E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2021 il ricorso alla Corte Costituzionale contro l'articolo 7 della l.r. del Veneto n. 19 del 2021, in materia di stato legittimo degli immobili, redatto dalla Avvocatura dello Stato su impulso del Governo
Il TAR Veneto ha annullato un diniego di riclassificazione urbanistica, motivato dal Comune in ragione della mancata approvazione del P.A.T. e del RECRED (registro dei crediti edilizi): la P.A. non può rigettare l’istanza del privato sulla base del proprio inadempimento o comunque di inerzie o ritardi nell’approvazione di provvedimenti ad adozione obbligatoria, ma deve valutare l’istanza sottoposta al suo vaglio alla luce della disciplina urbanistica vigente.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il TAR Veneto ha ricordato che le controversie concernenti il riconoscimento del diritto all’indennizzo per reiterazione di vincoli di inedificabilità sostanzialmente espropriativi appartengono alla giurisdizione del G.O. e alla competenza in unico grado della Corte d’appello ex art. 39, co. 3 d.P.R. 327/2001.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Nel caso di specie, una società realizzava un intervento edilizio sfruttando una possibilità di ampliamento riconosciuta a mezzo di apposita variante e con l’approvazione di una puntuale scheda tecnica, in favore del proprio specifico stabilimento industriale. Una seconda società, venditrice dei terreni in oggetto, avanzava ricorso facendo valere la clausola del contratto di vendita con la quale si era riservata ogni diritto edificatorio sui terreni venduti.
Il TAR Veneto ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza d’interesse, dal momento che la capacità edificatoria contestata non era “esportabile” al fine di realizzare interventi di diversa natura su altri terreni, in quanto legata all’esigenza di ampliare quel determinato opificio.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il T.A.R. ricorda che l’accesso agli atti permette di posticipare il termine per impugnare l’aggiudicazione solo se il documento pretermesso sia indispensabile per comprendere il contenuto dell’offerta del primo classificato-aggiudicatario, come già previsto dall’Ad. Pl. n. 12/2020.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha offerto un’applicazione dei principi di diritto affermati dall’Adunanza Plenaria, con la sent. n. 16/2020.
Devono essere distinte due ipotesi di esclusione del concorrente per falsità delle dichiarazioni rese nell’offerta ex art. 80, co. 5 d.lgs. 50/2016:
- l’attuale lett. c-bis richiede una valutazione discrezionale della Stazione appaltante sull’opportunità di escludere un concorrente che abbia commesso falsità nelle dichiarazioni finalizzate all’adozione dei provvedimenti di ammissione alla gara, selezione delle offerte e aggiudicazione;
- la lett. f-bis ha natura residuale rispetto alla lettera precedente (e in quanto tale, di difficile applicazione) e prevede l’esclusione automatica del concorrente che abbia commesso altri tipi di falsità dichiarativa.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il TAR Veneto ha affermato che il creditore che agisca per il risarcimento del danno contrattuale deve provare: 1) la fonte negoziale o legale del suo diritto; 2) il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell’inadempimento della controparte; 3) il danno sofferto; 4) il nesso eziologico tra la condotta inadempiente e il danno. Il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento.
Nel caso di specie, il Comune intentava innanzi al TAR un’azione risarcitoria del danno contrattuale nei confronti del privato, per inadempimento delle obbligazioni derivanti dalla concessione attuativa di un PIRUEA.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Nel caso di specie, una società impugnava con richiesta di sospensiva l’ordinanza di demolizione avente ad oggetto il suo impianto di acquacoltura. Il TAR Veneto respingeva l’istanza cautelare. La società allora chiedeva al Comune la concessione di una proroga per l’ottemperanza della demolizione, al fine di completare il ciclo produttivo in corso e così evitare la perdita dell’intera produzione annuale. Il Comune denegava l’istanza, sulla sola base del rigetto cautelare del TAR. La società avanzava separato ricorso.
Il TAR Veneto ha accolto il ricorso: il rigetto della sospensiva dell’ordinanza di demolizione non poteva precluderne la proroga del termine, anzi era l’indefettibile presupposto logico della relativa richiesta, poiché la proroga non avrebbe avuto alcuna utilità se l’ordinanza di demolizione fosse stata sospesa giudizialmente.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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E' stata pubblicata sul Bur n. 135 del 12 ottobre 2021 la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1306 del 28 settembre 2021, riguardante la competenza a emettere il parere tecnico regionale sulle richieste di modifica delle aree a pericolosità idraulica e idrogeologica dei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI).
Ai sensi delle norme di attuazione dei PAI, infatti,la Regione deve esprimere un parere tecnico sulle richieste di modifica delle aree a pericolosità idraulica e idrogeologica. Fino ad ora tale parere è stato reso con DGR a meno che non si trattasse di situazioni di limitata entità in cui il provvedimento era espresso con Decreto dal Direttore della struttura competente in materia di difesa del suolo. Per semplificare la procedura istruttoria la Regione ha stabilito che il parere tecnico venga espresso con Decreto dal Direttore della struttura competente in materia di difesa del suolo.
Sul Bur n. 135 del 12 ottobre 2021 è stata pubblicata la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1307 del 28 settembre 2021, recante: "Ridefinizione della composizione della Commissione Tecnica per il Parere sulle osservazioni, opposizioni e concorrenze, istituita per l'espressione di pareri da formulare secondo i criteri previsti dall'art. 9 del R.D.1775/1933".
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