La sanatoria non si applica alle opere precarie
Il T.A.R. Veneto, sez. II, nella sentenza del 28 marzo 2014 n. 410 afferma che non si può ottenere la sanatoria edilizia di un immobile precario in quanto: “2.2 Preso atto del carattere assolutamente precario del manufatto di cui si tratta, consistente in un’opera costituita da tetto e muri perimetrali in legno, è del tutto evidente come l’Amministrazione comunale non avrebbe potuto che denegare l’istanza di cui si tratta.
2.3 Si è infatti affermato, con un orientamento giurisprudenziale consolidato e risalente al tempo in cui gli atti venivano emanati (si veda sul punto Cons. Stato Sez. V, 04-02-1998, n. 131), che “ai sensi dell'art. 31 l. 28 febbraio 1985 n. 47, non può essere rilasciata concessione edilizia in sanatoria per opere di carattere assolutamente precario, carattere che va valutato dal punto di vista funzionale, cioè con riferimento all'uso cui le opere sono destinate (nel caso di specie, il manufatto precario, costituito da un prefabbricato, era temporalmente destinato a soddisfare le esigenze di funzionalità di un cantiere edile, e, quindi, ad essere rimosso insieme con questo una volta conclusi i lavori di costruzione di alcune palazzine)”.
2.4 Analogamente è, altresì, noto (T.A.R. Campania Napoli Sez. II Sent., 24-01-2008, n. 403) come non sia ammissibile la realizzazione di opere di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria su un manufatto abusivo e, ciò, in ragione del carattere dello stesso manufatto che, in quanto tale, non può impedire in alcun modo l’attività sanzionatoria del Comune diretta a reprimere l'opera abusiva nella sua interezza”.
Per quanto concerne l’ordinanza di demolizione si legge: “5. E’ possibile rigettare anche l’impugnazione proposta (nel ricorso RG 1471/97) avverso l’ordinanza di demolizione n.16 del 20/02/1997 e, ciò, considerando come non sussistano i vizi di illegittimità derivata con riferimento ai provvedimenti di diniego sopra citati e ora dichiarati legittimi.
5.1 Non sussiste nemmeno la dedotta violazione dell’art. 92 della L. reg. n. 61/1985, nell’ambito della quale parte ricorrente sostiene che l’Amministrazione comunale non avrebbe evidenziato le disposizioni urbanistiche in contrasto con il mantenimento in essere del manufatto di cui si tratta.
5.2 Sul punto va rilevato come l'ordinanza di demolizione” (n.d.r. l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’immobile abusivo) “costituisca un atto dovuto e meramente consequenziale all'ordinanza di demolizione (T.A.R.Liguria sez. I del 04/12/2013 n. 1467).
5.3 E', altresì, noto che presupposto per l'adozione dell'ordine di demolizione di opere abusive è soltanto la constatata esecuzione di un intervento edilizio in assenza del prescritto titolo abilitativo, con la conseguenza che, essendo tale ordine un atto dovuto, esso è sufficientemente motivato con l'accertamento dell'abuso (T.A.R. Campania, sez. III del 05/12/2013 n. 5620).
5.4 Deve ritenersi insussistente, altresì, la violazione dell’art. 92 della L. reg. 61/1985, sotto altro presupposto, e per quanto attiene la mancanza del parere della Commissione edilizia previsto dalla disposizione sopra citata.
5.5 Sul punto va ricordato che questo Tribunale ha già avuto modo di precisare (si veda TAR Veneto Sez. II, sent. n. 534 del 07-03-2006) che il provvedimento che ordina la demolizione dell'opera abusiva, nell’eventualità in cui sia stato preceduto dal diniego di concessione in sanatoria, integra la fattispecie di un provvedimento dovuto (da ultimo, CdS, IV, 8.3.2005 n. 1662), in relazione al quale non residua alcun margine di discrezionalità.
5.6 Ne consegue che deve ritenersi “superflua l'acquisizione di qualsiasi parere ovvero l'accertamento dell'incompatibilità dell'opera con la normativa edilizio-urbanistica: in questo caso, infatti, la sussistenza del contrasto con la disciplina urbanistica, nonchè il parere della commissione edilizia - previsti dall'art. 92, IV comma della L.R. n. 61/1985 quali presupposti di legittimità della demolizione non preceduta dal diniego di concessione - vengono assunti a monte, nell'ambito della fase propedeutica concernente l'istruttoria per il rilascio della concessione in sanatoria””.
dott. Matteo Acquasaliente
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