Azione risarcitoria nei confronti della P.A.

01 Apr 2021
1 Aprile 2021

Il TAR Veneto ha ricordato che l’azione di risarcimento del danno da provvedimento illegittimo va ricondotta allo schema generale dell’art. 2043 c.c., perciò sul danneggiato grava l’onere della prova circa la sussistenza di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi dell’illecito.

Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

Read more

La Corte Costituzionale salva i “sottotetti” veneti, salvo che per il titolo edilizio necessario: talvolta serve la SCIA alternativa (o il permesso) e talvolta quella ordinaria

31 Mar 2021
31 Marzo 2021

Con la sentenza n. 54 del 2021, pubblicata oggi, ha ritenuto conforme alla Costituzione la legge regionale del Veneto n. 51 del 2019 sui sottotetti, tranne nella parte in cui sembra sottoporre gli interventi sempre alla SCIA ordinaria, anzichè alla SCIA alternativa o a quella ordinaria, a seconda di quello che serve in base al DPR 380/2001  (vale a dire se è ristrutturazione o no).

L’Avvocatura generale dello Stato riteneva, in primo luogo, che le disposizioni dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 2, comma 1, della legge regionale impugnata, laddove individuano limiti minimi di altezza e di superficie di illuminazione dei locali oggetto di recupero diversi da quelli stabiliti dal decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d’abitazione), e dal decreto interministeriale 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici, fossero in contrasto con gli artt. 3 e 32 Cost., «in quanto si discostano, senza che emerga una ragionevole giustificazione, dai parametri individuati dallo Stato» in tali decreti, strumentali alla tutela della salubrità e vivibilità degli ambienti.

Sul punto la Corte afferma che: "La disciplina regionale diretta a introdurre specifici requisiti di altezza e aeroilluminazione per la sola porzione dell’unità abitativa costituita dal recupero edilizio dei sottotetti non comporta deroga agli standard uniformi fissati dal d.m. 5 luglio 1975 in attuazione del r.d. n. 1265 del 1934, i quali nulla prescrivono riguardo a una fattispecie così specifica come quella in questione. 

Ciò perché, innanzitutto, i locali oggetto delle norme regionali impugnate costituiscono solo una parte dell’unità abitativa, che deve preesistere e possedere già i prescritti requisiti di abitabilità. Inoltre, tali locali sono caratterizzati normalmente da una peculiare morfologia, tanto che la disciplina impugnata fa riferimento all’altezza media, da calcolarsi escludendo le parti del sottotetto inferiori a una certa soglia. 

D’altra parte, gli interventi di recupero perseguono interessi ambientali certamente apprezzabili, quali la riduzione del consumo di suolo e l’efficientamento energetico.

Evidentemente in considerazione del carattere di lex specialis della disciplina relativa ai requisiti di abitabilità dei sottotetti concernenti altezza e aeroilluminazione, non regolati a livello di legislazione statale, le leggi regionali hanno dettato da tempo proprie discipline (si veda la legge della Regione Lombardia 15  luglio 1996, n. 15, recante «Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti»; nonché la legge della RegioneVeneto 6 aprile 1999, n. 12, recante «Recupero dei sottotetti esistenti a fini abitativi»), le quali prevedono requisiti di altezza e aeroilluminazione a tutela delle medesime esigenze di salubrità e igiene di cui si fa carico la disciplina statale, tenendo conto delle peculiarità strutturali dei locali oggetto di recupero e del loro carattere non autonomo rispetto a unità abitative già esistenti (sentenze n. 208 del 2019, n. 282 e n. 11 del 2016)".

Post di Daniele Iselle - funzionario comunale  

S.54/2021 del 24/02/2021
Udienza Pubblica del 23/02/2021, Presidente CORAGGIO, Redattore VIGANÒ

Norme impugnate: Artt. 1, c. 1°, 2, c. 1°, 2° e 3°, e 3 della legge della Regione Veneto 23/12/2019, n. 51.

Oggetto: Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Veneto - Disposizioni per il recupero dei sottotetti a fini abitativi - Finalità - Condizioni e limiti di applicazione.
Paesaggio - Previsione che il regolamento edilizio comunale determina le tipologie di apertura delle falde e ogni altra condizione per il rispetto degli aspetti paesistici, monumentali e ambientali dell'edificio oggetto di intervento - Clausola di salvezza, con riguardo alla tutela paesaggistica, riferita agli edifici soggetti a tutela ai sensi degli artt. 13 e 17 della legge regionale n. 11 del 2004.
Titolo abitativo e contributo di costruzione - Classificazione degli interventi come ristrutturazione edilizia, soggezione al regime di segnalazione certificata di inizio di attività [SCIA].

Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza - non fondatezza nei sensi di cui in motivazione
Atti decisi: ric. 27/2020

Si legge nella sentenza:
 
"4.3.– Nel merito, la censura è fondata, nei termini di seguito precisati. L’art. 3 impugnato recita: «1. Gli interventi diretti al recupero dei sottotetti sono classificati come ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”. 2. Gli interventi previsti dal comma 1 sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e comportano la corresponsione di un contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed al costo di costruzione di cui all’articolo 16 del medesimo decreto, calcolati sulla volumetria resa abitativa secondo le tariffe approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di nuova costruzione. 3. I comuni possono deliberare l’applicazione di una maggiorazione, nella misura massima del venti per cento del contributo di costruzione dovuto, da destinare preferibilmente alla realizzazione di interventi di riqualificazione urbana, di arredo urbano e di valorizzazione del patrimonio comunale di edilizia resideniale. 4. Gli interventi di recupero dei sottotetti restano subordinati al reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione soggetta alla ristrutturazione, salvo quanto disposto dal comma 4 dell’articolo 2». Come riconosciuto da entrambe le parti, gli interventi di recupero abitativo dei sottotetti sono da ricondurre a quelli «di ristrutturazione edilizia» di cui all’art. 3, comma 1, lettera d), t.u. edilizia, i quali sono assoggettati a permesso di costruire (o a SCIA alternativa) se rientrano in una delle tipologie dell’art. 10, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, mentre sono soggetti a semplice SCIA “ordinaria” se non vi rientrano, fatta salva la facoltà per le Regioni di stabilire ulteriori casi da sottoporre a permesso di costruire o a SCIA (art. 10, commi 2 e 3, t.u. edilizia). La disposizione dell’art. 3, comma 2, della legge reg. Veneto n. 51 del 2019, per come formulata, potrebbe facilmente indurre i destinatari del precetto a ritenere sufficiente la SCIA “ordinaria” per tutti gli interventi in questione, compresi quelli assoggettati a permesso di costruire o a SCIA “alternativa” in base al t.u. edilizia. Tale interpretazione condurrebbe a un esito contrastante con un principio fondamentale della materia «governo del territorio» stabilito dal t.u. edilizia. È pertanto necessario dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’inciso, contenuto nel comma 2, «sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e». L’eliminazione di tale inciso comporterà l’applicabilità anche agli interventi disciplinati dalla legge regionale impugnata dell’ordinario regime stabilito dal t.u. edilizia per gli interventi di ristrutturazione. Non è invece necessario dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’intero art. 3, come richiesto dal ricorrente, dal momento che la disciplina residua si limita in sostanza a prevedere che gli interventi in questione comportano la corresponsione del contributo di costruzione, su cui il ricorso governativo non formula alcuna censura. D’altra parte, l’art. 23, comma 01, ultima parte, del t.u. edilizia, una volta stabilito che gli interventi sottoposti a SCIA “alternativa” sono, al pari di quelli sottoposti a permesso di costruire, soggetti al contributo di costruzione, consente alle leggi regionali di individuare ulteriori ipotesi di intervento per cui è richiesto tale contributo. Ne deriva, conclusivamente, che la questione relativa all’art. 3, comma 2, della legge reg. Veneto n. 51 del 2019 è fondata limitatamente alle parole «sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e»."

Quando la P.A. ha l’obbligo di rispondere ad un’istanza del privato?

31 Mar 2021
31 Marzo 2021

Il T.A.R. ricorda che le fonti normative che impongono alla P.A. di rispondere alle istanze formulate dal privato possono essere individuate anche nei principi generali desumibili dal sistema giuridico, quali il principio di legalità, di buona andamento ed efficienza della P.A. e di giustizia.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

Read more

D.M. n. 1444/1968 e nuova costruzione

31 Mar 2021
31 Marzo 2021

Il Consiglio di Stato ha affermato che l’art. 9 del d.m. n. 1444/1968 non si applica solo alle nuove costruzioni, ma anche agli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano una trasformazione radicale dell’edificio oggetto dell’intervento. Infatti, l’interpretazione letterale della norma è recessiva rispetto a quella teleologico-sistematica.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

Read more

Piena conoscenza del provvedimento

31 Mar 2021
31 Marzo 2021

Il TAR Veneto ha ricordato che il termine per l’impugnazione del provvedimento amministrativo decorre dalla sua piena conoscenza, che non consiste nella conoscenza integrale, bensì nella percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere percepibile l’attualità dell’interesse ad agire contro di esso.

Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

Read more

Recepimento dei Piani attuativi nel P.A.T. con valore di P.I.: conseguenze

30 Mar 2021
30 Marzo 2021

Il TAR Veneto ha affermato che il ricorso avverso le disposizioni di un Piano attuativo diviene improcedibile qualora le relative previsioni siano recepite dal P.A.T., il quale gli attribuisca valore di Piano degli Interventi, e il ricorrente non si attivi per impugnare la norma di recepimento del P.A.T.

Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

Read more

ICI e area inserita in un programma attributivo di un diritto edificatorio compensativo,

30 Mar 2021
30 Marzo 2021

La Cassazione ha chiarito che, in tema di ICI, un'area già edificabile e poi assoggettata a vincolo di inedificabilità assoluta ove sia inserita in un programma attributivo di un diritto edificatorio compensativo, non è assoggettabile ad imposta, atteso che il diritto edificatorio compensativo non ha natura reale, non inerendo al terreno, non costituendo una qualità intrinseca del medesimo, ed è trasferibile separatamente da esso.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

Read more

Sulla riassunzione del processo interrotto

30 Mar 2021
30 Marzo 2021

Il T.A.R. chiarisce da quando decorre il termine di novanta giorni previsto dall’art. 80, c. 3 c.p.a. per la riassunzione del processo interrotto con riferimento alla “conoscenza” dell’evento interruttivo ed in presenza di una curatela fallimentare.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

Read more

Repressione degli abusi edilizi

29 Mar 2021
29 Marzo 2021

Il TAR Veneto ha posto utili principi in materia: in particolare, l’ordinanza di demolizione può essere validamente notificata al soggetto che, pur non essendo proprietario, sia in una relazione qualificata con la res e ne abbia la materiale disponibilità.

Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

Read more

Ordinanza di demolizione di un abuso edilizio sottoposto a sequestro penale

29 Mar 2021
29 Marzo 2021

Non si arresta il dibattito giurisprudenziale su tali ordinanze, con diverse opinioni:

  1. Una prima tesi ne sostiene la nullità per impossibilità giuridica dell’oggetto del comando (il privato non può demolire l’abuso, o violerebbe il sequestro penale);
  2. Una seconda tesi le ritiene legittime, poiché il privato può avanzare istanza di dissequestro dell’area al fine di darvi esecuzione;

2.1. Una variante della seconda tesi sostiene che, se il dissequestro non fosse accolto, non si potrebbe disporre la sanzione ablatoria ex art. 31, co. 4 T.U. edilizia.

Il TAR Veneto ha aderito alla seconda tesi, sostenendo la legittimità delle ordinanze di demolizione in parola, ma non si è pronunciato in ordine alla loro eseguibilità.

Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

Read more

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC