Circolare sulla l.r. Veneto 14/2019 “Veneto 2050”

20 Apr 2021
20 Aprile 2021

Pubblichiamo la Circolare n. 1 del 19.04.2021 "Legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 "Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio". Disposizioni di indirizzo e applicative ai sensi dell'articolo 17, comma 8" pubblicata sul BUR Veneto n. 52 del 20.04.2021.

http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioCircolare.aspx?id=446094

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5 replies
  1. Fiorenza Dal Zotto says:

    buon giorno, solo per informarvi che il prossimo 10 giugno dalle 9 alle 13.30 organizzeremo un seminario in webinar proprio su questa circolare regionale e su tutte le questioni che in essa vengono affrontate. La “formazione” è la solita:
    relatori: avvocati bigolaro, chinello e veronese – coordinatore/moderatore: la sottoscritta.
    A breve pubblicheremo la locandina con indicato come potersi iscrivere. Buona giornata

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  2. Anonimo says:

    Buon giorno, qualcuno mi sa rispondere su questi dubbi che avevo e che mi rimangono anche dopo la circolare:
    1) per l’ampliamento art. 6 riferito ad un portico, si deve portare l’edificio in classe A/1 giusto??
    2) per le attivitĂ  produttive l’ampliamento del 20%, aggiungo solo in zona propria, per applicare l’art. 6 vanno cmq soddisfatti gli stessi requisiti del comma 1 (classi A/1 e utilizzo di fonti energetiche);
    3) con l’art. 7 posso fare la demo / ricostruzione e ampliare un capannone oltre il 20% senza che lo stesso venga considerato una variante art. 4 LR 55/2012??? perchè su questo punto chiamando in Regione avevano detto, che non era vietato, stante alla lettura della norma.

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  3. Anonimo says:

    Scusi Iselle, mi pare che Lei ometta il fatto che per sua natura l’art. 28-bis non è derogatorio, e la Regione invece ha fatto il miracolo di inserire la deroga –

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    • Daniele Iselle says:

      Forse involontariamente ho prodotto un equivoco: mi riferisco alla deroga illustrata nel post dell’avvocato Dario Meneguzzo “Il permesso in deroga agli strumenti urbanistici relativamente alle destinazioni d’uso”

      Rispondi
  4. Daniele Iselle says:

    L’art. 11, comma 2 della legge regionale 14/2019 prevede che:
    2. Qualora gli interventi di cui agli articoli 6 e 7 comportino la realizzazione di un edificio con volumetria superiore ai 2.000 metri cubi o con un altezza superiore al 50 per cento rispetto all’edificio oggetto di intervento, e non ricorra l’ipotesi di deroga al decreto ministeriale n. 1444 del 1968 di cui al comma 1, gli stessi sono sempre autorizzati previo rilascio del permesso di costruire convenzionato di cui all’articolo 28 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, con previsioni planivolumetriche.
    A sua volta l’art. 28-bis prevede:
    La convenzione, approvata con delibera del consiglio comunale, salva diversa previsione regionale, specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi.

    Purtroppo, la LR14/2019 non ha specificato quel “salva diversa previsione regionale” e quindi la lettera della norma rimane:” La convenzione, approvata con delibera del consiglio comunale…”.

    A tal proposito la circolare precisa:
    “Comma 2 – La disposizione prevede, di regola, per interventi particolarmente “rilevanti” (cioè che comportino la realizzazione di un edificio con volumetria superiore ai 2000 metri cubi o con altezza superiore al 50 per cento rispetto all’edificio oggetto dell’intervento) e qualora non ricorra l’ipotesi di deroga al decreto ministeriale n. 1444/1968 di cui al precedente comma, il ricorso all’istituto del permesso di costruire convenzionato di cui all’articolo 28 bis del D.P.R. n. 380/2001 con previsioni planivolumetriche.

    In sostanza si prevede la contestuale duplice condizione della rilevanza dell’intervento (volumetria superiore ai 2000 metri cubi o con altezza superiore al 50 per cento rispetto all’edificio originario) e della circostanza che non ricorra l’ipotesi di deroga al decreto ministeriale n. 1444/1968 (ipotesi disciplinata invece all’ultimo periodo del comma 1 mediante ricorso a strumenti urbanistici di tipo attuativo con previsioni planivolumetriche).

    Com’è noto, l’istituto del permesso di costruire convenzionato – introdotto nel decreto del Presidente della repubblica n. 380/2001 dall’ articolo 17, comma 1, lettera q), del decreto legge n. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164/2014 – prevede la stipula di una convenzione, approvata con deliberazione del Consiglio comunale, volta a specificare gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio.

    Il permesso di costruire convenzionato, pertanto, ben si presta ad essere utilizzato nelle ipotesi di deroga ai parametri previsti dagli strumenti urbanistici comunali (come per l’appunto quella prevista dalla norma in esame), potendo servire a definire meglio le condizioni alle quali la deroga medesima viene assentita e consentendo, al contempo, all’amministrazione comunale di valutare appieno la consistenza dell’intervento e l’impatto rispetto alla pianificazione.

    Considerata la peculiaritĂ  e l’oggettiva complessitĂ  delle valutazioni demandate al Consiglio comunale nella fattispecie procedimentale di cui si discute, valutazioni che assumono un carattere pianificatorio nella misura in cui possono determinare deroghe piĂą o meno estese alla vigente strumentazione urbanistica, il legislatore regionale ha inoltre introdotto l’obbligo di planivolumetrico al fine di assicurare una migliore valutazione dell’intervento, al di fuori della pianificazione attuativa, nel contesto urbanistico di riferimento.”
    Scusate il dubbio, ma la deroga di cui si parla non è l’attuazione “veneta” dell’art. 14,comma 1-bis del DPR 380/2001 e succ. modificaz.?
    ((1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, la richiesta di permesso di costruire in deroga e’ ammessa previa deliberazione del consiglio comunale che ne attesta l’interesse pubblico limitatamente alle finalita’ di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo e di recupero sociale e urbano dell’insediamento, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)).

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