L’astreinte si applica anche nel processo amministrativo
Il T.A.R. Trentino – Alto Adige, Trento, affronta in modo molto chiaro ed approfondito il rapporto tra il giudizio di ottemperanza e l’estreinte, giungendo ad affermare che questa sanzione pecuniaria, collegata alla mancata ottemperanza del giudicato, si applica anche nel giudizio amministrativo e non solo nel processo civile. A proposito di “astreinte”, va rammentato che l’art. 114, co. 4, lett. e) del cod. proc. amm., stabilisce che il giudice dell’ottemperanza (contro la P.A. che non ha dato esecuzione al giudicato), quando accoglie il ricorso, “salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo”. Read more →
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