Se il Comune sbaglia a calcolare gli oneri perde il diritto di chiederli?
Il TAR Emilia Romagna risponde alla domanda in senso negativo, vale a dire dicendo che l'errore commesso dal Comune non ingenera alcun legittimo affidamento nel privato, cosicchè il Comune deve pretendere il pagamento corretto fino al giorno in cui il diritto non si sia prescritto.
Si legge nella sentenza n. 942 del 2014: "4. Quanto al preteso effetto autovincolante della primigenia liquidazione effettuata dal Comune e successivamente integrata con il computo, anche, degli ulteriori mq. di S.U. convenzionata, e di ulteriori mq. di superficie non residenziale, il Collegio non condivide affatto le pur autorevoli argomentazioni di una parte della giurisprudenza, invocata dalla ricorrente, sulla autoresponsabilità della amministrazione per l’affidamento riposto dal privato sulla prima liquidazione, che pertanto sarebbe modificabile, negli ordinari termini prescrizionali, solo se viziata da errori così evidenti da essere immediatamente riconoscibili, perché l’equilibrio finanziario dell'intervento costruttivo deve essere noto all'interessato prima di iniziarlo, affinchè possa fondarvi a ragion veduta le sue scelte e valutazioni imprenditoriali.
In contrario, il Collegio osserva che, poichè la determinazione dell'onere appartiene, pacificamente, all'area delle attività paritetiche e non provvedimentali ed è regolata fin nel dettaglio da fonti di rango normativo, il relativo credito non è nella disponibilità dell'Amministrazione, che non ha alcun potere di imporre e pretendere un contributo diverso da quello dovuto.
Pertanto, ove ciò avvenga,l’errore potrà (anzi dovrà) sempre essere rettificato entro l'ordinario termine prescrizionale e, al più, potrebbe eventualmente determinare una responsabilità per danni, ove ne ricorrano tutti i presupposti soggettivi (colpa) e oggettivi (es. non remuneratività dell'intervento costruttivo), ma non certo un contributo minore di quello dovuto (vedi altresì ampiamente il punto 2.1. della decisione del Cons. Stato, 28/11/2012 n, 6033)".
Dario Meneguzzo - avvocato
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