Le scelte urbanistiche sono connotate da amplissima discrezionalità e perciò sottratte al sindacato di legittimità salvo che…
Segnaliamo sul punto la sentenza del Consiglio di Stato n. 5114 del 2013.
Scrive il Consiglio di Stato: "Entrambi gli assunti interpretativi propugnati dall’appellante sono privi di giuridico fondamento, alla luce dei principi giurisprudenziali fissati in materia da questo Consiglio di Stato. Le scelte urbanistiche dettate dall’Amministrazione comunale con il Piano regolatore costituiscono valutazioni connotate da amplissima discrezionalità, sottratte, come tali, al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto abnormi ovvero da manifesta irragionevolezza, vizi, nella specie, non rinvenibili ( Cons. Stato Sez. IV 27 luglio 2011 n.4505; idem 9 luglio 2002 n.3817; 6 febbraio 2002 n.664). Al di là comunque della impossibilità in sé di censurare il merito delle scelte relative alla disciplina del territorio, nel caso de quo la previsione di piano di diminuire la capacità edificatoria delle aree inserite in zona di espansione non solo non è irrazionale, ma risulta assunta conformemente ai criteri di ragionevolezza e congruità, che giustificano ampiamente la scelta effettuata. Invero, come peraltro pacificamente ammesso dallo stesso appellante, le ragioni apposte dall’Amministrazione per spiegare la diminuzione della volumetria delle aree in causa rispetto a quella in precedenza prevista è collegabile all’esigenza di assicurare la tutela e la salvaguardia dell’ambiente naturale della parte di territorio in cui esse si trovano, nell’ambito di un riequilibrio delle zone di espansione. Ebbene, una motivazione del genere è del tutto consona e coerente con le regulae iurs che reggono il potere di pianificazione urbanistica, se è vero che detta pianificazione non è limitata alla individuazione delle destinazioni delle zone e alla fissazione della possibilità e limiti della edificazione nelle stesse, dovendosi invece comprendere nel potere di gestione del territorio, per mezzo della disciplina delle aree, anche le finalità economico-sociali della comunità locale in un quadro istituzionale di rispetto e valutazione dei valori costituzionalmente tutelati, tra cui va sez’altro annoverato quello della tutela paesaggisticoambientale (Cons. Stato Sez. IV 10 maggio 2012 n.2710). In concreto il Comune di Terni, in considerazione dell’ampia portata degli interessi pubblici e privati coinvolti nella formazione dello strumento urbanistico, nell’esercizio di un potere discrezionale, ha spiegato coerentemente le finalità della prevista riduzione di cubatura edificabile, individuandole nell’esigenza di ridurre il consumo edilizio delle aree de quibus, inserite in zone contrassegnate da una notevole intensità residenziale, onde assicurare, nell’ambito di una operazione di riassetto e di compensazione urbanistica, la valenza ambientale di quella parte del territorio, che, ancorché avente destinazione residenziale,risulta pur sempre abbisognevole di salvaguardia dei profili ambientali “di particolare interesse”, pure ritenuti sussistenti in sito con riferimento alle previsioni riguardanti la potenzialità di edificazione. Parte appellante, sempre a sostegno della tesi della incongruità della scelta urbanistica de qua, affida particolare significato alle osservazioni e risultanze contenute nella relazione a firma dell’arch. Carlo Giani: ora, a prescindere dall’ammissibilità o meno di tale documento prodotto per la prima volta in sede di appello, detta relazione non può assumere valenza rilevante, trattandosi di documento di parte, volto unicamente a corroborare le censure formulate dall’appellante, senza che possa ergersi a prova decisiva e determinante della fondatezza delle relative tesi difensive".
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