Il diniego del porto d’armi richiede una motivazione specifica e puntuale

30 Ott 2014
30 Ottobre 2014

Il Consiglio di Stato chiarisce che il diniego del porto d’armi emesso dal Prefetto è legittimo soltanto se contiene una motivazione puntuale e specifica delle ragioni che ostano al suo rilascio e/o rinnovo.

Nel caso di specie, infatti, la Prefettura aveva negato il rinnovo del porto d’armi unicamente in ragione della scarsa entità del volume d’affari dichiarato dal ricorrente, della irrilevanza di un lamentato tentativo di estorsione che risaliva al 1996 e della insussistenza di specifiche ragioni di rischio connesse alla categoria di attività e al territorio. I Giudici di primo grado, però, affermano che il diniego è illegittimo perché non sono affatto mutate le condizioni personali/ambientali/economiche che avevano già giustificato il pregresso rinnovo: “la elevata discrezionalità di cui gode l’Autorità di pubblica sicurezza non esime la stessa dal rispetto dei principi di trasparenza dell’azione amministrativa e di legittimo affidamento del privato nei confronti di essa. Perciò nel caso di diniego del rinnovo la P.A. procedente non potrà esimersi dall’indicare, nella motivazione, “il mutamento delle circostanze, di fatto e soggettive, che l’avevano già indotta a rilasciare, negli anni antecedenti, il suddetto titolo (Consiglio di Stato, III, 14 giugno 2012, n. 3527)”.

Tale decisione è stata confermata in grado d’appello nella sentenza n. 4858 del 2014 ove si legge che: “Venendo meno le sue principali motivazioni, il provvedimento non può considerarsi legittimo, fermo restando che l’Autorità amministrativa potrà rinnovarlo in base all’ampia discrezionalità di cui dispone in materia, a condizione che la motivazione sia adeguata e pertinente al caso di specie (considerate anche le controdeduzioni della parte interessata) ovvero anche in base ad un motivato mutamento dei criteri per il rilascio del porto d’armi in senso più restrittivo”.

dott. Matteo Acquasaliente

CdS n. 4858 del 2014

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