L’eccesso di potere e il diniego di condono edilizio
Il TAR Veneto ha affermato che l’eccesso di potere per disparità di trattamento si può configurare solo sul presupposto, di cui l’interessato deve dare la prova rigorosa, dell’identità assoluta della situazione considerata.
Anche a non considerare quanto detto, non è comunque possibile invocare il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà o per disparità di trattamento in relazione ad atti amministrativi vincolati, fra i quali devono essere ricompresi anche i provvedimenti di diniego del condono edilizio, atteso che il provvedimento con cui viene negato il condono edilizio rappresenta, appunto, l’espressione di un potere vincolato rispetto alla sussistenza dei presupposti normativi richiesti.
Post di Alberto Antico – avvocato

Commenti recenti