La fascia di rispetto cimiteriale dopo la l. 166/2002 si può ancora ridurre?
Nel caso di specie, un privato, allo scopo di farsi restituire una somma di denaro versata al Comune per un accordo urbanistico, sosteneva che il proprio terreno fosse ab origine inedificabile, in quanto ricadente a meno di 200 metri da un cimitero.
Il TAR Veneto ha invece ritenuto che la relativa fascia di rispetto cimiteriale fosse stata legittimamente ridotta a 50 metri dal P.R.G. comunale del 1978 e 1991, in attuazione dell’art. 338 r.d. 1265/1934 vigente ratione temporis.
Il TAR ha aggiunto che la novella di cui alla l. 166/2002 non ha in sé inibito la possibilità di assentire una deroga: l’art. 338, co. 5 r.d. cit., nel testo novellato nel 2002, prevede infatti che il Consiglio comunale possa consentire la trasformazione delle aree comprese nella fascia di rispetto cimiteriale non solo per dare esecuzione ad un’opera pubblica, ma anche per l’attuazione di un intervento urbanistico privato, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie (valutazione demandata all’Azienda sanitaria locale competente).
Post di Dario Meneguzzo – avvocato
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