23 Settembre 2015
L'art. 2 del R.D. n. 639 del 1910 può essere utilizzato per emanare l'ingiunzione di pagamento degli oneri per il rilascio di un titolo edilizio.
Il TAR Milano, per quanto riguarda la giurisdizione, chiarisce che sono deducibili innanzi al giudice ordinario le contestazioni che investono la validità formale dell’ingiunzione (incluse le questioni attinenti alla notificazione della stessa), ovvero la sopravvenienza di fatti estintivi del diritto per il quale sia stata iniziata, con la notifica del provvedimento, la procedura di riscossione coattiva, mentre rimane ferma la cognizione del giudice amministrativo in ordine alle questioni sostanziali attinenti all’an e al quantum della pretesa creditoria.
Ricordiamo che il decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 ha sostituito l’articolo 3 del r.d. n. 639 del 1910 e ha inoltre introdotto (all’articolo 32) disposizioni concernenti il rito delle controversie innanzi al giudice ordinario in materia di opposizione all'ingiunzione.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato Read more →
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