Differenza tra PdC in deroga ex art. 3 l.r. Veneto 55/2012 e art. 14 d.P.R. 380/2001

07 Mag 2025
7 Maggio 2025

Il TAR Veneto ha affermato che l’art. 3 l.r. Veneto 55/2012 non costituisce specificazione dell’art. 14 d.P.R. 380/2001, ma si appalesa quale norma autonoma di un istituto legislativo speciale ed autonomo, basato su tutt’altro presupposto di interesse pubblico (ossia quello allo sviluppo delle attività produttive), e come tale regolato da diversa procedura, che non contempla alcuna preventiva comunicazione agli interessati.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Attenzione a qualificare una demoricostruzione come ristrutturazione edilizia…

07 Mag 2025
7 Maggio 2025

Il TAR Milano ha affermato che nella ristrutturazione demoricostruttiva (comprendente interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche) il criterio della continuità costruttiva, in termini di riconducibilità all’organismo preesistente (che si sostituisce a quello, più restrittivo, dell’identità dei fabbricanti ante e post intervento), non incontra il limite della “fedele ricostruzione”, essendo sufficiente la conservazione delle caratteristiche fondamentali dell’edificio preesistente quanto a sagoma, superfici e volumi.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Tipologie e caratteristiche della VIA postuma

07 Mag 2025
7 Maggio 2025

Il TAR Napoli ha affermato che la VIA presuppone la fedele rappresentazione da parte del richiedente che fotografi lo stato dei luoghi prima della progettata trasformazione, al fine di consentire alla P.A. di valutare adeguatamente gli effetti significativi derivanti dalla realizzazione e dall’esercizio del progetto sui fattori ambientali.

In materia di cd. VIA postuma ex art. 29, co. 3 d.lgs. 152/2006 può distinguersi tra VIA postuma “patologica” e “fisiologica”: la prima riguarda i casi di realizzazione di un progetto senza la previa VIA, pur essendo questa prescritta dalla legge applicabile ratione temporis; la seconda attiene ai casi in cui il progetto era realizzato nella vigenza di un contesto normativo che non imponeva lo svolgimento della VIA che, tuttavia, è poi richiesta in caso di modifica dell’opera o di rinnovo del relativo titolo autorizzativo. Sulla differenza tra i due tipi di VIA postuma, si veda anche la nota del Ministero della transizione ecologica, Direzione generale valutazioni ambientali, prot. n. 43387 del 04.04.2022.

La VIA postuma consente di portare a conclusione una fase già avviata, realizzando il bilanciamento di interessi rispetto a quella parte dell’intervento che ha già determinato una modifica sull’ambiente: essa non può trovare applicazione in caso di inizio di nuove attività. L’istituto della prosecuzione dei lavori o dell’attività in corso del procedimento di VIA postuma assume natura doppiamente eccezionale: in primo luogo, è già eccezionale la possibilità di ottenere la VIA di un progetto successivamente all’avvio della realizzazione del progetto stesso; si configura poi come un’ulteriore ipotesi di eccezione al sistema quella per cui, in corso di ottenimento della VIA postuma, sia consentito al richiedente di proseguire nello svolgimento dei lavori o delle attività già intraprese.

La VIA postuma non può sanare la carenza dei titoli abilitativi eventualmente necessari per la realizzazione di un progetto, in quanto non assegna alla P.A. preposta alla tutela dell’ambiente alcun potere di sostituzione delle autorizzazioni che siano di competenza di altre PP.AA.

Post di Alberto Antico – avvocato

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La documentazione antimafia si applica anche alle attività soggette a SCIA

07 Mag 2025
7 Maggio 2025

Il TAR Palermo ha affermato che la disciplina delle interdittive antimafia si applica anche ai provvedimenti autorizzatori e alle attività soggette a SCIA (nel caso di specie un B&B), imponendo al Comune di verificare che l’autocertificazione dell’interessato sia veritiera e di richiedere al Prefetto di emettere una comunicazione antimafia liberatoria e di revocare e/o dichiarare decaduta la SCIA, in presenza di un’informativa antimafia.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Un PdC … troppo condizionato

07 Mag 2025
7 Maggio 2025

Il TAR Veneto ha affermato che il rilascio del permesso di costruire presuppone la sua compatibilità con gli strumenti urbanistici, pertanto non può fondatamente essere preteso un rilascio del titolo condizionato ad una modifica degli stessi o all’acquisizione di un elemento successivo ed eventuale che renda l’intervento compatibile (come, nella prospettazione del privato, si voleva che fosse l’autorizzazione paesaggistica).

Post di Alberto Antico – avvocato

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Acquisizione gratuita al patrimonio del Comune dell’abuso edilizio non demolito e sorte dell’ipoteca gravante sul bene

06 Mag 2025
6 Maggio 2025

Le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione hanno tratto alcune conseguenze dalla sentenza della Corte costituzionale n. 160/2024, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, co. 3 l. 47/1985, nonché in via consequenziale dell’art. 31, co. 3, I-II periodo d.P.R. 380/2001, nella parte in cui non fanno salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell’abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire.

La confisca amministrativa ex art. 31, co. 3 d.P.R. cit. non determina l’estinzione dell’ipoteca iscritta prima della sua trascrizione dal creditore che non sia responsabile dell’abuso edilizio.

L’estinzione dell’ipoteca conseguirà, nondimeno, alla dichiarazione di cui all’art. 31, co. 6 d.P.R. cit.  (già art. 7, co. 5 l. 47/1985), con la quale il Comune abbia eventualmente attratto l’immobile al proprio patrimonio indisponibile, attestando l’esistenza di prevalenti interessi pubblici alla sua conservazione.

In mancanza di tale dichiarazione (e, dunque, nell’ipotesi in cui il bene sia stato acquisito al patrimonio disponibile del Comune), il creditore ipotecario potrà, invece, sottoporlo ad espropriazione forzata nelle forme di cui agli artt. 602 ss. c.p.c.

In tale ultimo caso, l’aggiudicatario, qualora ricorrano le condizioni per la sanatoria ex art. 13 l. 47/1985, poi sostituito dall’art. 36 d.P.R. 380/2001 (ovvero per uno dei tre condoni succedutisi nell’ordinamento), dovrà presentare domanda di concessione in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 17, co. 5 l. 47/1985, ora art. 46, co. 5 d.P.R. cit., mentre, ove tali condizioni non ricorrano - e fermo restando che il carattere abusivo e non sanabile dell’immobile deve risultare dall’avviso di vendita - riceverà il bene con l’obbligazione propter rem di provvedere alla relativa demolizione, con tutte le conseguenze che ne derivano in caso di inottemperanza.

Post di Alberto Antico – avvocato

ord. Cass., SS.UU., n. 10933-2025

L’obbligo di cessione di alcune aree al Comune, assunto in sede di rilascio di un permesso di costruire

06 Mag 2025
6 Maggio 2025

Nel caso di specie, il Comune denegava un PdC, in quanto l’area oggetto della domanda era gravata da un obbligo di cessione a favore del Comune, assunto da precedenti proprietari dell’area con impegnativa unilaterale autenticata nel 1977, regolarmente registrata e trascritta, a titolo di scomputo parziale degli oneri di urbanizzazione dovuti per il rilascio di una concessione edilizia.

Secondo il privato che si vedeva opporre il diniego di PdC, tale vincolo avrebbe natura negoziale, quale obbligo a contrarre, nella specie obbligo a cedere l’area al Comune, per cui, essendo sorto nel 1977, sarebbe ormai estinto per prescrizione.

Il TAR Veneto ha dissentito.

L’obbligo di cessione delle aree integra, giuridicamente, un’obbligazione propter rem, caratterizzata da realità e ambulatorialità, idonea ad imprimere al bene una qualità giuridica stabile. Ciò a prescindere dall’eventuale trasferimento del diritto sul bene a titolo particolare o universale, inter vivos o mortis causa. L’atto d’obbligo, seppur riconducibile al modulo negoziale, non si esaurisce nello stesso, poiché rimane un elemento accidentale del titolo edilizio promanato dal Comune ed in esso resta inglobato.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Distanze tra fabbricati per le nuove costruzioni in Zona A

06 Mag 2025
6 Maggio 2025

Il TAR Veneto ha affermato che l’art. 9, co. 1, n. 1 d.m. 1444/1968, nella parte in cui si riferisce alle Zone A (“Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue: 1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale”) contempla le ristrutturazioni, ma non le nuove costruzioni.

Ne consegue che il parametro normativo per i nuovi edifici ricadenti in Zona A è l’art. 873 c.c., per cui la nuova opera può essere realizzata o in aderenza o a distanza di 3 metri.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Illegittimo il ribasso anche sugli oneri di sicurezza ai fini dell’individuazione della base d’asta

06 Mag 2025
6 Maggio 2025

Il Consiglio di Stato ha affermato che nelle procedure ad evidenza pubblica, va esclusa l’aggiudicataria che abbia individuato in modo scorretto la base d’asta, applicando espressamente il ribasso anche sugli oneri di sicurezza, che invece avrebbero dovuto essere scorporati.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Il danno da illegittima interdittiva antimafia spiccata nei confronti di una persona fisica non imprenditrice

06 Mag 2025
6 Maggio 2025

Il Consiglio di Stato ha affermato che una persona fisica, in quanto tale e non esercente attività imprenditoriale, non può essere attinta da un’informazione interdittiva antimafia, nemmeno laddove abbia rivestito cariche sociali rilevanti all’interno di una società a sua volta destinataria di un provvedimento interdittivo.

L’estensione analogica dei soggetti sottoponibili alla misura di cui all’art. 85 d.lgs. 159/2011 non solo rende illegittimo il provvedimento applicativo, ma integra anche l’elemento soggettivo della colpa.

Qualora l’evento dannoso si ricolleghi a una pluralità di condotte, trova applicazione l’art. 41 cod.pen., che costituisce norma di carattere generale valevole anche in materia di responsabilità civile (rectius, responsabilità da lesione di un interesse legittimo), in base alla quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute non esclude il nesso causalità, tranne che si accerti l’esclusiva efficienza causale di una di esse.

La regola della non risarcibilità dei danni evitabili con la diligente utilizzazione degli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento, contenuta nell’art. 30 c.p.a. e che ha portata ricognitiva di principi già evincibili dall’art. 1227 c.c., si estende all’omessa attivazione degli strumenti di tutela, tra i quali è inclusa la tutela cautelare e rappresenta un dato valutabile, alla stregua del canone di buona fede e del principio di solidarietà, ai fini della mitigazione e finanche dell’esclusione del danno, in quanto evitabile con l’ordinaria diligenza.

Nel caso di specie, la mancata proposizione dell’istanza cautelare è costata al ricorrente il dimezzamento del risarcimento riconosciuto in primo grado dal TAR Valle d’Aosta.

Post di Alberto Antico – avvocato

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