-procurement adoperata per la conduzione delle operazioni di gara debba prevalere sul diritto alla riservatezza aziendale solo quando sia indispensabile e strettamente strumentale alla difesa in giudizio del richiedente, nell’ambito della procedura di affidamento del contratto. La nozione di “indispensabilità” deve essere declinata nel senso di insussistenza di altri mezzi di prova idonei a dimostrare i fatti oggetto di contesa tra le parti.

L’art. 30 d.lgs. cit. esprime una chiara preferenza per gli algoritmi open source rispetto a quelli proprietari e, in ogni caso, assicura la disponibilità del codice sorgente, prevedendo inoltre che, nei casi di decisione algoritmica, la motivazione del provvedimento finale deve richiamare il codice sorgente e il modello matematico impiegati.

L’art. 30 cit. mostra altresì un evidente favor per l’esercizio dell’accesso difensivo rispetto alla tutela della proprietà intellettuale, ancorché coperta da brevetto, e, di conseguenza, consente, per la decisione algoritmica, di accedere al data set, ritenendo che la mancata conoscenza del codice sorgente impedisce la tracciabilità dell’algoritmo, violando il dovere esplicativo minimo previsto dalle raccomandazioni europee.

Post di Alberto Antico – avvocato

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S.G.R., PNRR e riparto di giurisdizione: il T.A.R. Lazio esclude la natura pubblicistica della selezione degli “Immobili Target” a cura di CDP Real Asset

13 Giu 2025
13 Giugno 2025

Il dottor Riccardo Renzi, che sentitamente ringrazio, ci invia la nota, che volentieri pubblichiamo, su S.G.R., PNRR e riparto di giurisdizione: il T.A.R. Lazio esclude la natura pubblicistica della selezione degli “Immobili Target” a cura di CDP Real Asset (TAR Lazio, sez. II, 6.5.2025 n. 8719).

Riccardo_Renzi_Italia_Jus_TAR Lazio

Il giudizio di anomalia dell’offerta

13 Giu 2025
13 Giugno 2025

Il TAR Catania ha affermato che nelle gare pubbliche il giudizio di verifica dell’anomalia dell’offerta ha natura globale e sintetica, costituendo espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale, riservato alla P.A., che è insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che nelle ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell’operato della Commissione di gara che rendano palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta.

Il G.A. può sindacare le valutazioni della P.A. sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell’istruttoria, senza poter tuttavia procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci.

Nell’ambito del contraddittorio che va assicurato nel sub-procedimento in questione, a fronte dell’immodificabilità dell’offerta economica nel suo complesso, sono tuttavia modificabili le relative giustificazioni, e in particolare sono consentite giustificazioni sopravvenute e compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché l’offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell’aggiudicazione e a tale momento dia garanzia di una seria esecuzione del contratto.

Le singole voci di costo possono essere modificate per sopravvenienze di fatto o normative che comportino una riduzione dei costi o per originari comprovati errori di calcolo o per altre plausibili ragioni.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Pubblici appalti: la possibilità di variare la soglia di anomalia delle offerte fino all’aggiudicazione anche nel caso di inversione procedimentale (art. 108, co. 12 d.lgs. 36/2023)

13 Giu 2025
13 Giugno 2025

La Corte costituzionale ha dichiarato la compatibilità con la Costituzione dell’art. 108, co. 12 d.lgs. 36/2023 (cd. terzo codice appalti), che prevede la possibilità di variare la soglia di anomalia delle offerte fino all’aggiudicazione anche nel caso di inversione procedimentale.

La questione era stata sollevata dal TAR Napoli, nel contesto di una gara d’appalto da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, avvalendosi dell’inversione procedimentale, che consente di esaminare le offerte economiche prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di idoneità e di capacità degli offerenti (art. 107, co. 3 del codice). Applicando il principio di invarianza, che determina l’immodificabilità della soglia di anomalia solo dopo il provvedimento di aggiudicazione (art. 108, co. 12 del codice), la P.A. aveva proceduto due volte alla determinazione della soglia di anomalia: la prima, a seguito dell’apertura delle offerte economiche (avendo fatto ricorso all’inversione procedimentale); successivamente, in ragione della mancata regolarizzazione della documentazione presentata da taluni partecipanti.

Secondo la Consulta, il fatto che il principio di invarianza della soglia di anomalia sia previsto anche nel caso di gare con inversione procedimentale non si pone in contrasto con il principio di buon andamento. Infatti, qualora nel corso della gara con inversione procedimentale non fosse più consentita, dopo l’apertura delle offerte economiche, la modifica della soglia di anomalia, la possibilità di selezionare la migliore offerta potrebbe risultare eccessivamente compromessa. Ciò in quanto la Stazione appaltante potrebbe trovarsi costretta, nonostante la gara non si sia ancora conclusa, a mantenere ferma una graduatoria in cui sono presenti operatori economici che, non avendo dimostrato il possesso dei requisiti di idoneità, non avrebbero potuto partecipare alla gara.

Le Stazioni appaltanti hanno l’obbligo di introdurre nelle gare con inversione procedimentale adeguati rimedi – ad esempio, il sorteggio delle imprese da sottoporre a verifica dei requisiti – volti a tutelare il rispetto della par condicio tra i concorrenti e, dunque, la libera competizione. Ciò riduce il rischio che alcuni partecipanti cerchino di accordarsi per condizionare l’esito del controllo sul possesso dei requisiti e, per tale via, l’aggiudicazione della gara. Tra l’altro, eventuali condotte illecite delle imprese, che decidano di accordarsi nel corso di una gara al fine di far conseguire un vantaggio a una di esse, sono oggetto di specifiche sanzioni, previste dalla normativa antitrust e da quella penale.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Chissà chi lo sa cos’è la ristrutturazione edilizia: il caso della demolizione con ricostruzione infedele (su diverso sedime)

12 Giu 2025
12 Giugno 2025

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (che in quella regione equivale al Consiglio di Stato) con la sentenza n. 422 del 2025, in contrasto con la giurisprudenza più restrittiva che si era formata a seguito del caso Milano, allarga molto il concetto di ristrutturazione edilizia e ritiene che sia tale una demolizione con successiva ricostruzione in una diversa area di sedime, quindi senza elementi di continuità con l'edificio di partenza.

Suggerisco di leggere l'intera sentenza, per le interessanti considerazioni che contiene, della quale riporto il passo centrale: "Dopo le innovazioni apportate all’art. 3 co. 1 lett. d) D.P.R. n. 380/2001 dall’art. 10, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 la predetta nozione è stata notevolmente ampliata, non postulando più il rispetto di tutti quei parametri originariamente ritenuti essenziali per la sua configurabilità. La norma, infatti, adesso include nella ristrutturazione edile anche la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti “con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico”.

Deve, dunque, concepirsi adesso la ristrutturazione edile secondo la rinnovata ottica desumibile dal tenore testuale della disposizione in esame volta a non vincolarla ai precedenti requisiti presupponenti una rigida “continuità” tra le caratteristiche strutturali dell’immobile preesistente e quelle del manufatto da realizzare, ivi inclusa l’area di edificazione.

La nozione di sedime richiamata nella nuova formulazione dell’art. 3 lett. d) D.P.R. n. 380/2001 è, infatti, molto generica e non riporta alcuna specificazione.

Donde, l’impossibilità di limitarne il concetto all’ambito perimetrale di un determinato lotto".

Sentenza CGARS 422 del 2025

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

Ristrutturazione, ampliamento e fondi europei

12 Giu 2025
12 Giugno 2025

In materia di fondi comunitari per l’agricoltura e in vigenza della precedente formulazione di “ristrutturazione edilizia”, il TAR Veneto ha affermato che non può l’Amministrazione valutare come ristrutturazione (escludendo quindi il punteggio maggiore in sede di graduatoria) l’intervento di ampliamento che sia stato già “depurato” dei costi relativi alla ristrutturazione in senso stretto, dovendolo al contrario considerare – in parte qua – come nuova costruzione.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Uso pubblico di una strada

12 Giu 2025
12 Giugno 2025

Il TAR Veneto, per affermare l’uso pubblico di una strada, si è basato su una serie di elementi, quali il fatto che la stessa colleghi tra loro due vie pubbliche, l’utilizzo da parte della collettività locale, l’assenza di recinzioni, la sua manutenzione ad opera del Comune.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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La Soprintendenza può dichiarare bene culturale una raccolta di disegni?

12 Giu 2025
12 Giugno 2025

Il Consiglio di Stato ha affermato che per archivio deve intendersi un insieme di documenti conservati in modo ordinato e sotto una gestione unitaria, in modo che ciascun documento possa essere rintracciato seguendo determinati criteri logici, nonché raccolti e ordinati in complesso da un unico soggetto che ne è venuto in possesso per ragioni connesse all’attività, pubblica o privata, da esso svolta, atteso che l’archivio risponde all’esigenza di documentare tale attività. Non è perciò necessario, per aversi un archivio, un “nesso orizzontale” tra i documenti, nesso che invece caratterizza le raccolte o collezioni.
Ancorché l’art. 10, co. 3 d.lgs. 42/2004 si riferisca specificamente a raccolte di libri (lett. c) e a collezioni di oggetti (lett. e), la Soprintendenza ben può sottoporre a vincolo una raccolta di documenti (nel caso di specie, disegni): infatti, se le raccolte e le collezioni fossero soggette a tutela solo se riferite a libri o oggetti, resterebbero irragionevolmente privi di tutela documenti che, letti nel loro insieme, acquistano un particolare significato culturale e che, pertanto, è opportuno mantenere uniti.

Post di Alberto Antico – avvocato

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La richiesta di cambio del cognome

12 Giu 2025
12 Giugno 2025

Il Consiglio di Stato ha affermato che, ai sensi dell’art. 89 d.P.R. 396/2000, la valutazione del Prefetto circa l’istanza di cambio del cognome si configura come un potere di natura discrezionale, che si esercita bilanciando l’interesse dell’istante, da circostanziare nell’istanza, con l’interesse pubblico alla stabilità degli elementi identificativi della persona, collegato ai profili pubblicistici del cognome stesso come mezzo di identificazione dell’individuo nella comunità sociale.

Sebbene  la posizione giuridica del soggetto richiedente il cambio di cognome abbia natura di interesse legittimo e la P.A. disponga del potere discrezionale in merito all’accoglimento o no dell’istanza, a fronte di deduzioni precise dell’istante che rivendichi la tutela della propria identità personale, anche mediante l’attribuzione del nome che lo contraddistingue e identifica nella comunità, la P.A. stessa deve opporre specifiche ragioni di interesse pubblico, ostative all’accoglimento dell’istanza. Il diritto al nome è infatti tutelato dall’art. 2 Cost., in quanto afferente al diritto all’identità personale, oltre che dall’art. 7 della Carta di Nizza, entrata a pieno titolo nel diritto primario dell’UE, in forza della nuova formulazione dell’art. 6 del TUE.

È illegittimo il diniego opposto dalla Prefettura all’istanza presentata da una neocittadina italiana di origine romena che ha richiesto il cambio del cognome da nubile in favore di quello del marito - in conformità alle tradizioni e alla legislazione del proprio paese di origine - senza adeguato contemperamento degli opposti interessi e congrua motivazione circa il preponderante interesse pubblicistico al mantenimento (rectius, riesumazione) del cognome paterno; l’imposizione del cognome paterno, a fronte della ventennale spendita del cognome del coniuge e della sua identificazione personale con lo stesso, arreca infatti un vulnus al diritto all’identità personale, quale diritto della personalità intimamente inerente all’individuo.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Rischio frane e tutela

12 Giu 2025
12 Giugno 2025

Se un progetto non rientra nelle aree di fragilità a rischio frane, non può l’Amministrazione denegarlo per contrasto con le norme di tutela di quelle aree: lo ha ricordato di recente il TAR Veneto.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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