Risoluzione di una convenzione

08 Mag 2025
8 Maggio 2025

Il TAR Veneto ha affermato che, qualora una convenzione non preveda alcuna clausola risolutiva espressa, anche in presenza di presunti inadempimenti della controparte, il contraente non può liberarsi dagli obblighi assunti, invocando una presunta ipotesi di risoluzione di diritto, dovendo semmai chiedere la risoluzione giudiziale della convenzione.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Discrezionalità pianificatoria

08 Mag 2025
8 Maggio 2025

Nel caso di specie, il privato impugnava una delibera di Consiglio comunale che ritirava una precedente delibera consiliare, avente ad oggetto l’adozione di una variante al P.I.

Il TAR Veneto ha dichiarato che anche quest’atto beneficia dell’amplissima discrezionalità pianificatoria in capo ai Comuni.

La censura del privato concernente la violazione delle prerogative consiliari (poiché a suo dire i Consiglieri non avrebbero avuto abbastanza tempo per esaminare la proposta dell’atto impugnato) non è ammissibile, essendo il ricorrente privo di legittimazione alla formulazione della relativa doglianza, che si appunta su una lesione riguardante essenzialmente la posizione dei Consiglieri comunali.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Comune di Spinea: seminario da remoto su opera pubblica in variante e VAS

07 Mag 2025
7 Maggio 2025
Venerdì 23 maggio 2025 dalle 9.30 alle 13.30

Relatori: Avv. Matteo Ceruti, dott. urb. Francesco Finotto, avv. Alessandro Veronese

Coordinatore scientifico: arch. Fiorenza Dal Zotto

Webinar23-5-2025 OperaPubblca e Vas

Concessioni balneari e gara pubblica

07 Mag 2025
7 Maggio 2025

Il T.A.R. Veneto affronta per la prima volte le questioni connesse all’indizione delle gare pubbliche, in seguito alle note sentenze del Consiglio di Stato nn. 17 e 18 del 2021 in materia di rinnovo delle concessioni balneari. La pronuncia è interessante perché, oltre ad affrontare alcune tematiche connesse alle gare pubbliche, conferma la legittimità dell’operato del Comune di Jesolo che, nelle more della definizione del quadro normativo di riferimento da parte del legislatore nazionale, ha indetto una procedura ad evidenza pubblica estranea sia alle direttive europee nn. 23, 24 e 25 del 2014 sia alla disciplina nazionale di dettaglio riguardante il diverso settore degli appalti pubblici, applicando però le prescrizioni di cui all’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE, in ottemperanza alle statuizioni contenute nelle succitate sentenze dell’Adunanza Plenaria e della l.r. del Veneto n. 33 del 4-11-2002.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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Differenza tra PdC in deroga ex art. 3 l.r. Veneto 55/2012 e art. 14 d.P.R. 380/2001

07 Mag 2025
7 Maggio 2025

Il TAR Veneto ha affermato che l’art. 3 l.r. Veneto 55/2012 non costituisce specificazione dell’art. 14 d.P.R. 380/2001, ma si appalesa quale norma autonoma di un istituto legislativo speciale ed autonomo, basato su tutt’altro presupposto di interesse pubblico (ossia quello allo sviluppo delle attività produttive), e come tale regolato da diversa procedura, che non contempla alcuna preventiva comunicazione agli interessati.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Attenzione a qualificare una demoricostruzione come ristrutturazione edilizia…

07 Mag 2025
7 Maggio 2025

Il TAR Milano ha affermato che nella ristrutturazione demoricostruttiva (comprendente interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche) il criterio della continuità costruttiva, in termini di riconducibilità all’organismo preesistente (che si sostituisce a quello, più restrittivo, dell’identità dei fabbricanti ante e post intervento), non incontra il limite della “fedele ricostruzione”, essendo sufficiente la conservazione delle caratteristiche fondamentali dell’edificio preesistente quanto a sagoma, superfici e volumi.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Tipologie e caratteristiche della VIA postuma

07 Mag 2025
7 Maggio 2025

Il TAR Napoli ha affermato che la VIA presuppone la fedele rappresentazione da parte del richiedente che fotografi lo stato dei luoghi prima della progettata trasformazione, al fine di consentire alla P.A. di valutare adeguatamente gli effetti significativi derivanti dalla realizzazione e dall’esercizio del progetto sui fattori ambientali.

In materia di cd. VIA postuma ex art. 29, co. 3 d.lgs. 152/2006 può distinguersi tra VIA postuma “patologica” e “fisiologica”: la prima riguarda i casi di realizzazione di un progetto senza la previa VIA, pur essendo questa prescritta dalla legge applicabile ratione temporis; la seconda attiene ai casi in cui il progetto era realizzato nella vigenza di un contesto normativo che non imponeva lo svolgimento della VIA che, tuttavia, è poi richiesta in caso di modifica dell’opera o di rinnovo del relativo titolo autorizzativo. Sulla differenza tra i due tipi di VIA postuma, si veda anche la nota del Ministero della transizione ecologica, Direzione generale valutazioni ambientali, prot. n. 43387 del 04.04.2022.

La VIA postuma consente di portare a conclusione una fase già avviata, realizzando il bilanciamento di interessi rispetto a quella parte dell’intervento che ha già determinato una modifica sull’ambiente: essa non può trovare applicazione in caso di inizio di nuove attività. L’istituto della prosecuzione dei lavori o dell’attività in corso del procedimento di VIA postuma assume natura doppiamente eccezionale: in primo luogo, è già eccezionale la possibilità di ottenere la VIA di un progetto successivamente all’avvio della realizzazione del progetto stesso; si configura poi come un’ulteriore ipotesi di eccezione al sistema quella per cui, in corso di ottenimento della VIA postuma, sia consentito al richiedente di proseguire nello svolgimento dei lavori o delle attività già intraprese.

La VIA postuma non può sanare la carenza dei titoli abilitativi eventualmente necessari per la realizzazione di un progetto, in quanto non assegna alla P.A. preposta alla tutela dell’ambiente alcun potere di sostituzione delle autorizzazioni che siano di competenza di altre PP.AA.

Post di Alberto Antico – avvocato

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La documentazione antimafia si applica anche alle attività soggette a SCIA

07 Mag 2025
7 Maggio 2025

Il TAR Palermo ha affermato che la disciplina delle interdittive antimafia si applica anche ai provvedimenti autorizzatori e alle attività soggette a SCIA (nel caso di specie un B&B), imponendo al Comune di verificare che l’autocertificazione dell’interessato sia veritiera e di richiedere al Prefetto di emettere una comunicazione antimafia liberatoria e di revocare e/o dichiarare decaduta la SCIA, in presenza di un’informativa antimafia.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Un PdC … troppo condizionato

07 Mag 2025
7 Maggio 2025

Il TAR Veneto ha affermato che il rilascio del permesso di costruire presuppone la sua compatibilità con gli strumenti urbanistici, pertanto non può fondatamente essere preteso un rilascio del titolo condizionato ad una modifica degli stessi o all’acquisizione di un elemento successivo ed eventuale che renda l’intervento compatibile (come, nella prospettazione del privato, si voleva che fosse l’autorizzazione paesaggistica).

Post di Alberto Antico – avvocato

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Acquisizione gratuita al patrimonio del Comune dell’abuso edilizio non demolito e sorte dell’ipoteca gravante sul bene

06 Mag 2025
6 Maggio 2025

Le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione hanno tratto alcune conseguenze dalla sentenza della Corte costituzionale n. 160/2024, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, co. 3 l. 47/1985, nonché in via consequenziale dell’art. 31, co. 3, I-II periodo d.P.R. 380/2001, nella parte in cui non fanno salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell’abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire.

La confisca amministrativa ex art. 31, co. 3 d.P.R. cit. non determina l’estinzione dell’ipoteca iscritta prima della sua trascrizione dal creditore che non sia responsabile dell’abuso edilizio.

L’estinzione dell’ipoteca conseguirà, nondimeno, alla dichiarazione di cui all’art. 31, co. 6 d.P.R. cit.  (già art. 7, co. 5 l. 47/1985), con la quale il Comune abbia eventualmente attratto l’immobile al proprio patrimonio indisponibile, attestando l’esistenza di prevalenti interessi pubblici alla sua conservazione.

In mancanza di tale dichiarazione (e, dunque, nell’ipotesi in cui il bene sia stato acquisito al patrimonio disponibile del Comune), il creditore ipotecario potrà, invece, sottoporlo ad espropriazione forzata nelle forme di cui agli artt. 602 ss. c.p.c.

In tale ultimo caso, l’aggiudicatario, qualora ricorrano le condizioni per la sanatoria ex art. 13 l. 47/1985, poi sostituito dall’art. 36 d.P.R. 380/2001 (ovvero per uno dei tre condoni succedutisi nell’ordinamento), dovrà presentare domanda di concessione in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 17, co. 5 l. 47/1985, ora art. 46, co. 5 d.P.R. cit., mentre, ove tali condizioni non ricorrano - e fermo restando che il carattere abusivo e non sanabile dell’immobile deve risultare dall’avviso di vendita - riceverà il bene con l’obbligazione propter rem di provvedere alla relativa demolizione, con tutte le conseguenze che ne derivano in caso di inottemperanza.

Post di Alberto Antico – avvocato

ord. Cass., SS.UU., n. 10933-2025

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