Tag Archive for: Amministrativo

Cosa accade al ricorso se dopo di esso viene presentata una domanda di sanatoria ex art. 36 del d.p.r. n. 380 del 2001

05 Ago 2014
5 Agosto 2014

Segnaliamo sul punto la sentenza del TAR Veneto n. 924 del 2014. Scrive il TAR: "Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi di quanto previsto dall’art. 35 comma 1 lett. c) del Codice del Processo Amministrativo. Sul punto va confermato quanto disposto da un consolidato orientamento giurisprudenziale, nella parte in cui ha rilevato che la presentazione dell'istanza di accertamento di conformità, ai sensi dell'art. 36 del d.p.r. n. 380 del 2001, successivamente all'impugnazione dell'ordine di demolizione, produce l'effetto di rendere improcedibile l'impugnazione stessa per sopravvenuta carenza di interesse. E’, infatti, del tutto evidente che il riesame dell'abusività dell'opera, provocato dall'istanza di sanatoria, determina la necessaria formazione di un nuovo provvedimento di accoglimento o di rigetto che vale comunque a rendere inefficace il provvedimento sanzionatorio oggetto  dell'originario ricorso (T.A.R. Abruzzo L'Aquila Sez. I, 13-02-2014, n. 133). Nel caso di specie detta circostanza, così come l’adesione all’orientamento sopra citato, era stata già rilevata dallo stesso ricorrente nel momento di presentazione del ricorso principale. L’Amministrazione comunale, a sua volta e nel costituirsi, ha evidenziato come il provvedimento di diniego di compatibilità paesaggistica era stato successivamente impugnato con la presentazione due differenti ricorsi, entrambi pendenti presso Tribunale. Ne consegue che sulla base delle circostanze sopra citate il ricorso ora sottoposto all’esame del presente Collegio va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto n. 924 del 2014

Corte di Cassazione: sentenze civili degli ultimi cinque anni on line e liberamente consultabili per tutti

05 Ago 2014
5 Agosto 2014

L’archivio delle Sentenze della Corte di Cassazione è diventato online e consultabile liberamente da parte di tutti gli utenti del web.

Le pronunce degli ultimi cinque anni potranno ora essere consultate in rete, al seguente indirizzo web:

Anche un laghetto attrezzato può costituire un abuso edilizio

04 Ago 2014
4 Agosto 2014

Scavare per ampliare un laghetto, che già esisteva, abbellendolo con un ponticello e altri manufatti, è un miglioramento fondiario o un abuso edilizio?

La sentenza del TAR Veneto n. 921 del 2014 precisa che è un abuso edilizio: "2. Ciò premesso va rilevato che il ricorso di cui si tratta sarebbe risultato comunque infondato, anche a prescindere dall’improcedibilità sopra evidenziata.

2.1 E’ infondato, in particolare, il primo e il secondo motivo mediante i quali si sostiene la violazione dell’art. 76 della L. Reg. n. 61/1985 e, ciò, considerando che, a parere della ricorrente, la necessità di un titolo  abilitativo risulterebbe esclusa nelle attività dirette a porre in essere dei movimenti di terra e dei miglioramenti fondiari.

2.2 Una più attenta lettura dello stesso art. 76 consente di evincere che a risultare esclusi dalla necessità di un provvedimento abilitativo sono solo “i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola” e, ancora, i “miglioramenti fondiari di tipo agronomico”. Si consideri, inoltre, che al contrario di quanto affermato gli interventi posti in essere determinano un radicale mutamento e una modificazione dello stato dei luoghi e, ciò, nella parte in cui si è constatata la realizzazione di un allungamento di un laghetto mediante lo scavo di un canale, il raschiamento del fondo e la realizzazione di un ponticello in cemento e, ancora, la costruzione di un muretto e di un silos, tutti manufatti la cui realizzazione ha comportato l’incremento di superfici e volumi.

2.3 E’, allora, legittima l’applicazione dell’art. 91 della L. Reg. 61/1985 diretta a sanzionare con la demolizione la realizzazione di opere
suscettibili di incidere sul territorio e che determinino il venire in essere di variazioni essenziali rispetto ai manufatti esistenti.

2.4 Va, inoltre, considerato come nessuna prova è stata data circa il fatto che le opere sopra citate fossero finalizzate all’attività agricola o al miglioramento fondiario, circostanza che pure avrebbe, quanto meno in astratto, legittimato i movimenti di terra realizzati in mancanza di un titolo abilitativo e sulla base di quanto previsto dall’art. 76 sopra citato.

2.5 Analogamente (terzo motivo) non è stato dimostrato che le opere, nel momento in cui il provvedimento di sospensione veniva notificato, erano in realtà completamente realizzate, circostanza quest’ultima che a  parere della ricorrente sarebbe suscettibile di determinare l’illegittimità del provvedimento impugnato".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto n. 921 del 2014

 

L’ordinanza di sospensione dei lavori abusivi non richiede l’avviso di avvio del procedimento

04 Ago 2014
4 Agosto 2014

Lo precisa la sentenza del TAR Veneto n. 921 del 2014, per due ragioni: 1) perchè in generale i procedimenti sanzionatori non richiedono l'avviso di avvio del procedimento; 2) e perchè lo stesso provvedimento cautelare vale come avviso: "2.6 E’ da considerare infondato anche il quarto motivo in considerazione del fatto che per un consolidato orientamento giurisprudenziale i provvedimenti sanzionatori non necessitano della preventiva comunicazione di cui all’art. 7 della L. n. 241/90.

2.7 Sul punto si è, inoltre, affermato che “la sospensione…non necessita di autonomo, previo, avviso, perché il provvedimento sospensivo ha esso stesso natura di avviso e, comunque, ha un'efficacia sostanzialmente cautelare che lo sottrae all'obbligo di preventiva comunicazione (in tal senso T.A.R. Lazio Latina, 18 aprile 2000, n. 204)”.

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto n. 921 del 2014

 

Flash sul protocollo di intesa Ministero Interno – ANAC‏

04 Ago 2014
4 Agosto 2014

Per tutti gli Enti Locali e' in arrivo dalle Prefetture (individuate quale tramite nel circuito informativo tra ANAC ed Enti Locali) il questionario accluso in allegato A alle Linee Guida e volto a fare il punto sull'adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Gli Enti Locali hanno 45 giorni dalla data di pubblicazione delle Linee Guida per compilare il questionario e restituirlo alla Prefettura competente esclusivamente in via telematica all'indirizzo di posta elettronica da quest' ultima indicato con l'invio del questionario.

Le linee guida sono state pubblicate in GU il 18 luglio: la scadenza è dunque fissata per il 1° settembre.

dott,sa Paola Masetto

Lo spunto del sabato: si che cambierà

02 Ago 2014
2 Agosto 2014

"Povera patria" non è la canzone più nota di Franco Battiato, ma presenta un testo che parte triste e vira poi, con la musica che sfreccia in alto, verso la speranza di un mondo migliore e più umano. E' una poesia sicuramente attuale per noi cittadini di uno Stato che, così com'è oggi, non ci sta bene (o, perlomeno, conosco altre 2 o 3 persone a cui non sta bene; degli altri non sono tanto sicuro, visto che subiscono in silenzio e non si esprimono più). I governanti di cui parla Battiato non sono solo i politici, ma tutti quelli che possiedono il potere pubblico:

Povera patria! Schiacciata dagli abusi del potere
di gente infame, che non sa cos'è il pudore,
si credono potenti e gli va bene quello che fanno;
e tutto gli appartiene.
Tra i governanti, quanti perfetti e inutili buffoni!
Questo paese è devastato dal dolore...
ma non vi danno un po' di dispiacere
quei corpi in terra senza più calore?
Non cambierà, non cambierà
no cambierà, forse cambierà.
Ma come scusare le iene negli stadi e quelle dei giornali?
Nel fango affonda lo stivale dei maiali.
Me ne vergogno un poco, e mi fa male
vedere un uomo come un animale.
Non cambierà, non cambierà
si che cambierà, vedrai che cambierà.
Voglio sperare che il mondo torni a quote più normali
che possa contemplare il cielo e i fiori,
che non si parli più di dittature
se avremo ancora un po' da vivere...
La primavera intanto tarda ad arrivare".  

http://www.youtube.com/watch?v=XXqYkQj1QC4

Dedicato a tutti quelli che, a ogni livello di responsabilità, non solo politica, propendono a dimenticare che prima o poi dovranno rendere conto al popolo di quello che fanno. 

Dario Meneguzzo, uno che sa aspettare, ma non restare indifferente

Cottarelli: la revisione della spesa come strumento per il finanziamento, in anticipo, di… nuove spese

01 Ago 2014
1 Agosto 2014

Chi volesse informarsi sulla tragicomica situazione finanziaria italiana, può leggere il blog di Cottarelli sulla spending review:

http://revisionedellaspesa.gov.it/blog.html

Accordi urbanistici: tabelle, responsabilità, partecipazione dei terzi

01 Ago 2014
1 Agosto 2014

Caro Dario,

Ti mando il testo della relazione sugli accordi nella legge 241 che ho tenuto al recente convegno di Cortina d’Ampezzo organizzato dall’Associazione veneta avvocati amministrativisti.

Dopo aver premesso generali considerazioni sugli accordi ex art. 11 legge 241, ho finito per occuparmi degli accordi urbanistici e di alcuni temi di fondo che mi sembrano non risolti; temi sui quali più volte ci siamo confrontati, partendo dall’esame concreto della realtà veneta.

In particolare, continua a sembrarmi non risolto il tema della misura dell’utilità che l’amministrazione pubblica deve ricavare da un accordo urbanistico.

È noto che molti Comuni, e nel Veneto moltissimi, si sono dotati, sia all'interno dei loro strumenti di pianificazione urbanistica sia all'esterno di essi, di parametri economici precisi con i quali misurare la proposta di accordo urbanistico del privato; di "tariffe", come mi è recentemente capitato di sentire in un incontro pubblico (pure se espresse non necessariamente in denaro, ma in percentuale di volumi o di aree o in finanziamenti di opere pubbliche).

Il riferimento a questo tipo di parametri, specie nell'applicazione rigida che ne è fatta, non è in realtà corretto: si ripercuote evidentemente sulla discrezionalità del potere pubblico nel valutare in concreto quale sia l'interesse pubblico urbanistico da perseguire nelle scelte edificatorie concordate.

Finisce cioè per risultare preminente, rispetto alla valutazione urbanistica dell'intervento, la valutazione dell'amministrazione in merito al rispetto di quei parametri economici.

Insomma, dal punto di vista dell'amministrazione, la considerazione di quanto essa deve in ogni caso conseguire in termini di utilità economica per poter accogliere la proposta del privato non può prevalere sulla considerazione di quello che si consente di realizzare (come intervento urbanistico che rimarrà ad incidere sul territorio comunale nei decenni…).

Sul punto, non sono mancate le riflessioni critiche della giurisprudenza. Cfr. ad es. Cons. Stato 616/2014, su Oderzo (non possono essere conclusi accordi che servono all’amministrazione per conseguire opere che non hanno alcun collegamento con l’intervento assentito); Cons. Stato, 2985/2008, su Ponterotto (non è sulla base di un rapporto meramente quantitativo che può valutarsi la rispondenza all’interesse pubblico di  un accordo urbanistico).

 Si comprende bene, naturalmente, quali sono le ragioni che inducono le amministrazioni a fissare le "tariffe".

Si tratta di evitare disuguaglianze, e rischi per gli amministratori in situazioni che spesso sono difficili da valutare: se vi sono trattamenti diseguali, è evidente il pericolo che si pensi alla volontà di favorire o sfavorire taluno.

Se tutto ciò è ben comprensibile, ugualmente gli esiti di un tal modo di procedere non sono accettabili. Gli interventi urbanistici rilevanti non si misurano con le tariffe ne' con le tabelle.

Tariffe e tabelle non devono essere un armamentario usato dagli amministratori per limitare la propria responsabilità nel compimento di scelte discrezionali di pianificazione consensuale.

Il concetto centrale è quello dell'assunzione di responsabilità (evidentemente, da parte degli amministratori, più che da parte degli uffici).

Alla base di tutto, deve esservi un’assunzione consapevole di responsabilità nel compimento di scelte urbanistiche che sono sì ampiamente discrezionali, ma che devono essere fatte con grande trasparenza e dando ad esse una adeguata pubblicità preventiva.

 Il tema dell'interesse pubblico dell'accordo si lega dunque al tema della responsabilità, e quest'ultimo si connette a sua volta al tema della trasparenza e della partecipazione procedimentale nella formazione degli accordi urbanistici.

 Al riguardo, ritengo che le amministrazioni dovrebbero garantire sulle proposte di accordi urbanistici le più ampie  forme di partecipazione, anche attraverso meccanismi di confronto e di dibattito pubblico.

Fondamentale è infatti attribuire un ruolo ai terzi nel procedimento che conduce all’accordo.

Non è certo sufficiente  - né alla tutela dei terzi, né a fornire all'amministrazione adeguati elementi di valutazione - quella modesta e risalente forma di partecipazione costituita dalla possibilità di presentare osservazioni sul piano urbanistico adottato (ex art 9 l.u.).  Una partecipazione cioè assai limitata, che interviene quando già l'amministrazione ha definito una propria volontà sulla proposta di accordo.

Per avere autentico significato, la partecipazione deve intervenire sulla proposta di accordo, per consentire la valutazione dei termini di essa, e dunque la rispondenza dei suoi contenuti alle specifiche esigenze del territorio sul quale l'intervento dovrà essere compiuto, anche consentendo la prospettazione di proposte alternative.

Stefano Bigolaro - avvocato

Relazione Cortina 11.7.2014

Impianto di gassificazione: compatibilità urbanistica e mancata espressione del parere in sede di conferenza di servizi

01 Ago 2014
1 Agosto 2014

Con la decisione n. 1097 del 20 luglio 2014, la Terza Sezione del TAR per il Veneto ha accolto il ricorso presentato da alcuni cittadini residenti in prossimità di un allevamento intensivo di avicoli (tacchini) avverso l’autorizzazione unica rilasciata, ai sensi del D.Lgs. 387/2013, dalla Regione Veneto per la realizzazione di un impianto di gassificazione delle deiezioni provenienti dal medesimo allevamento e da un allevamento di tacchini collocato in altro sito.

I giudici hanno accolto il ricorso riscontrando i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria procedimentale.

Si segnalano, in particolare, due passaggi della decisione: il primo in cui il TAR chiarisce la portata applicativa del terzo comma dell’art. 12 del d. lgs. n° 387 del 2003[1], sulla autorizzazione in variante: il secondo in cui il TAR la portata applicativa del settimo comma dell’art. 14-ter della legge n° 241 del 1990[2], sul c.d. assenso implicito acquisito in sede di conferenza di servizi.

Con riguardo alla tematica della variante urbanistica necessitata dall’installazione di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, il Collegio così conclude: “Non è possibile, come vorrebbero invece la regione Veneto e la parte controinteressata, considerare che l’intervento sia stato autorizzato in variante al piano regolatore. L’autorizzazione in variante è consentita dal terzo comma dell’art. 12 del d. lgs. n° 387 del 2003. Tuttavia nel caso di specie l’intervento non è stato autorizzato in variante al piano regolatore, ma sul falso presupposto della conformità al piano regolatore. L’autorizzazione in variante deve essere il frutto di un’istruttoria adeguata e, anche in relazione all’adeguatezza dell’istruttoria, deve essere oggetto di una previsione specifica e motivata. Nel caso di specie la previsione di autorizzare l’intervento in difformità dal piano regolatore non è stata nè specifica né motivata.

La variante, in sostanza, deve essere oggetto di apposita istruttoria in sede di conferenza e costituire oggetto di pronuncia della conferenza stessa. Essa non discende in via automatica dall’approvazione di un impianto in deroga alle previsioni urbanistiche.

Con riguardo alla mancata pronuncia del parere da parte di una delle autorità chiamate a partecipare al procedimento unico, il TAR così precisa: “Dal verbale della conferenza di servizi del 3 Giugno 2013 risulta che la provincia di Vicenza è risultata assente alla conferenza. La Regione Veneto ritiene che, ai sensi del settimo comma dell’art. 14-ter della legge n° 241 del 1990, si è determinato l’implicito assenso della provincia di Vicenza. Tuttavia, affinchè si abbia l’implicito assenso di cui sopra, la conferenza deve deliberare sull’oggetto della volontà che si intende esprimere. (…) sarebbe stato necessario una specifica determinazione della conferenza sul rilascio dell’autorizzazione allo scarico, determinazione che è invece mancata. Ne consegue che la conferenza di servizi è incorsa in violazione di legge, perché non ha deliberato, come invece avrebbe dovuto per poter assentire l’intervento, sull’autorizzazione allo scarico. Il collegio sottolinea che l’art. 14-ter della legge n° 241 del 1990 consente di qualificare come assenso l’assenza dell’amministrazione alla conferenza di servizi, ma a condizione che la conferenza di servizi abbia adottato una specifica delibera sul punto che deve intendersi assentito. Inoltre, anche se, in ipotesi astratta, la provincia di Vicenza fosse da considerarsi soggetto assenziente alla deliberazione della conferenza di servizi, il mancato specifico ed espresso esame degli scarichi effluenti dall’impianto ha determinato un difetto d’istruttoria in relazione alla doverosa valutazione degli effetti che si producono sull’ambiente per effetto degli scarichi stessi. L’autorizzazione impugnata è dunque viziata per violazione di legge e difetto d’istruttoria.”.

In conclusione, per potersi avere l’effetto sostitutivo del parere nel caso in cui l’autorità competente a esprimerlo non si esprima, occorre che la conferenza dei servizi assuma una apposita determinazione sull’aspetto di competenza dell’autorità “silente”.



[1] “La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. (…)”.

[2] “Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paessaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.”. 

sentenza TAR Veneto n. 1097 del 2014

Testo coordinato del decreto legge 83/2014 “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”

01 Ago 2014
1 Agosto 2014

Si richiama l'attenzione sui seguenti articoli:

 - Art. 4 - Disposizioni urgenti per la tutela del decoro dei siti culturali;
 
- Art. 12 - Misure urgenti per la semplificazione, la trasparenza, l'imparzialita' e il buon andamento dei procedimenti in materia di beni culturali e paesaggistici.
 
geom. Daniele Iselle
 
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