Atti consequenziali e presupposti nel calcolo dell’indennità di esproprio

06 Giu 2025
6 Giugno 2025

Il TAR Veneto rileva che è atto presupposto (immediatamente lesivo, e dunque da impugnare tempestivamente) il diniego dell’Autorità espropriante di attivazione del procedimento di costituzione dell’organismo tecnico per il calcolo dell’indennità di esproprio (art. 21, co. 3 T.U. Espropri): l’invio della documentazione alla Commissione provinciale espropri, al contrario, non costituisce una lesione autonoma, ma è atto consequenziale, che dunque non può essere censurato per vizi propri del suo atto presupposto.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Improcedibilità del ricorso

06 Giu 2025
6 Giugno 2025

Il TAR Veneto ha ricordato che l’improcedibilità di un ricorso può essere pronunciata ove l’atto impugnato venga sostituito da un altro atto (avente pari forma), fondato su una nuova istruttoria e motivazione.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Decadenza automatica delle prescrizioni urbanistiche in materia di aree di espansione

05 Giu 2025
5 Giugno 2025

Il TAR Veneto ricorda che la decadenza delle previsioni per le aree di espansione sottoposte a strumenti attuativi non approvati, è automatica una volta trascorsi cinque anni dall’entrata in vigore del piano. L’unico modo per impedire la suddetta decadenza è l’approvazione del piano attuativo; ad essa consegue la possibilità per il Comune di rizonizzare le aree medesime.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Esenzione dal contributo di costruzione per il Piano Casa

05 Giu 2025
5 Giugno 2025

Il TAR Veneto ricorda che l’esenzione dal pagamento del contributo di costruzione in ipotesi di intervento ai sensi del cd. Piano Casa era prevista solamente per le ipotesi di fabbricati destinati – per almeno 42 mesi dal rilascio del certificato di agibilità – a prima casa di abitazione per il richiedente. È irrilevante peraltro la mancanza di una specifica autodichiarazione del privato, bastando aver richiesto la suddetta esenzione nel modello prestampato DIA.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Serve l’autorizzazione paesaggistica per installare il fotovoltaico in un immobile con vincolo paesaggistico ex art. 142 d.lgs. 42/2004?

05 Giu 2025
5 Giugno 2025

In data 29 maggio 2025, pubblicavamo su Italiaius un post intitolato. "Interesse paesaggistico e installazione di impianti fotovoltaici: quando serve l’autorizzazione paesaggistica?".

A seguito delle riflessioni che ne sono conseguite, pubblichiamo una sintesi di quella che sembra una ragionevole risposta al quesito.

L'art. 7, co. 2 d.lgs. 190/2024 afferma che qualora gli interventi elencati all'allegato A (attività edilizia libera) insistano sui beni, sulle aree o sui siti di cui al primo periodo, nonché sulle aree sottoposte ad uno dei vincoli di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applica il regime della procedura abilitativa semplificata. Resta ferma l'osservanza della disciplina di tutela ambientale, idrogeologica e sismica, ivi compresa la necessità di acquisire gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla gestione del vincolo, in conformità alla legislazione vigente.

A sua volta l'art. 20, co. 4 l. 241/1990 afferma: "Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti".

Pertanto, a mio parere si deve ragionare secondo uno schema di cerchi concentrici:

- se il vincolo paesaggistico deriva dall'art. 136, co. 1, lett. c) d.lgs. 42/2004 - bellezze d'insieme - e l'intervento progettato non sia visibili dagli spazi esterni e dai punti di vista panoramici oppure, ai soli fini dell'installazione degli impianti fotovoltaici, le coperture e i manti siano realizzati in materiali della tradizione locale, si applica il comma 6 dell'art. 7 d.lgs. 190/2024, quindi NO autorizzazione paesaggistica;

- se il vincolo deriva dalla lett. b) e c) negli altri casi, si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 7 d.lgs. 190/2024, cioè serve l'autorizzazione paesaggistica ma con termini perentori e silenzio-assenso;

- in ogni altro caso di vincolo paesaggistico, per quanto sopra affermato, si usa la PAS.

In quest'ultimo caso, bisogna distinguere se il Comune è competente a rilasciare i provvedimenti paesaggistici:

- se sì, l'art. 8, co. 7 d.lgs. 190/2024 afferma che qualora, ai fini della realizzazione degli interventi soggetti a PAS siano necessari uno o più atti di assenso di cui al comma 4, lettera e) (cioè gli interessi qualificati ex art. 20, co. 4 l. 241/1990), che rientrino nella competenza comunale, il comune li adotta entro il termine di 45 giorni dalla presentazione del progetto, decorso il quale senza che sia stato comunicato al soggetto proponente un provvedimento espresso di diniego, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni. In caso di necessità di integrazioni documentali o di approfondimenti istruttori, il predetto termine di 45 giorni può essere sospeso ai sensi del comma 6, secondo e terzo periodo. In caso di mancata presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti entro il termine assegnato si applica il quarto periodo del comma 6;

- se no, l'art. 8, co. 8 d.lgs. 190/2024 afferma che qualora, ai fini della realizzazione degli interventi soggetti a PAS siano necessari uno o più atti di assenso di cui al comma 4, lettera e) (cioè gli interessi qualificati ex art. 20, co. 4 l. 241/1990), di PP.AA. diverse da quella procedente, il comune convoca, entro 5 giorni dalla data di presentazione del progetto, la conferenza di servizi di cui agli artt. 14  ss. l. 241/1990, con le variazioni individuate dal medesimo art. 8, co. 8.

Post di Alberto Antico - avvocato

Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche

05 Giu 2025
5 Giugno 2025

Con il decreto 8 maggio 2025 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (pubblicato in G.U., Serie generale n. 125 del 31.05.2025), è stata approvata la disciplina delle modalità operative e condizioni di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche.

Il testo del decreto è consultabile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-05-31&atto.codiceRedazionale=25A03188&elenco30giorni=true.

Le disposizioni relative al Fondo si applicano alle ipotesi previste dall’art. 26, co. 6-bis, 6-ter e 12 d.l. 50/2022 (come convertito dalla l. 91/2022), e in particolare:

- agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all’art. 54 d.lgs. 50/2016, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31.12.2021, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 01.01.2023 al 31.12.2025;

- agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro di cui al citato art. 54, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 01.01.2022 e il 30.06.2023 che non abbiano accesso al Fondo di cui all’art. 26, co. 7 d.l. 50/2022, con riferimento alle lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate dal direttore dei lavori, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 01.01.2023 al 31.12.2025;

- agli appalti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro di lavori di cui all’art. 54 cit. delle società del gruppo Ferrovie dello Stato, dell’ANAS S.p.a. e degli altri soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del d.lgs. 50/2016, limitatamente alle attività previste nel citato capo I e qualora non applichino i prezzari regionali, con riguardo ai prezzari dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui al primo periodo dell’art. 26, co. 2 d.l. 50/2022;

- ai contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall'ANAS S.p.a. in essere alla data di entrata in vigore del d.l. 50/2022, le cui opere siano in corso di esecuzione, per i quali si applica un incremento del 20% agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 01.01.2022 fino al 31.12.2025.

Post di Alberto Antico – avvocato

Interventi a beneficio dell’alluvione del 30 ottobre-5 novembre 2023 in Veneto

05 Giu 2025
5 Giugno 2025

Con la delibera del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2025 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 125 del 31.05.2025), è stato approvato un ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 30 ottobre 2023 al 5 novembre 2023 nel territorio della Provincia di Belluno, di Treviso e di Venezia.

Il testo della delibera è consultabile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-05-31&atto.codiceRedazionale=25A03168&elenco30giorni=true.

Inoltre, con la delibera del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2025 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 125 del 31.05.2025), è stato prorogato di ulteriori 12 mesi lo stato di emergenza in conseguenza di tali eccezionali eventi meteorologici.

Il testo della delibera è consultabile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-05-31&atto.codiceRedazionale=25A03169&elenco30giorni=true.

Post di Alberto Antico – avvocato

Ancora sui poteri del Comune nei confronti di una CILA

04 Giu 2025
4 Giugno 2025

Il TAR Veneto afferma che la CILA (disciplinata in modo alquanto scarno dall’art. 6-bis del T.U. Edilizia) è un titolo edilizio residuale, per la quale non è formalmente prevista una fase di controllo – contrariamente alla SCIA – né alcun potere inibitorio in capo all’Amministrazione.

Gli unici poteri spettanti alla P.A. sono quelli di natura sanzionatoria e repressiva di cui agli artt. 27 e 31 T.U. Edilizia, nelle ipotesi in cui la CILA risulti essere mancante, incompleta o irregolare, ovvero il titolo errato, ovvero l’intervento sia stato realizzato in difformità dalla stessa.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Esclusione degli immobili con abusi edilizi dall’assicurazione obbligatoria contro il rischio catastrofale: una cattiva idea?

04 Giu 2025
4 Giugno 2025

Con la l. 27 maggio 2025, n. 78 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 124 del 30.05.2025), entrata in vigore il 31.05.2025, è stato convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali.

Il testo della legge di conversione è disponibile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-05-30&atto.codiceRedazionale=25G00086&elenco30giorni=true.

Il testo del d.l. 39/2025, come convertito dalla l. 78/2025, è consultabile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-05-30&atto.codiceRedazionale=25A03157&elenco30giorni=true.

Si segnala in particolare la novella apportata all’art. 1, co. 106 l. 213/2023 (legge di bilancio per il 2024). L’attuale testo di tale norma (modificata dall’art. 1, co. 3-quinquies d.l. 39/2025, come convertito dalla l. 78/2025) afferma che l’assicuratore è tenuto ad assicurare esclusivamente gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio. Sono altresì assicurabili gli immobili oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono. Per gli immobili non assicurabili tenuto conto di quanto previsto dal precedente periodo non spetta alcun indennizzo, contributo, sovvenzione o agevolazione di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Le criticità applicative.

  1. Valido titolo edilizio, oppure la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio”.

Difficoltà interpretativa: La definizione di “valido titolo edilizio” può sembrare chiara, ma in realtà è complessa. Richiede una verifica approfondita della conformità dell’immobile alle normative urbanistiche ed edilizie vigenti al momento della costruzione o dell’ampliamento. Questo implica l’analisi di concessioni edilizie, permessi di costruire, SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) o CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata), e la loro effettiva validità giuridica. Non è raro che un titolo edilizio possa essere contestato o annullato a seguito di accertamenti, rendendo l’immobile potenzialmente “non assicurabile” con effetti retroattivi.

Difficoltà applicativa: Per gli immobili più datati, risalire alla normativa specifica in vigore al momento dell’ultimazione dei lavori può essere estremamente difficile. Le normative edilizie sono cambiate molte volte nel corso dei decenni. Determinare con precisione la data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio richiede una profonda conoscenza storica della legislazione urbanistica italiana, che non è sempre facilmente accessibile o univocamente interpretabile.

  1. Immobili oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono

Difficoltà interpretativa: Se da un lato l’inclusione degli immobili in sanatoria o condono è un elemento positivo per favorire l’assicurabilità, dall’altro la dicitura “sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono” apre a potenziali ambiguità. Cosa si intende esattamente per “in corso”? Un procedimento è in corso dal momento della presentazione dell’istanza o solo dopo una sua prima istruttoria favorevole? E se il procedimento si conclude con un diniego, l’immobile diventa improvvisamente non assicurabile? Queste domande sono cruciali per determinare la validità della copertura assicurativa nel tempo.

Difficoltà applicativa: La fase in cui il procedimento è “in corso” può essere molto lunga e incerta. L’assicuratore dovrebbe assicurare un immobile basandosi sulla mera presentazione di un’istanza, correndo il rischio che questa venga respinta in futuro? E come gestirebbe un sinistro in caso di diniego della sanatoria? Si pone il problema della retroattività o dell’annullamento della polizza. Inoltre, il testo non chiarisce se l’assicurabilità permane anche in caso di inerzia della P.A. nel definire la pratica di sanatoria.

  1. Per gli immobili non assicurabili [...] non spetta alcun indennizzo, contributo, sovvenzione o agevolazione di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali

Difficoltà interpretativa: Questa è la parte più punitiva e con le maggiori implicazioni. La norma introduce un nesso causale diretto tra la non assicurabilità (legata alla regolarità edilizia) e la perdita di ogni forma di sostegno pubblico in caso di eventi calamitosi. Questo significa che un immobile con un’irregolarità edilizia, anche minima e magari sconosciuta al proprietario, potrebbe essere escluso da qualsiasi aiuto statale post-disastro, inclusi quelli per eventi catastrofali come terremoti o alluvioni. La norma mira a disincentivare l’abusivismo, ma colpisce in modo indiscriminato anche chi, pur proprietario in buona fede (ad esempio un erede!), si trova a possedere un immobile con vizi edilizi pregressi o difficilmente sanabili.

Difficoltà applicative:

Onere della prova: Chi deve provare la regolarità edilizia o la non assicurabilità? Spetterà al cittadino dimostrare la piena conformità del proprio immobile per accedere ai fondi pubblici, aggiungendo un ulteriore onere burocratico in momenti di grande difficoltà.

Impatto sociale: L’applicazione rigorosa di questa clausola potrebbe lasciare un numero significativo di cittadini senza alcun supporto in caso di calamità, con gravi conseguenze sociali ed economiche, soprattutto in un paese come l’Italia con un’alta percentuale di immobili che presentano (anche minime) difformità edilizie.

Contraddizione con le finalità di protezione civile: Le risorse pubbliche per eventi calamitosi sono spesso destinate a garantire un minimo di sussistenza e ripristino per la popolazione colpita. Escludere gli immobili non regolari da tali aiuti, anche se l’irregolarità non ha alcuna incidenza sul danno subito dall'evento calamitoso, potrebbe apparire una misura eccessivamente punitiva e potenzialmente in contrasto con i principi di solidarietà sociale.

Intervento su immobili in sanatoria: Il testo afferma che gli immobili in sanatoria sono assicurabili. Ma cosa succede se un immobile è in sanatoria e subisce un danno? L’indennizzo pubblico viene comunque erogato, o è condizionato all’esito positivo della sanatoria? Il testo non lo specifica chiaramente, creando un ulteriore punto di incertezza.

In sintesi, il testo di legge mira a responsabilizzare i proprietari di immobili e a disincentivare l’abusivismo edilizio, collegando l’assicurabilità e l’accesso ai fondi pubblici alla regolarità urbanistica. Tuttavia, la sua formulazione solleva una serie di questioni che richiedono chiarimenti normativi o interpretativi per evitare disparità di trattamento, eccessiva burocrazia e potenziali ingiustizie, soprattutto in contesti di emergenza.

Post di Daniele Iselle

La Corte costituzionale riscrive le norme sul TSO: la persona sottoposta a trattamento deve essere avvisata e sentita

04 Giu 2025
4 Giugno 2025

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 35 l. 833/1978, nella parte in cui non prevede che il provvedimento del Sindaco che dispone il trattamento sanitario obbligatorio (TSO) in condizioni di degenza ospedaliera sia comunicato alla persona sottoposta al trattamento; che la stessa sia sentita dal giudice tutelare prima della convalida; e che il relativo decreto di convalida sia a quest’ultima notificato.

Le garanzie costituzionali relative alla libertà personale e ai diritti di difesa e al contraddittorio esigono che la persona sottoposta a TSO sia messa a conoscenza del provvedimento restrittivo della libertà personale e possa partecipare al procedimento di convalida. Non osta a questa conclusione la condizione di possibile incapacità naturale in cui si trovi il destinatario del trattamento, in quanto è escluso che le persone, soltanto perché affette da infermità fisica o psichica, siano private dei diritti costituzionali, compreso il diritto di agire e di difendersi in giudizio.

Si allega un prospetto dell’attuale testo dell’art. 35 l. 833/1978, come interpolato dalla Consulta.

Post di Alberto Antico – avvocato

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