Giurisdizione in materia di canoni concessori

05 Apr 2025
5 Aprile 2025

Il TAR Veneto ha affermato che spetta al G.O. la controversia sulla quantificazione del canone preteso dalla P.A. per la concessione di un bene demaniale che, in ragione del precedente provvedimento di determinazione delle tariffe, si sostanzia in un atto vincolato e riguarda, in definitiva, un diritto soggettivo di contenuto meramente patrimoniale.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Termine impugnazione delle tariffe per le concessioni demaniali

05 Apr 2025
5 Aprile 2025

Il TAR Veneto ha affermato che il termine per impugnare gli atti di determinazione delle tariffe delle concessioni demaniali decorre dal giorno in cui scade il termine per la pubblicazione, trattandosi di atti per i quali non è richiesta la notifica individuale: ciò nel presupposto dell’immediata lesività di tali provvedimenti e della loro conseguente autonoma impugnazione rispetto ai successivi atti di accertamento e riscossione dei corrispettivi.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Fanghi prodotti nell’ambito dell’attività di depurazione dei reflui

04 Apr 2025
4 Aprile 2025

Il Consiglio di Stato ha affermato che ai sensi dell’art. 127 del Codice dell’ambiente, i fanghi prodotti nell’ambito dell’attività di depurazione dei reflui possono essere sottoposti alla disciplina dei rifiuti solo una volta completato il processo di trattamento, ovvero se il produttore abbia necessità di disfarsene, cosicché il recupero dei fanghi presso impianti di depurazione più grandi e avanzati deve ritenersi consentito. Pertanto, la qualifica di rifiuto può essere attribuita ai fanghi solo al termine del complessivo processo de quo, intendendosi per rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi, non traendone alcuna utilità.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Silenzio-inadempimento della P.A. sull’istanza di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti

04 Apr 2025
4 Aprile 2025

Il TAR Palermo ha affermato l’inammissibilità del ricorso avverso il silenzio-inadempimento serbato dalla P.A. su un’istanza di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 d.lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente), laddove l’azione giurisdizionale non sia stata preceduta dall’attivazione dello speciale potere sostitutivo statale di cui all’art. 5 d.lgs. 112/1998 (come previsto dal comma 10 dell’art. 208 cit.).

Le Regioni possono essere titolari di un potere sostitutivo proprio, inerente alle proprie competenze e in ordine all’espletamento delle singole fasi del procedimento istruttorio, ma il potere sostitutivo inerente alla conclusione del procedimento è solamente quello statale di cui all’art. 5 d.lgs. 112/1998.

Post di Alberto Antico – avvocato

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La cd. vicinitas commerciale

04 Apr 2025
4 Aprile 2025

Il Consiglio di Stato ha affermato che nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, riaffermata la distinzione e l’autonomia tra la legittimazione e l’interesse al ricorso quali condizioni dell’azione, è necessario che il giudice accerti, anche d’ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato.

Il concetto di vicinitas commerciale è definito, in generale, come la posizione dei soggetti i quali agendo come imprenditori nel medesimo settore, attingono al medesimo bacino di utenza e risentono, pertanto, di un effettivo danno al loro volume d’affari, in caso di apertura di una nuova impresa commerciale illegittimamente autorizzata.

La P.A. può limitare o escludere l’insediamento di nuovi esercizi commerciali solo in relazione alla necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali come previsto dall’art. 31 d.l. 201/2011, come convertito dalla l. 214/2011. Infatti, ammettere il ricorso alla tutela giurisdizionale per interessi di tipo diverso comporterebbe una limitazione della libera concorrenza, a salvaguardia di posizioni commerciali già acquisite e in contrasto con il principio eurounitario di libera concorrenza cui debbono ispirarsi le attività commerciali.

In caso di impugnazione degli atti relativi all’apertura di una nuova attività commerciale, occorre dimostrare il pregiudizio derivante dalla realizzazione dell’intervento assentito che deve essere significativo e provato in modo rigoroso, senza che esso si possa presumere dalla mera vicinitas commerciale, dato il rilievo attribuito dall’UE e dal legislatore nazionale alla libertà di concorrenza.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Durata del vincolo espropriativo

04 Apr 2025
4 Aprile 2025

Il TAR Basilicata ha affermato che l’efficacia quinquennale del vincolo preordinato all’esproprio, contemplata dall’art. 9 d.P.R. 327/2001, si applica solo ai vincoli espropriativi, cioè quelli chiaramente e direttamente destinati all’esproprio (cd. lenticolari), cioè alle previsioni dello strumento urbanistico che prevedono la realizzazione di una specifica opera pubblica su una parte precisa del territorio comunale, e non anche ai vincoli conformativi non ablatori, con i quali lo strumento urbanistico imprime ai terreni esclusivamente la loro destinazione urbanistica a finalità pubbliche, che per la loro realizzazione risulta necessaria l’adozione di ulteriori provvedimenti amministrativi.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Contaminazioni storiche ed attuale proprietario

04 Apr 2025
4 Aprile 2025

Il T.A.R. Veneto afferma che le norme in materia di bonifica contenute negli artt. 242 e ss. del d.lgs. n. 152/2006 si applicano anche alle cd. contaminazioni storiche e, quindi, esplicano efficacia anche nei confronti dell’attuale proprietario non autore dell’inquinamento.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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La concessione di beni demaniali per finalità sociali

04 Apr 2025
4 Aprile 2025

Il TAR Veneto ha offerto un’applicazione dell’art. 9 d.P.R. 296/2005, secondo cui possono essere oggetto di concessione ovvero di locazione, in favore dei soggetti di cui agli artt. 10 e 11 d.P.R. cit., rispettivamente a titolo gratuito ovvero a canone agevolato, per finalità di interesse pubblico o di particolare rilevanza sociale, gli immobili di cui all’art. 1 d.P.R. cit., gestiti dall’Agenzia del demanio nonché gli edifici scolastici e gli immobili costituenti strutture sanitarie pubbliche o ospedaliere. Ove si tratti di immobili di cui sia stato verificato l’interesse culturale ovvero di immobili per i quali operi, in attesa della verifica, il regime cautelare previsto dall’art. 12, co. 1 d.lgs. 42/2004, il provvedimento di concessione o di locazione è rilasciato previa autorizzazione del Ministero della cultura.

La valutazione della P.A. è ampiamente discrezionale, ma la necessità di avviare tempestivamente una procedura ad evidenza pubblica volta all’individuazione del concessionario che provveda alla riqualificazione e rifunzionalizzazione del bene demaniale non costituisce una logica e sufficiente ragione ostativa per escludere la compatibilità funzionale del progetto presentato spontaneamente da un privato.

La P.A. dovrebbe considerare, ad esempio, ipotesi di clausole di revoca o recesso convenzionali, al fine di consentire il libero affidamento della gestione del bene demaniale mediante procedura o in caso di specifiche determinazioni non compatibili con il mantenimento del rapporto concessorio.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Legge Quadro sulla Ricostruzione Post-Calamità: un nuovo approccio per l’emergenza

03 Apr 2025
3 Aprile 2025

Introduzione

In risposta ai crescenti eventi calamitosi che colpiscono il territorio italiano, il parlamento ha varato una nuova legge quadro, la Legge n. 40 del 18 marzo 2025, destinata a rivoluzionare le procedure di ricostruzione post-emergenza. Questa legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 2025, introduce principi organizzativi e strumenti operativi per gestire in modo più efficace e coordinato la ricostruzione delle aree devastate da calamità naturali o causate dall’uomo.

Obiettivi e Ambito di Applicazione

La legge si pone l’obiettivo di disciplinare il coordinamento delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi, una volta cessato lo stato di emergenza nazionale. Si applica a tutte le regioni, incluse quelle a statuto speciale e le province autonome, nel rispetto delle loro autonomie. Un elemento chiave è l’istituzione dello “stato di ricostruzione di rilievo nazionale”, deliberato dal Consiglio dei Ministri, che definisce la durata e l’estensione territoriale degli interventi.

Il Commissario Straordinario alla Ricostruzione

Figura centrale della nuova normativa è il Commissario Straordinario alla Ricostruzione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Questa figura ha il compito di coordinare e attuare il piano di ricostruzione, gestendo le risorse finanziarie e operando in stretto raccordo con il Dipartimento della Protezione Civile e il Dipartimento Casa Italia. Il Commissario adotta un piano generale pluriennale degli interventi, definisce la programmazione delle risorse e coordina gli interventi di ricostruzione sia pubblici che privati.

La Cabina di Coordinamento per la Ricostruzione

Per garantire un’azione sinergica tra i vari attori coinvolti, è istituita la Cabina di Coordinamento per la Ricostruzione. Presieduta dal Commissario Straordinario, questa cabina include rappresentanti delle regioni, delle province e dei comuni interessati, e ha il compito di coadiuvare il Commissario nella definizione e nel monitoraggio del piano di ricostruzione.

Strumenti e Misure per la Ricostruzione

La legge prevede una serie di strumenti e misure per la ricostruzione, tra cui:

  • Piani e programmi straordinari di ricostruzione, che possono derogare agli strumenti urbanistici vigenti per accelerare i tempi di recupero.
  • Contributi per la ricostruzione privata, destinati al ripristino e alla riparazione degli immobili danneggiati.
  • Interventi su centri storici e nuclei urbani, con particolare attenzione alla conservazione del patrimonio architettonico e paesaggistico.
  • Misure per la tutela ambientale, inclusa la gestione dei materiali derivanti dagli eventi calamitosi e la realizzazione di infrastrutture ambientali.

Trasparenza e Controllo

La legge pone un forte accento sulla trasparenza e sul controllo delle attività di ricostruzione. Tutti gli atti del Commissario Straordinario sono soggetti a pubblicazione e aggiornamento sul sito web istituzionale, e la Corte dei Conti esercita un controllo preventivo sui provvedimenti adottati.

Misure per il Recupero del Sistema Produttivo

Un’attenzione particolare è dedicata al recupero del sistema produttivo nelle aree colpite. La legge prevede la possibilità di applicare regimi di aiuto alle imprese e introduce misure per favorire la continuità aziendale e il rientro al lavoro dei dipendenti.

Conclusioni

Si spera che la Legge n. 40/2025 rappresenti un passo importante verso una gestione più efficace e trasparente delle emergenze post-calamità in Italia. Coniugando la necessità di una ricostruzione rapida con l’esigenza di tutela del patrimonio e dell’ambiente, questa legge si propone di fornire alle comunità colpite gli strumenti per risollevarsi e ricostruire un futuro più sicuro e sostenibile.

Post di Daniele Iselle

Il d.P.R. 380/2001 si applica anche agli abusi edilizi commessi prima della sua entrata in vigore?

03 Apr 2025
3 Aprile 2025

Il Consiglio di Stato ha affermato che ai sensi dell’art. 7 l. 50/1999 (norma ad oggi abrogata), la natura e qualificazione dei testi unici misti - qual è il d.P.R. 380/2001 - soddisfa, tra gli altri criteri e princìpi direttivi: i) la puntuale individuazione del testo vigente delle disposizioni, ii) l’esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni, iii) il coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo.

Pertanto la formale vigenza del d.P.R. 380/2001 non è ostativa al suo richiamo in relazione a condotte poste in essere in data precedente alla sua entrata in vigore, le quali risultavano parimenti realizzabili e sanzionabili, nell’ipotesi in cui ostassero all’edificazione, secondo le analoghe – e omologhe – norme recate dalle disposizioni previgenti, prime fra tutte quelle sancite nella l. 47/1985.

Post di Alberto Antico – avvocato

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