Provvedimento adottato in corso di giudizio
Il TAR Veneto ribadisce che la sopravvenuta adozione del provvedimento rispetto al ricorso avverso il silenzio comporta l’improcedibilità di quest’ultimo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto ribadisce che la sopravvenuta adozione del provvedimento rispetto al ricorso avverso il silenzio comporta l’improcedibilità di quest’ultimo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto ricorda che la qualificazione degli atti amministrativi oggetto di giudizio spetta al Giudice Amministrativo, non vincolato né al nomen iuris attribuito dalla P.A. né alle deduzioni delle parti, dovendo fare perno sul suo contenuto effettivo e sulla sua causa.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto ricorda che la proroga (anche della previsione urbanistica relativa alle zone C di espansione) può essere chiesta solo e fintantoché la previsione da prorogarsi sia ancora in essere, e non invece quando il relativo termine di viabilità sia scaduto.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto sottolinea l’applicabilità delle proroghe COVID sui procedimenti amministrativi (e sui termini ex art. 10-bis l. n. 241/1990) anche a quelli riguardanti gli accertamenti di conformità per gli immobili in zona di vincolo paesaggistico, pur in presenza di un diniego di compatibilità paesaggistica che dovrebbe rendere sostanzialmente vincolato il diniego di sanatoria.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto evidenzia che i progetti previsti nell’ambito del Piano d’Area “Quadrante Europa”, seppur recepiti dal PAT, non sono immediatamente esecutivi in quanto subordinati alla sottoscrizione di un accordo di programma in variante; questo poiché il PAQE ha sole funzioni di indirizzo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che, nell’esaminare un’istanza di condono ai sensi della l. 724/1994, la Soprintendenza conduce un sindacato di compatibilità delle opere edilizie rispetto al vincolo esistente sul territorio che, richiedendo valutazioni tecnico-discrezionali, deve estrinsecarsi in una motivazione completa ed esplicativa delle ragioni della decisione. Ne consegue che il difetto di motivazione integra un vizio sostanziale della funzione e non una mera insufficienza giustificativo-formale della decisione, insuscettibile di integrazione postuma in sede giudiziale, mediante scritti difensivi.
Nel processo amministrativo, l’integrazione in sede giudiziale della motivazione dell’atto amministrativo discrezionale è ammissibile soltanto se effettuata mediante gli atti del procedimento (nella misura in cui i documenti dell’istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta) oppure attraverso l’emanazione di un autonomo provvedimento di convalida (art. 21-nonies, co. 2 l. 241/1990), dovendosi invece considerare inammissibile un’integrazione mediante atti processuali o comunque scritti difensivi. Invero, il giudice che escluda l’illegittimità del provvedimento impugnato sulla base di rationes decidendi che non trovano fondamento nella relativa motivazione incorre nel vizio di ultrapetizione oltre che nella violazione del principio di separazione dei poteri di cui all’art. 34, co. 2 c.p.a.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il Consiglio di Stato ha affermato che, ai sensi dell’art. 1 d.lgs. 36/2023, cd. terzo codice appalti, il risultato che si è prefisso la P.A. può rappresentare, esso stesso, un parametro in base al quale il giudice può sindacare la ragionevolezza, logicità e congruità delle scelte compiute, potendo tali scelte non apparire coerenti con il risultato individuato; pertanto, se il risultato è lo smaltimento dei rifiuti, l’eventuale offerta che preveda il solo “trattamento/recupero” degli stessi non può per ciò solo essere esclusa, dovendo la Stazione appaltante verificare se tale offerta sia comunque idonea a conseguire il risultato dello smaltimento dei rifiuti.
Post di Alberto Antico – avvocato
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA. DECRETO 11 settembre 2025
Modifiche all'allegato 1 del decreto 5 agosto 2024, recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali-CAM Strade. (25A05133) (GU Serie Generale n.221 del 23-09-2025)
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/09/23/25A05133/SG
Nel caso di specie il privato, titolare di un progetto per la realizzazione e l’esercizio di un impianto agro-voltaico avanzato, richiedeva l’avvio del procedimento di VIA a norma dell’art. 27-bis del codice dell’ambiente.
La Regione rigettava la richiesta, in ragione della necessità di un riequilibrio territoriale finalizzato a non aggravare ulteriormente i territori della Provincia interessata che consentisse, in relazione al principio di proporzionalità e sussidiarietà tra Province, in ogni singola Provincia lo sviluppo delle FER esclusivamente fino a un massimo del 50% del totale autorizzato espresso in MWp dell’intera Regione.
Il Consiglio di Stato ha annullato tale provvedimento.
È illegittima la delibera con cui la Regione introduce limiti astratti alla possibilità di realizzare impianti fotovoltaici: la P.A., nel pronunciarsi sull’istanza di rilascio del provvedimento autorizzativo, è tenuta a valutare tutte le circostanze del caso concreto e a bilanciare gli opposti interessi, nella consapevolezza che il legislatore ha espresso un chiaro favor per la realizzazione degli impianti fotovoltaici, pur non potendo legittimarsi “interessi tiranni” capaci di prevalere automaticamente su altri interessi meritevoli di pari considerazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il Dott. Riccardo Renzi ha redatto una nota sul principio di prossimità nella gestione della FORSU e i limiti del sindacato giurisdizionale sulle scelte tecniche della stazione appaltante, in commento alla sentenza del T.A.R. Veneto, Sez. I, n. 1541/2025.
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