Discrezionalità della P.A. nella concessione della proroga delle prescrizioni dello strumento urbanistico
Il TAR Veneto ricorda che la concessione o meno della proroga di cui all’art. 18, co. 7-bis della l. R.V. n. 11/2004 (avente ad oggetto la possibilità di prorogare le prescrizioni urbanistiche oltre il loro termine quinquennale) è espressione dell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione nell’esercizio dei suoi poteri pianificatori. Non si può quindi configurare alcun affidamento dei privati al mantenimento di una previsione urbanistica, se la stessa deriva da un PUA solamente adottato.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Buongiorno.
La sentenza non si occupa della questione relativa all’avvenuto pagamento o meno della somma prevista dal co. 7-bis da parte dei privati, né sembrano esservi altre sentenze in merito.
Peraltro, la formulazione della norma sembrerebbe associare automaticamente al pagamento della somma la concessione della proroga dello strumento urbanistico: nel cui caso, quindi, non si dovrebbe nemmeno porre la questione della restituzione del denaro versato.
Avvocato, anche nel caso che si paghi la somma prevista dalla LR n. 14/2017, vale questo ragionamento??
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