Tag Archive for: Amministrativo

Operativa la piattaforma telematica per il recupero dei crediti verso la P.A.

11 Giu 2013
11 Giugno 2013

Con la pubblicazione in G.U. n.82 dell’8 aprile 2013 del D.L. n.35/13 sono state introdotte nuove disposizioni in tema di certificazione e di cessione dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione. Tali novità si sommano a quelle già introdotte dai decreti del 22 maggio  2012 e del 25 giugno 2012 con i quali è stato previsto che le imprese possono certificare i crediti maturati per somministrazioni, forniture e appalti nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e del Servizio Sanitario Nazionale principalmente al fine di ottenere una anticipazione/cessione  del credito stesso presso istituti bancari ovvero la compensazione del credito con importi iscritti a ruolo. Dal mese di dicembre del 2012 è attiva la piattaforma utile per la richiesta della certificazione dei crediti verso le Pubbliche Amministrazioni. Nel periodo compreso tra il 1° giugno 2013 e il 15 settembre 2013 sarà comunicato dalle Pubbliche Amministrazioni, per mezzo della piattaforma elettronica, l’elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati entro il 31 dicembre 2012 con l’indicazione del creditore e dei tempi di pagamento. Per i crediti diversi da quelli che sono stati già oggetto di cessione o di certificazione, la comunicazione da parte della Pubblica Amministrazione dei dati identificativi del creditore e dell’ammontare del credito equivarrà all'effettiva certificazione del credito stesso, senza più la necessità da parte dell’impresa di procedere con l’istanza telematica. Essendo ad oggi iscritti alla piattaforma le Pubbliche Amministrazioni e le imprese creditrici, ma non ancora le banche e gli intermediari finanziari, sono state pubblicate al link http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/guida/index.xhtml?reloadDefault Values=true le guide pratiche per le operazioni di smobilizzo del credito certificato. Si suggerisce, pertanto, agli interessati di richiedere la certificazione dei crediti nei confronti delle amministrazioni statali, centrali e periferiche, delle regioni e delle province autonome, degli enti locali e degli enti del servizio sanitario nazionale mediante l’iscrizione alla piattaforma telematica (http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml), qualora si voglia procedere all’anticipazione/cessione del credito presso un istituto bancario. L’istanza di certificazione può essere presentata da società, imprese individuali o persone fisiche che vantino un credito non prescritto, certo, liquido ed esigibile scaturente da un contratto avente ad oggetto somministrazioni, forniture ed appalti nei confronti di una Pubblica Amministrazione.

Le novità per l’acconto IMU 2013

11 Giu 2013
11 Giugno 2013

Anche quest’anno, come lo scorso anno, l’IMU è stata interessata da molti interventi “dell’ultima ora” di cui occorrerà tenere considerazione nel calcolo del prossimo 17 giugno 2013 (il 16 cade di domenica): si tratta, in particolare, di interventi che riguardano le modalità di versamento del tributo. Sul punto, peraltro, il Ministero ha già fornito la propria interpretazione attraverso la circolare n.2/DF del 23 maggio 2013.

La sospensione parziale

Il D.L. n.54 del 23 maggio 2013 ha previsto la sospensione del versamento dell’acconto IMU per le seguenti categorie di immobili:
a) abitazione principale e relative pertinenze (queste ultime da individuarsi nel limite di un immobile per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili di pregio). Al riguardo è bene ricordare l’importanza dell’esatta qualificazione dell’abitazione principale ai fini IMU, quale unica unità immobiliare nella quale il contribuente dimora e risiede, peraltro con la verifica del nucleo familiare nel caso in cui i coniugi abbiano più immobili in cui abitano, ubicati nel medesimo Comune. È da considerarsi posticipato anche il versamento dei fabbricati assimilati all’abitazione principale, quali quelli degli anziani/disabili ricoverati in istituto di ricovero/sanitario o degli italiani all’estero che mantengono a disposizione in Italia il proprio immobile (queste assimilazioni vanno verificate sul regolamento del Comune);
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati;
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’art.13, commi 4, 5 e 8, del D.L. n.201 del 6 dicembre 2011.

Quello descritto, ad oggi, non può comunque considerarsi un pieno esonero ma solamente una posticipazione; il tutto è, infatti, vincolato alla riforma della tassazione del mondo immobiliare che dovrà essere approvata entro la fine nel mese di agosto. In mancanza di interventi il versamento andrà effettuato con le regole attuali al 16 settembre 2013: al termine dell’estate occorrerà, quindi, verificare se e quanto versare in relazione a tali immobili a titolo di acconto.

Le aliquote per l’acconto

In sede di conversione del D.L. n.35/13 è stata modificata la previsione riguardante l’individuazione dei parametri di calcolo per l’acconto. Per gli immobili non interessati dalla sospensione del versamento, l’articolo 13-bis del D.L. n.35/13, “rispolverando” un vecchio meccanismo proprio dell’Ici, stabilisce che:
 per il versamento della prima rata, da eseguirsi entro il 17 giugno 2013, si deve tener conto delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente (ossia il 2012);
 per il versamento della seconda rata a saldo per l’imposta dovuta per l’anno 2013, il cui termine scade il 16 dicembre 2013, con eventuale conguaglio sulla base della prima rata, si deve avere riguardo agli atti (delibere dei Comuni) pubblicati sul Portale del sito internet del Ministero delle Finanze entro il 16 ottobre 2013 (a tal fine i Comuni devono inviare le predette delibere per la pubblicazione entro il 9 ottobre 2013). In caso di mancata pubblicazione delle delibere entro il predetto termine del 16 ottobre, si deve tener conto di quelle adottate per l’anno precedente.

Fabbricati di categoria D

Si ricorda che la Legge di stabilità 2013 ha abrogato la compartecipazione erariale al versamento IMU: quindi tutta l’imposta viene destinata al Comune, ad eccezione del tributo relativo ai fabbricati di categoria catastale D, il cui gettito è riservato all’Erario sulla base dell’aliquota fissa dello 0,76% (incrementabile dal Comune sino allo 0,3%). Tale disposizione va coordinata con la previsione del D.L. n.35/13 convertito. Questi sono i chiarimenti offerti sul punto dalla circolare n.2/DF/13:
 si deve tener conto del moltiplicatore (da applicare alla rendita rivalutata per individuare la base imponibile) previsto per il 2013, ossia 65, visto che il riferimento al 2012 riguarda le aliquote e non le basi imponibili;
 il calcolo dell’acconto sarà sviluppato, in coerenza con le citate esigenze di semplificazione, e, in considerazione della formulazione dell’emendamento, applicando in ogni caso l’aliquota vigente nei dodici mesi dell’anno precedente per la fattispecie in questione, anche nel caso in cui detta aliquota risulti inferiore a quella standard (0,76% prevista per tali immobili);
 in sede di versamento della seconda rata dell’IMU, i contribuenti dovranno applicare l’aliquota dello 0,76% o quella eventualmente elevata dai Comuni per l’anno 2013.

Premesso che i codici tributo per i versamenti IMU vigenti (introdotti lo scorso anno dalla risoluzione n.35/E/12) rimangono a tutt’oggi validi, si ricorda inoltre che sono stati istituiti, tramite la R.M. n.33/E del 21 maggio 2013, i nuovi e specifici codici tributo per il versamento dell’IMU relativa a tale tipologia di fabbricati:
3925 denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”
3930 denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE.

Imprenditore agricolo a titolo principale e contributo di costruzione: è dovuto col piano casa?

10 Giu 2013
10 Giugno 2013

L’art. 7 della l.r. Veneto n. 14/2009 recita: “1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3, il contributo di costruzione è ridotto del 60 per cento nell’ipotesi di edificio o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o dell’avente titolo.

1 bis. In deroga al comma 1, per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 che utilizzano fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 kwh , il contributo di costruzione:

a) non è dovuto per gli edifici destinati a prima abitazione del proprietario o avente titolo;

b) può essere ridotto dal comune nella misura del 50 per cento per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di cui alla lettera a).

2. I comuni possono stabilire ulteriori incentivi di carattere economico in caso di utilizzo delle tecniche costruttive della bioedilizia o che prevedano il ricorso alle energie rinnovabili”.

Qualora un imprenditore agricolo a titolo principale (avente i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal vigente Piano Casa) chieda un ampliamento della sua abitazione principale, è tale disposizione che trova applicazione?

Seppur la maggioranza dei Comuni sembra dare risposta positiva al quesito - in virtù, forse, di una presunta specialità del Piano Casa - si sottolinea la presenza di altre disposizioni che sembrerebbero escludere, invece, la corresponsione tali oneri di costruzione: l’art. 88 l.r. Veneto n. 61/1985 recita: “Il contributo non è dovuto per le concessioni di cui all’art. 9 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, entro i limiti e con le modalità ivi previste.

Per le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale, singolo o associato, la condizione di imprenditore agricolo a titolo principale è riconosciuta, su richiesta dell’interessato, dall’Ispettorato Provinciale per l’Agricoltura.

Le nuove costruzioni o gli ampliamenti di edifici esistenti con destinazione d' uso residenziale sono considerati funzionali alle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale se diretti ad assicurare al nucleo familiare dell’imprenditore stesso un alloggio con volume residenziale, esclusi gli accessori, fino a un massimo di 600 mc. e, quando si tratti di un nucleo familiare superiore a sei unità, un volume residenziale fino a un massimo di 100 mc. per componente.

Le opere relative agli annessi rustici, quando è superato il rapporto di copertura del 5%, sono considerate funzionali alla conduzione del fondo solo per strutture necessarie alla realizzazione dei piani di sviluppo aziendali conformi ai piani zonali oppure a seguito di apposita certificazione del competente Ispettorato Provinciale per l’Agricoltura.

La vendita degli immobili, realizzati ai sensi della lettera a) dell’art. 9 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, a soggetti privi dei requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale ovvero effettuata indipendentemente dalla vendita del fondo nei 10 anni successivi al rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità costituisce modificazione d' uso ai sensi e per gli effetti dell’ultimo comma dell’art. 10 della L. 28 gennaio 1977, n. 10”; altresì l’art. 17 del D.P.R. 380/2001 prevede: “1. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il contributo afferente al permesso di costruire è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dall’articolo 18.

2. Il contributo per la realizzazione della prima abitazione è pari a quanto stabilito per la corrispondente edilizia residenziale pubblica, purché sussistano i requisiti indicati dalla normativa di settore.

3. Il contributo di costruzione non è dovuto:

a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell’articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153;

b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari;

c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;

d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;

e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale.

4. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione”.

 E voi, che cosa ne pensate?

dott. Matteo Acquasaliente

Piano casa: vendita alloggio in corso di costruzione e richiesta di voltura del titolo abilitativo

10 Giu 2013
10 Giugno 2013

Un Comune ha posto alla Regione un quesito sul piano casa: si tratta di un nuovo corpo edilizio staccato staccato dalla abitazione esistente, ricavando una nuova abitazione, ai sensi dell'articolo 2 della L.R. 14/09.

Il problema che si pone è come regolarsi nel caso in cui, durante l'esecuzione dei lavori, l'interessato voglia vendere l'immobile a terze persone, alle quali volturare il titolo abilitativo.

La Regione risponde che "si ritiene che quantomeno sino all'avvenuta conclusione dell'iter amministrativo, relativo alla pratica in oggetto, non sia opportuno consentire la voltura dell'atto abilitativo edilizio".

La risposta non risulta molto soddisfacente.

In primo luogo, rileviamo che "opportuno" è un aggettivo che richiama la discrezionalità: ma su queste cose c'è discrezionalità del Comune? In secondo luogo, siamo proprio sicuri che il giorno dopo la conclusione dell'iter si possa vendere l'immobile a un terzo qualsiasi, realizzando così una bella speculazione in deroga al PRG, magari in zona agricola?Era proprio questo lo scopo del piano casa?

In verità, la risposta sembra tradire l'imbarazzo dell'interprete per una legge piuttosto ambigua, che chiama "ampliamento" quella che poi si è voluto far diventare la possibilità di costruire veri e propri edifici autonomi dove capita (e senza neanche il rispetto  delle distanze dai confini).

Dario Meneguzzo

QuesitoPianoCAsa

rispostaQuesitoPianoCasa

Decreto legge 63/2013 per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia

07 Giu 2013
7 Giugno 2013

Sulla GU n.130 del 5-6-2013 è stato pubblicato il DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63, recante "Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle
procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia di coesione sociale. (13G00107)".

 Modificazioni all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192

 1. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e' sostituito dal seguente:

 «1. Il progettista o i progettisti, nell'ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche e illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, che il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti. Tali adempimenti, compresa la relazione, non sono dovuti in caso di mera sostituzione del generatore di calore dell'impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera g), del decreto 22 gennaio 2008 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 61 del 12 marzo 2008. Gli schemi e le modalita' di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata, in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica. Ai fini della piu' estesa applicazione dell'articolo 26, comma 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per gli enti soggetti all'obbligo di cui all'articolo 19 della stessa legge, la relazione tecnica di progetto e' integrata attraverso attestazione di verifica sulla applicazione della norma predetta redatta dal Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia nominato.».

 2. Dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

 «1-bis. In relazione all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2010/31/UE, in caso di nuova costruzione, nell'ambito della relazione di cui al comma 1, e' prevista una valutazione della fattibilita'tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemialternativi ad alta efficienza tra i quali, a titolo puramenteesemplificativo, sistemi di fornitura di energia rinnovabile,cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe dicalore e sistemi di misurazione intelligenti.».

 Art. 12

Modificazioni dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192

 1. L'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e' sostituito dal seguente:

 «Art. 15 (Sanzioni). - 1. L'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6, il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, la relazione tecnica, l'asseverazione di conformita'e l'attestato di qualificazione energetica di cui all'articolo 8, sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

 2. Le autorita' competenti che ricevono i documenti di cui al comma 1 eseguono i controlli con le modalita' di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  e applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi da 3 a 6. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all'articolo 76, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo.

 3. Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica di cui all'articolo 8, compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalita' stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1 e 1-bis, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 6, e' punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro. L'ente locale e la regione, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

 4. Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l'asseverazione di conformita' delle opere e l'attestato di qualificazione energetica, di cui all'articolo 8, comma 2, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

 5. Il proprietario o il conduttore dell'unita' immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne e'assunta la responsabilita', qualora non provveda alle operazioni dicontrollo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondoquanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, e' punito con la sanzioneamministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.

 6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L'ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

 7. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto dall'articolo 6, comma 1, il costruttore o il proprietario e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.

 8. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unita' immobiliari nel caso di vendita, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.

9. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unita' immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro.

 10. In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 8, il responsabile dell'annuncio e'punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.».

 DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63

I servizi pubblici tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa

07 Giu 2013
7 Giugno 2013

Ringraziando l’Avv. Gianluca Ghirigatto per la segnalazione, pubblichiamo l’ordinanza della Cassazione civile, sez. Unite, 21 marzo 2013 n. 7043, che si occupa del riparto di giurisdizione in materia di servizi pubblici: laddove le controversie sono relative all’organizzazione del servizio vi è la giurisdizione del giudice amministrativo, mentre vi è la giurisdizione ordinaria laddove le censure riguardano il rapporto di utenza. In particolare si legge che: “in materia di pubblici servizi (siano essi dati o meno in concessione), ai fini del riparto della giurisdizione occorre distinguere tra la sfera attinente all'organizzazione del servizio e quella attinente, invece, ai rapporti d'utenza. Sicchè, in ipotesi di azione risarcitoria proposta nei confronti dell'ente gestore del servizio energetico e/o proprietario della rete, se il danno lamentato dall'utente è il riflesso dell'organizzazione del servizio stesso, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo, ai sensi delle disposizioni di cui alle lett. C ed O, comma 1, art. 133 c.p.a.; se, invece, non si controverte dell'esercizio o del mancato esercizio del potere amministrativo o, comunque, di comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni o da soggetti ad esse equiparati e l'utente proponga l'azione con riferimento ai danni derivati dal cattivo funzionamento dell'erogazione e chieda la condanna del convenuto a provvedere alla soluzione tecnica dell'inconveniente, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario”, conformemente alla precedente pronuncia della Cass., sez. Unite, 14 giugno 2007, n. 13887, secondo cui: “Le controversie aventi ad oggetto le domande proposte contro il Gestore della rete di trasmissione nazionale s.p.a. per il risarcimento dei danni cagionati dalla interruzione della somministrazione dell'energia elettrica sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, tenuto conto che nelle iniziative (ovvero nella mancata o negligente adozione di idonee iniziative) predisposte in occasione di abbassamenti di tensione sulla rete nazionale di distribuzione non è ravvisabile un mero comportamento, dato che le scelte dirette a garantire il funzionamento della rete e ad assicurare in via preventiva una riserva di potenza necessaria al suo funzionamento, costituiscono espressione dell'esercizio di un potere derivante dalla concessione e finalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico”.

dott. Matteo Acquasaliente

cass sez unite 7043 2013

Le osservazioni di ANCE Veneto sulla proposta di “Regolamento regionale recante gli indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale”

06 Giu 2013
6 Giugno 2013

Pubblichiano le osservazioni  in ordine alla proposta di Regolamento di competenza della Giunta regionale, n. 38/CR del 7.05.2013 “Regolamento regionale recante gli indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale – Art. 4 L.R. 28.12.2012, n. 50”, presentate da ANCE VENETO nella audizione del 5 giugno 2013 davanti alla  III^ Commissione consiliare del Consiglio regionale del Veneto, osservazioni predisposte dal dott. Roberto Travaglini di Confindustria Vicenza, ringraziando sentitamente per averne autorizzato la pubblicazione.

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Osservazioni di Ance Veneto alla proposta di Regolamento s…

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Vox clamantis in deserto? Temiamo di si.


La natura conformativa del vincolo di c.d. “verde pubblico attrezzato”

06 Giu 2013
6 Giugno 2013

Il T.A.R. Veneto, sez. I, con la sentenza del 28 maggio 2013 n. 770, ribadisce la natura conformativa – e quindi l’assenza della decadenza ultraquinquennale e dell’obbligo di indennizzo proprio dei vincoli espropriativi – del vincolo di c.d. “verde pubblico attrezzato” previsto dal PRG del Comune: “7. Deve premettersi che, in base alla giurisprudenza a cui aderisce il Collegio, il vincolo di piano regolatore a «verde pubblico attrezzato» non ha natura espropriativa, qualificandosi come vincolo di natura conformativa della proprietà conseguente alla zonizzazione effettuata dagli strumenti urbanistici per definire i caratteri generali dell’edificabilità in ciascuna delle zone in cui è suddiviso il territorio comunale, ponendo limitazioni in funzione dell’interesse pubblico generale (Consiglio di Stato Sez. IV,12 maggio 2010, n. 2843).

7.1. Il carattere conformativo dei vincoli non dipende, infatti, dalla collocazione in una specifica categoria di strumenti urbanistici, ma soltanto dai requisiti oggettivi, di natura e struttura, dei vincoli stessi, ricorrendo in particolare tale carattere ove siano inquadrabili nella zonizzazione dell’intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell’intera zona in cui i beni ricadono ed in ragione delle sue caratteristiche intrinseche o del rapporto, per lo più spaziale, con un’opera pubblica; di contro il vincolo, se incide su beni determinati, in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione di un’opera pubblica, la cui realizzazione non può coesistere con la proprietà privata, deve essere qualificato come preordinato alla relativa espropriazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 23 luglio 2009, nr. 4662; id., 23 settembre 2008, nr. 4606)".

7.2. Pertanto, deve considerarsi conformativo, e come tale non soggetto a decadenza, il vincolo con cui un determinato terreno è classificato come "verde attrezzato" (Così, Tar Napoli 2398 - 3 maggio 2010 -Sez. II, ma cfr. anche Tar Napoli 7606 - 19 giugno 2003 - Sez. Unica), in quanto non comporta né l’ablazione dei suoli né il sostanziale svuotamento dei diritti dominicali di natura privata insistenti su di essi: ciò che, in ragione di quanto più sopra precisato, è sufficiente per escludere che possa trattarsi di vincolo sostanzialmente espropriativo e/o preordinato all’esproprio (cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 aprile 2012, nr. 2116; Cons. Stato, sez. IV, 19 gennaio 2012, nr. 244)”.

Corollario di ciò è che: “la natura conformativa del vincolo in questione introdotto dal PRG del Comune di Fiesso d’Artico esclude l’esistenza delle condizioni normative necessarie per ritenere doveroso il relativo indennizzo (come espressamente affermato dalla Corte Costituzionale, con la sentenza 12 maggio 1999 n. 179, e ribadito dalla giurisprudenza, cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 14 maggio 2000 n. 2934)”.

dott. Matteo Acquasaliente

 TAR Veneto n. 770 del 2013

Secondo il TAR Brescia il seminterrato ha la vocazione a diventare moschea

06 Giu 2013
6 Giugno 2013

Anche i seminterrati possono avere una loro vocazione, almeno secondo il TAR Brescia. 

La questione nasce in riferimento al divieto di effettuare attività di culto e di preghiera presso un locale seminterrato, emanato da un Comune lombardo  a carico di una associazione culturale islamica.

Il Comune deduceva che il locale, legittimamente adibito a sede dell’associazione ricorrente, sarebbe in fatto utilizzato come sede dedicata di culto islamico (ovvero a moschea), uso per il quale, a differenza che per la sede di una associazione, sarebbe richiesto il permesso di costruire, ai sensi dell’art. 52 comma 3 ter della l.r. Lombardia 12/2005, nella specie mancante.

Secondo il TAR Lombardia, sede Brescia, sentenza n. 522 del 29 maggio 2013, però “il Comune è senz’altro titolare dell’astratto potere di sanzionare l’uso di un locale difforme dalla destinazione, ma che nel caso di specie l’uso difforme non può essere identificato con il mero fatto che nel locale si svolga la preghiera, del venerdì o di altra ricorrenza. Infatti, come risulta dalla giurisprudenza già richiamata e che qui si riproduce –in tal senso C.d.S., sez. IV, 28 gennaio 2011, n°683- e dalla prassi, che pure si torna a citare – in tal senso il parere al Ministero dell’Interno espresso il 27 gennaio 2011 dal Comitato per l’Islam italiano- per ravvisare la presenza di una moschea in senso rilevante per le norme edilizie e urbanistiche sono necessari due requisiti, l’uno intrinseco, dato dalla presenza di determinati arredi e paramenti sacri, l’altro estrinseco, dato dal dover accogliere “tutti coloro che vogliano pacificamente accostarsi alle pratiche cultuali o alle attività in essi svolte” e “consentire la pratica del culto a tutti i fedeli di religione islamica, uomini e donne, di qualsiasi scuola giuridica, derivazione sunnita o sciita, o nazionalità essi siano”(così il parere stesso)”.

Il Collegio continua scrivendo che: “una chiesa consacrata nei termini della religione cattolica, e anche di altri culti, può esistere anche all’interno di una proprietà privata -come nel caso delle cappelle gentilizie, di conventi o di istituti, dove è ben possibile dir regolarmente Messa- ma non assume rilievo urbanistico edilizio sin quando non permetta il libero accesso dei fedeli. Pertanto, l’uso incompatibile potrebbe verificarsi nel caso in cui l’accesso per la libera attività di preghiera fosse non riservato ai membri dell’associazione, ma indiscriminato, perché è in quest’ultimo caso che si verifica l’aumento di carico urbanistico da valutare in sede di rilascio del permesso di costruire, fermo che ciò dovrebbe essere in concreto accertato dall’autorità, attraverso una corretta e completa istruttoria.”

Se da un punto di vista formale il ragionamento del Collegio non incontra ostacoli, nella sostanza però a me sembra che vi sia una differenza essenziale tra le chiese (cattoliche o islamiche) nate come chiese e le moschee sorte come nel caso di specie. Da decenni, le chiese, gli istituti, i conventi citati nella sentenza sorgono, anche, su terreni privati, ma nascono con lo specifico scopo e la destinazione d’uso propria degli istituti di culto

Diversamente, le moschee “improvvisate” di cui al caso di specie, non nascono come luoghi di culto in senso stretto, ma vengono adibite all’interno di luoghi più o meno consoni allo scopo religioso. A volte sono seminterrati di magazzini riadattati a luogo di culto (si ricorda il caso di Legnano ove la Giunta ha ordinato la chiusura del centro anche per motivi di sicurezza, scelta poi appoggiata dal Tar), altre volte sono case private (come nel caso di Giussano ove il Consiglio di Stato ha ritenuto che le attività svolte all’interno di un centro di culto islamico sono equiparabili ad una moschea e per questo necessitano di concessioni e autorizzazioni, permessi che garantiscono di avere i servizi per garantire l’ordine pubblico, come parcheggi per non creare problemi ai residenti della zona).

dott.sa Giada Scuccato

sentenza TAR Brescia 522 del 2013

 

Il T.A.R. Veneto solleva la questione di legittimità costituzionale delle norma statale che attribuiscono al Comune il potere di istituire e localizzare le nuove farmacie

06 Giu 2013
6 Giugno 2013

Il T.A.R. Veneto, sez. III, nell’ordinanza n. 713 del 17 maggio 2013, solleva la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, c. 1, secondo periodo della legge n. 475 del 1968, nel testo introdotto dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 11 del D.L. n. 1 del 2012, come convertito dalla legge n. 27 del 2012, e la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, c. 2, del D. L. n. 1 del 2012 come convertito dalla legge n. 27 del 2012, per contrasto con il principio di sussidiarietà verticale e di libertà d’iniziativa economica di cui agli artt. 41, 97 e 118 Cost., in quanto verrebbe illegittimamente attribuita al Comune la competenza per l’istituzione e la localizzazione delle nuove sedi farmaceutiche.

In particolare il T.A.R. afferma che: “Il collegio ritiene che non sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 (secondo periodo del primo comma) della legge n° 475 del 1968, nel testo introdotto dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 11 del D.L. n° 1 del 2012. come convertito dalla legge n° 27 del 2012 e la questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell’art. 11 del D.L. n° 1 del 2012. come convertito dalla legge n° 27 del 2012.

Tali articoli hanno introdotto il nuovo potere del comune di identificare le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, in modo che sia assicurato il rapporto, stabilito dal secondo comma dell’art. 1 della legge n° 475 del 1968 (nel testo introdotto dall’art. 11 del D.L. n° 1 del 2012 convertito dalla legge n° 27 del 2012) di una farmacia ogni 3.300 abitanti.

Tale potere comunale, introdotto dall’art. 11 del D.L. n° 1 del 2012, ha abrogato le disposizioni che prevedevano la formazione e la revisione periodica delle piante organiche comunali delle farmacie ad opera di un’autorità sovracomunale (così Consiglio di Stato III n° 1858 del 2013).

In particolare nella regione Veneto è stato abrogato, per effetto dell’art. 11 del D.L. n° 1 del 2012, l’art. 14 della legge regionale n° 78 del 1980 nella parte in cui attribuisce alla giunta regionale le funzioni amministrative concernenti la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie.

L’art. 11 del D.L. n° 1 del 2012 ha attribuito ai comuni un potere di regolazione del settore farmaceutico in ambito comunale.

Tale potere regolatorio è caratterizzato da un ampio margine di discrezionalità.

Sotto tale profilo non appare idoneo a delimitare la discrezionalità il parametro numerico (contenuto nel secondo comma dell’art. 1 della legge n° 475 del 1968) di una farmacia ogni 3.300 abitanti, perché tale parametro numerico non è riferito alla popolazione di ciascuna zona nella quale deve essere collocata una farmacia, ma al rapporto tra il numero totale delle farmacie da collocare nel territorio comunale ed il numero totale degli abitanti del comune. Tale profilo è reso infatti evidente dal primo periodo del primo comma dell’art. 2 della legge n° 475 del 1968, secondo cui non ogni singola zona, ma ogni comune, nel suo complesso, deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall’art. 1 (ossia una farmacia ogni 3.300 abitanti).

L’art. 2 della legge n° 475 del 1968 stabilisce che il potere di zonizzazione attribuito al comune è vincolato ai seguenti scopi:

- assicurare un’equa distribuzione sul territorio;

- garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.

Tali obiettivi, pur vincolanti, tuttavia non sono idonei ad assicurare un’imparziale zonizzazione delle farmacie, perché il comune ha comunque la facoltà di identificare zone, ciascuna con popolazione diversa (pur nel rispetto del parametro medio di una farmacia ogni 3.300 abitanti), in modo che restino favoriti i titolari delle farmacie per le cui zone è stato previsto un maggior numero di abitanti e dunque un più ampio bacino d’utenza.

Si deve al riguardo inoltre ed a maggior ragione considerare che la titolarità delle farmacie può essere stata assunta dal comune, così come effettivamente è avvenuto nel comune di Treviso.

La circostanza che il comune abbia assunto la titolarità di farmacie può indurre il comune stesso a disegnare la zonizzazione comunale delle farmacie in modo tale da favorire le farmacie comunali, assicurando alle stesse un bacino d’utenza maggiore rispetto alle farmacie non comunali. In tal caso non si ha solo una disciplina inidonea ad assicurare un esercizio imparziale del potere regolatorio di zonizzazione, ma un vero e proprio conflitto d’interessi precedente all’esercizio del potere regolatorio.

I limiti posti dal legislatore all’esercizio della discrezionalità, anche considerando i pareri non vincolanti che devono essere richiesti nel procedimento, non sono sotto tale profilo idonei ad assicurare il perseguimento del carattere di imparzialità del potere regolatorio.

Il conflitto d’interessi sussiste anche quando, come nel caso di specie, il comune sia socio minoritario di una società di gestione del servizio farmaceutico. Infatti anche in tal caso il minore o maggiore fatturato della farmacia determina un minore o maggiore beneficio economico a favore del comune, essendo anche il socio comune beneficiario degli utili d’impresa e dell’eventuale aumento di valore che l’azienda presentasse nel corso dell’esercizio”.

dott. Matteo Acquasaliente

 TAR Veneto ordinanza n. 713 del 2013

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