Il TAR boccia il comune di Asiago che ha disapplicato il piano casa per contrasto con la direttiva VAS

07 Nov 2014
7 Novembre 2014

Il TAR Veneto dichiara illegittima la deliberazione con la quale il Comune di Asiago aveva deciso di non applicare in toto la legge sul piano casa, asserendo che sarebbe stata in contrasto con la direttiva europea in tema di VAS.Si legge nella sentenza n. 1366 del 2014: " Il ricorso è fondato risultando palese l’illegittimità della delibera comunale n. 52 del 23 dicembre 2013;

Si deve infatti escludere la possibilità per il Comune di disapplicare (peraltro integralmente) la L.R. n. 14/2009 (come successivamente modificata ed integrata dalla L.R. n. 32/2013) per contrasto con la normativa comunitaria rilevante nella fattispecie; essendo tale disapplicazione consentita - anche all’amministrazione e non solo al giudice - soltanto nel caso in cui le disposizioni comunitarie abbiano
effetto diretto;

La prevalente giurisprudenza, ivi inclusa quella di questo T.A.R., esclude che la direttiva n. 42/2001 abbia effetto diretto, non potendo considerarsi self executing le direttive comunitarie le quali, ancorché in modo dettagliato, introducono un nuovo istituto nell’ordinamento degli Stati membri, dovendo questo necessariamente essere recepito e disciplinato dal legislatore interno (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 aprile 2010, nr. 2097; 28 maggio 2009, nr. 3333; T.A.R. Veneto, sez. I, 7 ottobre 2011);

Nel caso di specie, benchè non possa non evidenziarsi che la legge regionale in esame non contiene alcuna norma limitativa delle funzioni comunali costituzionalmente attribuite in tema di pianificazione urbanistica, ivi incluse valutazioni di carattere ambientale, per le ragioni già espresse va comunque esclusa la possibilità della disapplicazione della legge regionale sul piano casa per contrasto con la direttiva comunitaria in questione;

Con riferimento al secondo motivo posto dal Comune a fondamento della sua determinazione di disapplicare la L.R. sul Piano Casa, deve altresì osservarsi come il nostro ordinamento non conosca la possibilità della diretta disapplicazione della legge per contrasto con la Costituzione secondo il modello del sindacato diffuso, essendo il controllo di legittimità costituzionale delle leggi riservato alla Corte Costituzionale".

geom. Daniele Iselle

sentenza TAR Veneto 1366 del 2014

Tags: , , ,
1 reply
  1. Artu says:

    E’ la giusta conclusione per quelle amministrazioni che credono di manipolare la Legge a loro piacere e uso! Adesso voglio vedere chi paga….!

    Rispondi

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC