Piscine amovibili
Il TAR Veneto ha qualificato come elemento d’arredo una piscina amovibile, pertanto soggetta ad attività edilizia libera.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto ha qualificato come elemento d’arredo una piscina amovibile, pertanto soggetta ad attività edilizia libera.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto ha evidenziato che una platea in cemento, di all’incirca 185 mq, comporta la trasformazione permanente dello stato dei luoghi, necessita di apposito titolo edilizio (permesso di costruire) e, se realizzato in zona di vincolo paesaggistico, di idonea previa autorizzazione, non essendo possibile ricorrere al procedimento ex post.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto sottolinea come l’istituto dell’annullamento d’ufficio sia caratterizzato da discrezionalità, dovendo la P.A. verificare a monte la ragionevolezza dell’applicazione di tale potere caducatorio (e quindi i relativi presupposti cd. flessibili), comparando i vari interessi in gioco.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Nel caso di specie, il Comune irrogava un’ordinanza di demolizione per opere abusive realizzate in uno stabile condominiale.
Il privato provvedeva a comunicare formalmente in più atti, tra cui una CILA, la necessità di eseguire solo una demolizione parziale, per evitare il crollo del sovrastante balcone di aliena proprietà.
Il Comune, ignorando tale eccezione, irrogava la sanzione pecuniaria per mancata demolizione.
Il TAR Napoli ha annullato tale atto.
L’irrogazione della sanzione pecuniaria era stata emessa senza considerare che il privato avrebbe ottemperato all’ordine di demolizione, sebbene nei limiti delle sue possibilità, nel senso che giammai avrebbe potuto procedere a rimuovere i muri portanti del sovrastante balcone di proprietà di terzi e il muro di sostegno di una piccola scala di accesso alla proprietà altrui, senza mettere quanto meno a rischio la staticità dei predetti beni immobili e dell’intero fabbricato (poiché i predetti muri perimetrali avrebbero funzione strutturale ovvero da considerarsi parte integrante dello stato originario dell’immobile).
L’Ufficio tecnico comunale avrebbe dovuto, quantomeno, effettuare un sopralluogo svolto a verificare quanto dichiarato e asseverato dai tecnici di parte in ordine all’impossibilità della totale demolizione.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Napoli ha affermato che la sanzione pecuniaria ex art. 31, co. 4-bis d.P.R. 380/2001 ha lo scopo di tenere indenne il Comune dall’impegno economico derivante dall’abbattimento delle opere abusive. Non a caso, infatti, il successivo comma 4-ter introduce un chiaro vincolo di destinazione, stabilendo che i proventi di tali sanzioni spettano al Comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all’acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il dott. Riccardo Renzi ha redatto la nota che pubblichiamo
Italia_Ius_Formazione e qualificazione delle Stazioni Appaltanti
Il TAR Veneto ribadisce che spettano alla Regione la gestione del demanio idrico e le autorizzazioni per le opere idrauliche ai sensi del r.d. n. 523/1904 e del d.lgs. n. 112/1998, a prescindere dalle deleghe concesse ai Comuni in materia paesaggistica.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Napoli ha affermato che, per poter esplicare un intervento ad opponendum nel processo amministrativo, devono sussistere le seguenti condizioni: a) l’alterità dell’interesse vantato rispetto a quello che legittimerebbe alla proposizione del ricorso in via principale, visto che l’intervento è volto a tutelare un interesse diverso, ma collegato, rispetto a quello fatto valere dal ricorrente principale, cosicché la posizione dell’interessato è meramente accessoria e subordinata rispetto a quella della parte principale; b) la configurabilità di un vantaggio derivante, anche in via mediata e indiretta, dall’accoglimento del ricorso principale.
Nel caso di specie, gli intervenienti avevano interesse alla demolizione totale delle opere ritenute abusive e poste al di sotto del proprio terrazzino ma, poiché il provvedimento impugnato concerneva solo la sanzione pecuniaria conseguente all’inottemperanza e non la solo parziale demolizione da parte del ricorrente, l’intervento è stato dichiarato inammissibile.
Post di Alberto Antico – avvocato
Un nuovo importante passo verso la digitalizzazione degli edifici in Italia è stato compiuto. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato il Decreto 17 luglio 2025, n. 130, che introduce significative modifiche al Decreto n. 37 del 2008, la norma di riferimento per l’installazione degli impianti negli edifici. Il provvedimento, che entrerà in vigore il 2 ottobre 2025, ha l’obiettivo di rendere più efficiente e obbligatoria l’infrastruttura per le comunicazioni ad alta velocità.
Il cuore del nuovo regolamento è l’obbligo di dotare i nuovi edifici di infrastrutture fisiche che supportino la banda ultra larga. Nello specifico:
Questo decreto risponde all’esigenza di accelerare la transizione digitale del Paese. Rendendo l’infrastruttura per la banda ultra larga un elemento strutturale degli edifici, si semplifica e si riduce drasticamente il costo dei futuri allacciamenti per i cittadini e le imprese. Non sarà più necessario intervenire in un secondo momento con lavori complessi e costosi per installare la fibra, dato che la predisposizione sarà già presente fin dalla fase di costruzione.
L’iniziativa si allinea perfettamente con le direttive europee e gli obiettivi di digitalizzazione previsti dal Codice europeo delle comunicazioni elettroniche. In sintesi, il provvedimento segna un netto cambio di passo, trasformando la predisposizione alla fibra ottica da optional a requisito obbligatorio per la modernizzazione del nostro patrimonio edilizio.
Post di Daniele Iselle
Con la l. 12 settembre 2025, n. 131 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 218 del 19.09.2025), entrata in vigore il 20.09.2025, sono state approvate disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane.
La legge è disponibile al seguente link:
Si segnala in particolare l’art. 2 l. cit., che prevede l’emanazione di un d.P.C.M. volto a definire i criteri per la classificazione dei Comuni montani che integrano le zone montane oggetto della legge stessa, in base ai parametri dell’altimetria e della pendenza.
Post di Alberto Antico – avvocato
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